I CONTENUTI DEL DPCM DEL 03.11.2020

I CONTENUTI DEL DPCM DEL 03.11.2020  

Decorrenza

Il DPCM del 03.11.2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 05.11.2020. Decorre dalla data del 06.11.2020 sino al 03.12.2020.

Qui di seguito si evidenzia il link per accedere al suddetto DPCM: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/04/20A06109/sg

Ratio del DPCM

  • Questo atto si caratterizza per una individuazione di 3 tipologie di aree, nei confronti delle quali corrispondono 3 scenari di rischio e altrettante tipologie di misure differenziate. Nel dettaglio abbiamo:

1 – aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone “rosse”);

2 – aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio elevato (c.d. zone “arancioni”);

3 – resto del territorio con misure di tipo standard.

  • L’appartenenza o meno a una tipologia di area dipendono dal coefficiente di rischio, a sua volta determinato dalla verifica di ben 21 parametri oggettivi.
  • Ingressi e uscite delle Province autonome, nonché delle Regioni, da una zona all’altra, verranno definiti, con ordinanza del ministero della Salute avente efficacia per un periodo minimale di 15 gg. e deriveranno dal coefficiente di rischio conseguito dalla Regione medesima/Provincia autonoma.

I – Misure Standard su base nazionale

   Attività appartenenti al settore ristorazione

  • Queste attività (bar, ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 05.00 alle ore 18.00. Dopo le 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici/aperti al pubblico, salvo quanto previsto qui sotto;
  • I tavoli devono essere formati al massimo da 4 persone, salvo il caso in cui siano tutti conviventi;
  • E’ consentita la ristorazione con asporto sino alle ore 22.00, con divieto di consumazione sul posto o nelle zone limitrofe, nonché la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e senza limiti di orario.
  • Consentita senza limiti di orario la ristorazione in alberghi/strutture ricettive limitatamente ai clienti che vi alloggiano.

Locali pubblici/aperti al pubblico, esercizi commerciali

  • All’ingresso dell’esercizio, è obbligatorio esporre un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale sulla base dei protocolli e linee guida vigenti.

Centri commerciali

  • Chiusura nei giorni festivi e pre-festivi; rimangono aperte al loro interno le attività c.d. “essenziali” ossia alimentari, tabacchi, edicole, farmacie e parafarmacie.

Sale scommesse, sale bingo, casinò, sale giochi

  • Questo tipo di attività restano chiuse. Con questo ultimo Decreto vengono sospese anche se svolte all’interno di locali in cui si esercita una attività differente (per es. bar, tabaccherie).

Spettacoli aperti al pubblico

  • Gli spettacoli in sale teatrali, cinematografiche, nonché sale da concerto, anche se svolti all’aperto, sono sospesi.

Sale da ballo/discoteche, feste e sagre

  • Le attività svolte in discoteche, sale da ballo, locali assimilati, sia al chiuso che all’aperto, sono sospese;
  • Vietate fiere, sagre ed eventi similari;
  • Vietate le feste conseguenti a cerimonie religiose, nonché le feste, anche all’aperto.

Convegni, congressi e altri eventi

  • Le attività in questione sono sospese, fatto salvo quelli svolti con modalità a distanza.

Musei e luoghi di cultura

  • Sono chiusi i musei e altri luoghi di cultura, sono sospese le mostre

Spostamenti

  • Dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo vengono consentiti spostamenti motivati da situazioni di necessità, comprovate esigenze lavorative, ovvero motivi di salute (necessaria pertanto la autocertificazione);
  • Durante la giornata è fortemente raccomandato spostarsi limitatamente per motivi di lavoro, di salute o di necessità.

Trasporto pubblico

  • Con riferimento al trasporto su mezzi pubblici, lo stesso è consentito ma con un coefficiente di riempimento ridotto al 50%.

Abilitazione all’esercizio della professione e concorsi

  • Fatta eccezione per i concorsi relativi al personale del comparto sanitario, sono sospese le prove di abilitazione per l’esercizio della professione, nonché le prove concorsuali.

Scuola

  • L’attività didattica in presenza continua a svolgersi con riferimento alle scuole elementari, scuole medie e scuole dell’infanzia;
  • Salvo specifiche attività, chiuse le Università;
  • I corsi di formazione pubblici/privati possono essere svolti solamente con la modalità a distanza.

II – Misure previste per le zone “arancioni” (Puglia e Sicilia)

Attività appartenenti al settore ristorazione

  • Queste attività (bar, ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie) sono chiuse, salvo quanto previsto qui sotto;
  • E’ consentita la ristorazione con asporto sino alle ore 22.00, con divieto di consumazione sul posto o nelle zone limitrofe, nonché la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e senza limiti di orario;
  • Restano aperte solamente le mense e i servizi di catering continuativo su base contrattuale, nel rispetto dei protocolli di sicurezza.

Attività di commercio al dettaglio

  • Queste attività restano aperte, nel rispetto dei protocolli di sicurezza.

Attività relative ai servizi alla persona

  • Anche in questo caso, tali attività restano aperte nel rispetto dei protocolli di sicurezza.

Scuola 

  • L’attività didattica in presenza continua a svolgersi con riferimento alle scuole elementari, scuole medie e scuole dell’infanzia;
  • Salvo specifiche attività, chiuse le Università.

Spostamenti

  • Sono vietati gli spostamenti da territori ad alto rischio, sia in entrata che in uscita, salvo i casi di necessità, motivi di salute, ovvero comprovate esigenze lavorative;
  • E’ consentito il rientro presso la propria abitazione, domicilio o residenza;
  • E’ consentito il transito su territori al fine di raggiungerne altri non sottoposti a restrizioni;
  • Consentiti gli spostamenti per garantire la didattica in presenza.
  • Sono vietati gli spostamenti in comuni diversi da quello di residenza, abitazione o domicilio, a eccezione dei casi di necessità, studio, comprovate esigenze lavorative, motivi di salute, ovvero per fruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune o per svolgere attività.

III – Misure previste per le zone “rosse” (Lombardia, Piemonte, Valle D’Aosta, Calabria)

Attività appartenenti al settore ristorazione

  • Queste attività (bar, ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie) sono chiuse, salvo quanto previsto qui sotto;
  • E’ consentita la ristorazione con asporto sino alle ore 22.00, con divieto di consumazione sul posto o nelle zone limitrofe, nonché la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e senza limiti di orario;
  • Restano aperte solamente le mense e i servizi di catering continuativo su base contrattuale, nel rispetto dei protocolli di sicurezza.

Attività di commercio al dettaglio

  • Queste attività restano chiuse, salvo quanto evidenziato nei punti che seguono;
  • Restano aperte le attività di “prima necessità” identificate nell’allegato n. 23 (es. edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie, ecc.), nonchè le attività di vendita di prodotti alimentari.

Attività relative ai servizi alla persona

  • Sono sospese le attività, salvo quelle individuate all’interno dell’allegato n. 24.
  • Sono quindi operative le attività delle lavanderie (di articoli tessili, pelliccia, industriali), tintorie, servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere, pompe funebri e attività connesse.
  • Sono quindi sospese le attività svolte dagli estetisti.

Scuola

  • L’attività didattica in presenza continua a svolgersi con riferimento alle scuole elementari, prima media e asili nido.
  • L’attività didattica a distanza viene svolta con riferimento alla seconda e terza media e le altre scuole superiori.

Spostamenti

  • Sono vietati gli spostamenti da territori ad alto rischio, sia in entrata che in uscita, ed entro gli stessi territori, alvo i casi di necessità, motivi di salute, ovvero comprovate esigenze lavorative;
  • E’ consentito il rientro presso la propria abitazione, domicilio o residenza;
  • E’ consentito il transito su territori al fine di raggiungerne altri non sottoposti a restrizioni;
  • Consentiti gli spostamenti per garantire la didattica in presenza.
  • Sono vietati gli spostamenti in comuni diversi da quello di residenza, abitazione o domicilio, a eccezione dei casi di necessità, studio, comprovate esigenze lavorative, motivi di salute, ovvero per fruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune o per svolgere attività.

 

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