IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO AI SENSI DEL DECRETO SOSTEGNI BIS

A cura del Dott. Recchia Luca

Introduzione

 In data 20.05.2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Sostegni bis.

Al suo interno vi sono diverse novità, la più consistente è collegata alla riproposizione del contributo a fondo perduto.

Come vedremo nel prosieguo, il nuovo intervento è molto più articolato dei precedenti, in quanto l’obiettivo del legislatore è quello di raggiungere una platea più ampia possibile di beneficiari e di fornire un ristoro maggiormente in linea con gli effettivi danni economici subiti dagli operatori a causa della pandemia. Questa misura si articola in diversi binari.

1 – Il contributo “automatico”

Un primo binario (art. 1, commi 1-4) è rappresentato dall’accredito automatico, di una somma pari a quella riconosciuta a seguito di istanza presentata ai sensi del Decreto Sostegni.

Coloro che hanno goduto del decreto Sostegni, dunque, si vedranno accreditare il ristoro, senza dover presentare alcuna domanda, purchè il contributo originario non sia stato restituito e che la partita IVA sia ancora attiva alla data di entrata in vigore del Sostegni bis.

Per riepilogare, ricordiamo che il contributo a fondo perduto di cui al decreto sostegni compete, per le partite iva attive ante 01.01.2019, in presenza di una perdita di fatturato medio mensile relativo agli esercizi 2019-2020 di almeno il 30%, con un contributo minale pari a Euro 1.000 per le imprese individuali ed Euro 2.000 per le società. Il decreto sostegni prevedeva un accredito in misura pari alle seguenti percentuali in funzione del fatturato 2019:

  • 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a Euro 100.000;
  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a Euro 100.000 e sino a Euro 400.000;
  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a Euro 400.000 e sino a Euro 1.000.000;
  • 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a Euro 1.000.000 e sino a Euro 5.000.000;
  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a Euro 5.000.000 e sino a Euro 10.000.000.

Per le partite Iva attive dalla data del 01.01.2019 il requisito del calo del 30% di fatturato medio mensile 2019-2020 non viene richiesto, e viene garantito l’importo minimale di Euro 1.000 per le imprese individuali ed Euro 2.000 per le società, ovvero l’eventuale maggior importo derivante dall’applicazione delle percentuali in base allo scaglione di fatturato, avuto riguardo ai criteri di imputazione del fatturato rispetto alle mensilità successive a quelle di attivazione della partita iva.

2 – Il contributo sul periodo infrannuale

Un secondo binario (art. 1, commi 5-15) è invece quello che lega il contributo alla perdita di fatturato medio mensile, calcolato confrontando i periodi 01/04/2019 – 31/03/2020 e 01/04/2020 – 31/03/2021; tale riduzione anche in questo caso deve essere pari ad almeno il 30%.

Restano ferme le condizioni di accesso, ossia la necessità di avere partita IVA attiva alla data di di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis, nonchè il tetto di Euro 10 milioni a titolo di ricavi/compensi tipici conseguiti nell’esercizio 2019, e l’esclusione dei soggetti di cui all’art. 162bis TUIR. A sua volta, questo secondo binario si scinde in due parti:

A – Coloro che hanno già goduto del contributo a fondo perduto di cui al Decreto Sostegni

Questi soggetti potranno confrontare la perdita media mensile di fatturato e corrispettivi conseguita nel periodo intercorrente dal 01.04.2019-31.03.2020 con quella intercorrente dal 01.04.2020-31.03.2021. In questo caso è necessario che la perdita sia pari ad almeno il 30%, pertanto vengono applicate le seguenti percentuali:

    • 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a Euro 100.000;
    • 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a Euro 100.000 e sino a Euro 400.000;
    • 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a Euro 400.000 e sino a Euro 1.000.000;
    • 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a Euro 1.000.000 e sino a Euro 5.000.000;
    • 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a Euro 5.000.000 e sino a Euro 10.000.000.

Il risultato ottenuto deve poi essere confrontato con il contributo a fondo perduto di cui al decreto sostegni e, se superiore, previa presentazione di apposita istanza, verrà riconosciuto l’importo differenziale.

B – Coloro che non hanno percepito il contributo a fondo perduto di cui al Decreto Sostegni

In questo caso tali soggetti che non avevano avuto la possibilità di accedere al contributo a fondo perduto, in quanto la perdita media mensile di fatturato 2020-2019 su base annua era inferiore alla misura del 30%, ovvero perché non erano neo-attività, potranno accedere a questo ristoro se il fatturato conseguito nel periodo 01.04.2020-31.03.2021 è inferiore di almeno il 30% rispetto a quello conseguito nel periodo 01.04.2019-31.03.2020. In questo caso, alla perdita di fatturato mensile media, saranno applicare delle percentuali diverse (al fine di considerare che queste attività non avevano avuto modo di accedere al contributo a fondo perduto), di seguito indicate, e – sempre previa istanza – si vedranno riconoscere l’intero ammontare risultante dal conteggio, con un massimo di 150mila euro:

  • 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a Euro 100.000;
  • 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a Euro 100.000 e sino a Euro 400.000;
  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a Euro 400.000 e sino a Euro 1.000.000;
  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a Euro 1.000.000 e sino a Euro 5.000.000;
  • 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a Euro 5.000.000 e sino a Euro 10.000.000.

In entrambi i casi occorre attendere il provvedimento attuativo che disponga la nuova modulistica e l’apertura del canale telematico (che avrà una durata di 60 giorni), ed in ogni caso i soggetti obbligati dovranno aver prima trasmesso telematicamente la Liquidazione Periodica del primo trimestre 2021.

3 – Il contributo a conguaglio

Abbiamo infine, un terzo binario, che di fatto rappresenta una bozza. Ai soggetti che:

  • sono titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che
  • svolgono attività d’impresa, arte o professione e che producono reddito agrario, i quali
  • producono ricavi ai sensi dell’art. 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR non superiori a Euro 10 milioni nell’anno 2019 a esclusione di coloro che hanno cessato partita IVA alla data di entrata in vigore del Sostegni bis, gli enti pubblici e i soggetti art. 162-bis TUIR.

Per questi soggetti il decreto prevede il riconoscimento (sempre previa istanza) di un contributo a conguaglio, purchè abbiano avuto un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, in misura pari o superiore ad una percentuale che sarà definita con decreto ministeriale.

Lo stesso decreto andrà altresì a determinare le percentuali di riferimento per i conteggi del contributo stesso, che saranno da applicarsi alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, al netto di tutti gli eventuali contributi a fondo perduto già riconosciuti in precedenza negli anni 2020 e 2021.

A differenza dei 2 precedenti binari, questo contributo:

  • necessita di una autorizzazione comunitaria;
  • vi saranno solamente 30 giorni (in luogo dei canonici 60), a partire dal momento in cui verrà aperto il canale telematico, per trasmettere l’istanza;
  • non si potrà fare richiesta del contributo se la dichiarazione dei redditi relativa la periodo d’imposta 2020 non verrà presentata telematicamente entro la data del 10.09.2021, in luogo del 30.11.2021.
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