IL C.D. “ESONERO” CONTRIBUTIVO – UN QUADRO DI SINTESI

A cura del Dott. Recchia Luca

Introduzione

In data 17.05.2021, come ricordiamo, era stato firmato il testo del decreto attuativo riguardante l’esonero dei contributi per le partite IVA. Trattasi, come ricordiamo di una misura introdotta e finanziata con la legge di bilancio 2021. Tale agevolazione successivamente, tramite il Decreto Sostegni, è stata rafforzata, posto che la dotazione complessiva di risorse disponibili è stata incrementata a Euro 1,5 miliardi per il 2021.

Questo decreto, dopo essere stato approvato da parte dell’Antitrust UE in data 15.07.2021, era stato pubblicato nella sezione della “pubblicità legale” sul sito del Ministero del Lavoro in data 28.07.2021.

Nel mese di Agosto 2021, INPS ha emesso un messaggio (n. 2909/2021), tramite il quale è stato comunicato che a partire dalla data del 25.08.2021 sono disponibili le piattaforme per l’invio telematico delle domande di esonero contributivo, la cui scadenza è fissata per la data del 30.09.2021.

Vediamo innanzitutto di riepilogare i contenuti della misura.

A chi si rivolge e importi

L’esonero contributivo per il 2021 è riconosciuto innanzitutto a:

  • professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza;
  • medici, infermieri e altri professionisti e operatori di cui alla legge n. 3/2018 dell’11.01.2018, già collocati in quiescenza, titolari di incarichi di lavoro autonomo o collaborazione per l’emergenza Covid-19;
  • lavoratori iscritti alle gestioni speciali dell’AGO – gestioni autonome speciali degli artigiani e dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri – nonchè i lavoratori iscritti alla Gestione separata. Sono compresi altresì i lavoratori soci di società e i professionisti componenti di studio associato.

beneficiari dell’esonero contributivo devono disporre dei seguenti requisiti:

  • calo di fatturato o corrispettivi nel 2020 non inferiore alla misura del 33 per cento rispetto all’esercizio 2019;
  • reddito complessivo di lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla gestione non superiore a Euro 50.000 di cui al modello Unico 2020 anno imposta 2019.

Tali requisiti non sono richiesti per coloro che hanno avviato l’attività nel corso del 2020: per tali soggetti, dunque, non opera il requisito del calo di fatturato e del limite reddituale di Euro 50.000 previsto per l’anno di imposta 2019. Per coloro che invece hanno iniziato l’attività nel corso dell’esercizio 2019, è necessario invece controllare il possesso dei suddetti requisiti (questo potrebbe rappresentare un importante sbarramento).

Ai fini della determinazione del limite reddituale di Euro 50.000, gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti, nonchè alla gestione separata Inps, devono fare riferimento al quadro RR della loro dichiarazione dei redditi; con riguardo invece ai soggetti coltivatori diretti e assimilati, vanno osservati gli importi risultanti dalla dichiarazione dei redditi ricollegabili alle attività che comportano l’iscrizione alla gestione previdenziale in oggetto.

Durc d’ufficio dal 01.11.2021

L’accesso all’agevolazione in oggetto è in ogni caso subordinato al possesso del requisito di regolarità contributiva. L’accettazione delle richieste di esonero sulla posizione assicurativa del contribuente è quindi subordinato all’effettuazione da parte dell’interessato dell’integrale pagamento della quota di contributi obbligatori non oggetto di esonero.

A tal proposito, in sede di conversione in legge del Decreto Sostegni Bis, è stato previsto che “…la regolarità contributiva è verificata d’ufficio dagli enti concedenti a far data dal 1° novembre 2021. A tal fine la regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021. Resta in ogni caso fermo il recupero, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, degli importi fruiti a titolo di esonero in quanto non spettanti”.

Tra le novità, viene quindi consentito di regolarizzare eventuali violazioni entro la data del 31.10.2021: ne discende quindi che i versamenti effettuati entro tale data saranno considerati utili ai fini del requisito della regolarità contributiva.

I contributi oggetto di esonero

L’accesso all’esonero contributivo è riconosciuto ai lavoratori autonomi e professionisti non titolari di contratto di lavoro subordinato e pensione diretta (fatta eccezione per l’assegno ordinario di invalidità). Ne deriva quindi che per i soggetti titolari di contratto di lavoro subordinato (salvo il caso del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità), l’esonero non spetterà per i mesi nei quali risulta attivo un rapporto di lavoro subordinato.

Per quel che riguarda l’importo dell’esonero, il limite è fissato in misura pari a Euro 3.000 annui, tuttavia la percentuale effettivamente spettante è correlata in ogni caso al rispetto del limite di spesa e potrebbe essere ricalcolata nell’ipotesi di superamento del plafond disponibile. Restano esclusi i contributi integrativi e quelli relativi ai premi Inail.

L’oggetto dell’esonero differisce a seconda della tipologia di gestione previdenziale del contribuente.

1 – Artigiani e commercianti

Per quanto concerne gli artigiani e i commercianti l’esonero riguarda i soli contributi Inps fissi calcolati sul reddito minimale con scadenza entro il 31.12.2021 (sono dunque comprese le rate scadenti in data 16.05.2021, 20.08.2021 e 30.11.2021). Non sono quindi inclusi:

  • i contributi che non siano di competenza dell’esercizio 2021 (quindi quelli scadenti in data 16.02.2021 per es.) nonchè
  • quelli scadenti oltre la data del 31.12.2021 anche se di competenza dell’esercizio medesimo (pensiamo alla rata dei contributi Inps fissi scadente in data 16.02.2022, corrispondente alla 4°rata dei contributi inps fissi 2021).

Al riguardo, è già stato evidenziato che con la presenza della suddetta limitazione, gli importi oggetto di esonero sono comunque inferiori a Euro 3.000, essendo le prime tre rate di importo complessivo pari a Euro 2.888 nel caso di commercianti ed Euro 2.877 euro nel caso degli artigiani.
L’esonero, infine, spetta al contribuente titolare della posizione contributiva, in misura pari alla somma delle contribuzioni oggetto di esonero riconducibili a ciascun lavoratore iscritto alla Gestione speciale Artigiani Commercianti e presente nel nucleo aziendale alla data del 01.01.2021.

2 – Lavoratori in gestione separata

Nei confronti dei lavoratori iscritti alla gestione separata e rientranti nell’agevolazione in esame, l’esonero riguarda i contributi complessivi dovuti in acconto per l’anno di imposta 2021 e calcolati con aliquota complessiva in misura pari al 25,98%.
Il reddito di riferimento da utilizzare per il calcolo degli acconti è quello contenuto all’interno del quadro RR, sezione II, del modello Redditi PF 2021 (anno imposta 2020).

La presentazione della domanda – scadenze e percorsi

Come detto, INPS e Casse private hanno definito le regole per la presentazione delle domande di accesso all’esonero contributivo.

Il decreto prevede che la domanda di esonero debba essere inviata telematicamente nei confronti di un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria. E’ necessario inoltre rispettare le seguenti scadenze:

  • per gli iscritti all’INPS, entro la data del 30.09.2021;
  • per i professionisti con Cassa, entro, invece, la data del 31.10.2021.

Per la presentazione delle domande coloro che sono iscritti all’INPS dovranno utilizzare i seguenti percorsi differenziati: 

a) Artigiani e commercianti: “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020”;

 b) Lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri: “Cassetto lavoratori autonomi Agricoli” > “Comunicazione bidirezionale”;

 c) Professionisti iscritti alla Gestione separata: “Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti” > “Domande Telematiche” > “Esonero contributivo L. 178/2020.

Il possesso dei requisiti sopra citati sarà dichiarato dal richiedente, sotto la propria responsabilità, nel modulo di presentazione della domanda. Nella stessa, il richiedente dovrà infatti dichiarare:

  • di essere regolare con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria;
  • il possesso dei requisiti e l’assenza di cause di incompatibilità;
  • di non avere superato l’importo individuale degli aiuti concedibili indicati dalla sezione 3.1 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

Infine, ricordiamo che per la presentazione delle seguenti pratiche è necessario disporre delle credenziali di accesso ai servizi Inps online. In merito, le alternative sono le seguenti:

a) SPID di livello 2 o superiore;

b) PIN rilasciato dall’INPS, sia ordinario sia dispositivo (prima della data del 01.10.2020);

c) Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);

d) Carta nazionale dei servizi (CNS).

 Per le domande di rimborso/compensazione, qualora fosse già stata versata una quota dei contributi dovuti, il termine per la presentazione delle richieste corrisponde alla data del 31.12.2021.

Pensione e periodi oggetto di esonero

Si ricorda, da ultimo, che l’accredito ai fini della prestazione pensionistica e non pensionistica è riconosciuto, a condizione che vi sia stato l’integrale pagamento della quota parte di contribuzione obbligatoria non oggetto di esonero. Nell’estratto conto contributivo la quota oggetto di esonero sarà dunque esposta con una specifica nota per evidenziare che la stessa è accreditata con riserva di ulteriori attività di verifica.

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