GREEN PASS, CONTROLLI E SANZIONI: ALCUNI CHIARIMENTI

A cura del Dott. Recchia Marco

In merito al dibattuto tema inerente il cosiddetto “Green Pass”, è stata emanata recentemente una circolare da parte del Ministero dell’Interno, a firma di Bruno Frattasi, prefetto e capo gabinetto del Viminale, contenente alcune precisazioni inerenti la tematica del controllo dei Green Pass, che i cittadini devono esibire per accedere ai principali luoghi di ritrovo sociale.

In merito ai controlli da effettuare, si chiarisce che i gestori dei locali pubblici sono sempre tenuti a richiedere l’esibizione del Green Pass, con la possibilità di richiedere anche i documenti di identità nel caso in cui vi sia l’evidenza di una “palese violazione” in atto. La verifica è quindi facoltativa, ma diventa obbligatoria nel caso in cui appaia evidente la discrepanza tra i dati riportati dal green pass ed i dati presenti nel documento di identità. Vediamo nel dettaglio le principali fattispecie esplicate nella circolare di cui sopra.

OCCASIONI IN CUI VIENE RICHIESTO IL GREEN PASS

Il Green Pass è necessario per:

  • partecipare alle cerimonie civili e religiose;
  • per l’accesso a strutture sanitarie di tipo assistenziale o di altro tipo;
  • per gli spostamenti da e verso eventuali zone arancioni o rosse.

A partire dalla data del 06.08.2021, è stato reso inoltre necessario:

  • per l’accesso ai servizi di ristorazione che prevedono il consumo al tavolo, solamente al chiuso;
  • per l’accesso alle strutture ricettive;
  • Per l’accesso agli spettacoli aperti al pubblico, gli eventi e le competizioni sportive, nonché le mostre, i luoghi di cultura ed in generale i musei;
  • per l’accesso alle piscine, i centri natatori, le palestre, le attività sportive di squadra ed i centri benessere, ma limitatamente alle attività al chiuso;
  • per l’accesso a sagre, fiere, congressi e convegni;
  • per l’accesso a centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • per l’accesso a centri culturali, sociali e ricreativi, limitatamente alle attività svolte al chiuso e con l’esclusione dei centri educativi per l’infanzia, comprendenti anche i centri estivi, e con l’estensione anche per le attività di ristorazione;
  • per le attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Si precisa inoltre che non è richiesta l’esibizione del Green Pass per accedere ai soli parchi acquatici a decorrere dalla data del 09.08.2021.

CONTENUTO ED ATTESTAZIONE DEL GREEN PASS

Il Green Pass è una certificazione in formato digitale stampabile, viene emesso dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute, e contiene un Qr Code che permette di verificarne validità ed attendibilità. Si precisa che è possibile esibirlo indifferentemente in versione cartacea ovvero digitale. Per quanto riguarda il periodo di validità del certificato, le fattispecie in questo caso sono 3:

  • Se il soggetto ha ricevuto una vaccinazione con vaccini di tipo AstraZeneca, Pfizer-BioNTech o Moderna, il Green Pass è valido a partire dal 15esimo giorno successivo alla somministrazione della prima dose, e fino alla somministrazione della seconda dose, momento a partire dal quale, come nel caso in cui il soggetto avesse ricevuto vaccino monodose (Johnson & Johnson), la validità si ha nei 9 mesi successivi alla data di somministrazione.
  • Un’ulteriore fattispecie è rappresentata dal caso in cui il soggetto risulti negativo ad un tampone molecolare o rapido: in questo caso il Green Pass esprime la sua validità nelle 48 ore successive all’esito.
  • Infine, il Green Pass viene esteso anche a chi sia guarito dal Covid-19: in questo caso, la validità del certificato è compresa in 6 mesi, calcolati a partire dalla data del primo tampone positivo.

MODALITA’ DI VERIFICA DEL GREEN PASS

Al fine di poter verificare la validità del Green Pass presentato, è stata sviluppata un’apposita app, destinata ai dispositivi mobili (come ad esempio smartphone o tablet), denominata “VerificaC19”, scaricabile sia su Google Play (per dispositivi Android), sia su App Store (per dispositivi Apple). Il funzionamento di tale applicazione non necessita del fatto che il dispositivo sia online, ma deve essere connesso a internet almeno una volta al giorno. La app scansiona il Qr Code presente sul certificato e ne scarica le informazioni, senza memorizzarle. Il colore assunto dalla schermata darà l’esito dell’esame:

  • se la schermata assume un colore verde, la certificazione risulta valida in Italia ed in Europa;
  • se la schermata assumerà un colore rosso, significa che la certificazione non è valida (scaduta o irregolare), oppure che c’è stato un errore di lettura nella scansione;
  • esiste poi un’ulteriore colorazione, vale a dire l’azzurro, che sta a significare che la certificazione ha validità soltanto in Italia e non in Europa.

L’applicazione in esame, inoltre, non fornisce al controllore informazioni in merito all’evento che ha permesso la sua validità (tampone negativo, avvenuta guarigione oppure vaccinazione). Le sole informazioni fornite riguardano alcune generalità del portatore (nome e cognome, data di nascita).

MODALITA’ DI CONTROLLO

Il titolare di un pubblico esercizio, o il personale addetto in eventi, manifestazioni e/o negli altri luoghi in cui è necessario il Green Pass per accedere precedentemente elencati, dovranno richiedere al cliente l’esibizione della certificazione, che andrà verificata tramite la app “VerificaC19”, che dovrà mostrare la schermata verde o azzurra e le informazioni sul portatore a seguito della scansione del relativo Qr Code. Non è necessario richiedere i documenti di identità, salvo che nei casi di evidenza di abusi o di tentativi di elusione delle norme, come ad esempio una palese incongruenza con i dati apparsi. Il cliente è in questo caso tenuto a mostrare i documenti, anche se non al cospetto di un pubblico ufficiale.  Nel caso invece di un controllo da parte delle forze dell’ordine, i clienti presenti dovranno mostrare tutti il green pass ed i documenti di identità.

SANZIONI PREVISTE

Sono previste sanzioni per chi trasgredisce alla normativa:

  • per i cittadini che siano colti in violazione delle regole, le sanzioni previste variano da Euro 400 a Euro 1000, a cui si somma una denuncia per falso nel caso in cui vi siano discrepanze tra l’identità del cittadino e quanto riportato nel Green Pass.
  • per i gestori, non sono previste sanzioni nel caso in cui il cliente mostrasse un certificato falso, salvo i casi in cui l’incongruenza sia palese ed il gestore non abbia richiesto il documento al cliente. Sono previste inoltre sanzioni nel caso in cui il gestore non chiedesse l’esibizione del Green Pass ai clienti. Le sanzioni pecuniarie oscillano tra Euro 400 ed Euro 1000. Se la violazione viene reiterata per tre volte in tre giorni diversi è prevista anche la chiusura forzata dell’esercizio.

IL GREEN PASS ED I BAMBINI

Il Green Pass non è richiesto, nelle fattispecie precedentemente elencate, per i bambini di età inferiore ai 12 anni. Per quanto concerne i viaggi, dall’estero verso l’Italia, è comunque richiesto, per i bambini di età superiore ai 6 anni, un tampone molecolare o antigenico negativo. Per i viaggi dall’Italia verso l’estero, i regolamenti sono dipendenti dalle decisioni dei singoli paesi di destinazione e dalle relative situazioni epidemiologiche.

IL GREEN PASS E GLI ESENTI

Per quel che riguarda le persone che, sulla base di una relativa prescrizione medica, sono esentate dal Green Pass, si comunica che è in arrivo una nuova certificazione digitale ad essi destinata. Al momento, ha validità la documentazione medica che attesta l’esenzione del soggetto dal Green Pass.

REVOCA DEL GREEN PASS

Il Green Pass viene revocato:

  • nel momento in cui sono già trascorsi i termini della sua validità (9 mesi con un ciclo di vaccinazione completa, 48 ore dopo l’esito negativo di un tampone molecolare o antigenico rapido, oppure 6 mesi dopo la data del primo tampone positivo a seguito di guarigione da Covid-19);
  • nel caso in cui, a seguito della somministrazione della prima dose di vaccino, non ci si presenti all’appuntamento per la somministrazione della seconda dose;
  • nel caso in cui si risulti nuovamente positivi al Covid-19.

 

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