IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO “INFRANNUALE”: DAL 05.07.2021 DOMANDE AL VIA

A cura del Dott. Recchia Luca

Introduzione 

In data 02.07.2021 Agenzia Entrate ha emanato un provvedimento con cui vengono definite le relative istruzioni operative per l’avvio del secondo “filone” di aiuti per i titolari di partita IVA previsti dal decreto Sostegni bis. Vengono forniti in particolare modello e istruzioni, al fine di presentare la relativa domanda di accesso al contributo a fondo perduto.

In particolare, le domande potranno essere inviate dalla data del 05.07.2021 tramite il servizio web presente su Fatture e Corrispettivi, mentre si dovrà attendere la data del 07.07.2021 per l’utilizzo dei canali telematici Entratel\Fisconline.

Il modello da utilizzare per fare domanda si arricchisce con le nuove sezioni dedicate ai limiti relativi agli aiuti di Stato concessi, da dettagliare compilando il quadro A dell’istanza.

Ricordiamo che il contributo a fondo perduto in questione è riconosciuto in particolare a due tipologie di soggetti:

  • coloro che hanno beneficiato delle prime due tranche di aiuti i quali, sulla base dei nuovi requisiti, potranno ricevere il pagamento, a condizione che l’importo dovuto risulti superiore rispetto a quanto già erogato automaticamente. In questo caso spetta l’eventuale maggior valore del contributo determinato, ovvero
  • ai titolari di partita IVA esclusi dal decreto Sostegni i quali, di conseguenza, non hanno ricevuto l’accredito automatico disposto dal decreto sostegni bis.

Caratteristiche del contributo sul periodo infrannuale

La misura oggetto di analisi lega il contributo alla perdita di fatturato medio mensile, calcolato confrontando i periodi 01/04/2019 – 31/03/2020 e 01/04/2020 – 31/03/2021; requisito per accedervi è che la riduzione di fatturato tra i due periodi sia pari ad almeno il 30%.

A differenza della misura del primo filone, non è previsto il riconoscimento di un contributo minimo per le partite IVA attive dal 01.01.2019 pertanto, anche in tal caso, sarà necessario rispettare il requisito del calo minimo di fatturato pari ad almeno il 30 per cento.

Il contributo a fondo perduto alternativo spetta anche agli enti del terzo settore, agli enti non commerciali, gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Restano ferme le condizioni di accesso, ossia la necessità di avere partita IVA attiva alla data di di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis (26.05.2021), nonchè il tetto di Euro 10 milioni a titolo di ricavi/compensi tipici conseguiti nell’esercizio 2019, e l’esclusione dei soggetti di cui all’art. 162bis TUIR (enti pubblici, intermediari finanziari, società di partecipazione). A sua volta, questo contributo spetta a due tipologie di soggetti:

A – Coloro che hanno già goduto del contributo a fondo perduto di cui al Decreto Sostegni

Questi soggetti potranno confrontare la perdita media mensile di fatturato e corrispettivi conseguita nel periodo intercorrente dal 01.04.2019-31.03.2020 con quella intercorrente dal 01.04.2020-31.03.2021. In questo caso è necessario che la perdita sia pari ad almeno il 30%, pertanto vengono applicate le seguenti percentuali:

    • 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a Euro 100.000;
    • 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a Euro 100.000 e sino a Euro 400.000;
    • 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a Euro 400.000 e sino a Euro 1.000.000;
    • 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a Euro 1.000.000 e sino a Euro 5.000.000;
    • 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a Euro 5.000.000 e sino a Euro 10.000.000.

Il risultato ottenuto deve poi essere confrontato con il contributo a fondo perduto di cui al decreto sostegni e, se superiore, previa presentazione di apposita istanza, verrà riconosciuto l’importo differenziale.

B – Coloro che non hanno percepito il contributo a fondo perduto di cui al Decreto Sostegni

In questo caso tali soggetti che non avevano avuto la possibilità di accedere al contributo a fondo perduto, in quanto la perdita media mensile di fatturato 2020-2019 su base annua era inferiore alla misura del 30%, ovvero perché non erano neo-attività, potranno accedere a questo ristoro se il fatturato conseguito nel periodo 01.04.2020-31.03.2021 è inferiore di almeno il 30% rispetto a quello conseguito nel periodo 01.04.2019-31.03.2020. In questo caso, alla perdita di fatturato mensile media, saranno applicare delle percentuali diverse (al fine di considerare che queste attività non avevano avuto modo di accedere al contributo a fondo perduto), di seguito indicate, e – sempre previa istanza – si vedranno riconoscere l’intero ammontare risultante dal conteggio, con un massimo di 150mila euro:

  • 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a Euro 100.000;
  • 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a Euro 100.000 e sino a Euro 400.000;
  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a Euro 400.000 e sino a Euro 1.000.000;
  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a Euro 1.000.000 e sino a Euro 5.000.000;
  • 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a Euro 5.000.000 e sino a Euro 10.000.000.

La sezione Aiuti di Stato

Come detto inizialmente, nella domanda a fondo perduto, oltre ai dati numerici, bisognerà compilare le nuove sezioni dedicate ai limiti per il riconoscimento degli aiuti di Stato, per verificare il mancato superamento delle soglie massime d’accesso, nonché la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dal Temporary Framework, alle sezioni 3.1 e 3.12.

Nel caso di superamento dei limiti citati, nella domanda bisognerà indicare l’importo del contributo a fondo perduto ricalcolato, nel rispetto  di quanto indicato nel “Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

Nel caso in cui il richiedente avesse già superato il limite massimo agli aiuti di Stato, non potrà procedere con l’invio della domanda.

Nel modello da trasmettere all’Agenzia delle Entrate bisognerà certificare di essere a conoscenza il fatto che gli eventuali aiuti ottenuti in eccesso rispetto all’importo massimo consentito, ovvero derivanti da false dichiarazioni, saranno recuperati con gli interessi per il recupero e che l’eventuale rinuncia al recupero è compiuta ai fini dei massimali di aiuto.

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