LA ASSEVERAZIONE PER IL SISMA BONUS: L’IMPOSTAZIONE DI AGENZIA ENTRATE

A cura del Dott. Recchia Luca

Come sappiamo, al fine di beneficiare della detrazione “sisma bonus”, disciplinata dal D.L. n. 63/2013, art. 16, con le percentuali spettanti, è necessario allegare alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ovvero al Permesso di Costruire, una asseverazione con cui il tecnico progettista dell’intervento strutturale certifica l’idoneità degli interventi a migliorare di una classe di rischio sismico dell’edificio, ovvero di due o più classi.

Agenzia delle Entrate ha da sempre interpretato in modo rigido la normativa (si pensi alla circolare 08.07.2020 n. 19), assimilando addirittura la presentazione tardiva della asseverazione alla mancata presentazione della stessa e non prevedendo addirittura formule volte a sanare la situazione (c.d. “ravvedimento operoso”).

Alla luce di tutto questo diventa dunque fondamentale comprendere il termine ultimo entro il quale presentare la suddetta asseverazione. L’art. 3 DM 58/2017, prevede che la asseverazione, assieme al progetto degli interventi di riduzione del rischio sismico cui fa riferimento la asseverazione stessa, deve essere allegata alla Scia ovvero alla richiesta del permesso di costruire “al momento della presentazione allo sportello unico competente (….), tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori”.

Questo inciso era stato introdotto con il DM 09.01.2020, numero 24, e consente quindi di considerare presentata tempestivamente la asseverazione, anche se la stessa viene allegata in un momento successivo a quello di deposito della Scia ovvero permesso di costruire, purchè antecedentemente all’inizio dei lavori.

Questa modifica normativa introdotta con il DM 09.01.2020, numero 24, che privilegia gli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali e che pone al centro il rapporto collaborativo contribuente-amministrazione finanziaria, poteva dar luogo a ipotesi di “remissione in termini” delle situazioni pregresse, in particolare con riferimento a quelle casistiche in cui l’asseverazione era stata allegata in un momento successivo, ma comunque entro l’inizio lavori, a quello di deposito della o del permesso di costruire presso lo sportello comunale competente.

Con la risposta n. 127 del 24.02.2021, Agenzia Entrate sceglie invece un approccio rigido. In particolare, questa maggiore flessibilità non opera con riguardo ai titoli abilitativi richiesti antecedentemente alla data del 16.01.2020, data di entrata in vigore del DM 09.01.2020. Questo comporta dunque che le Scia o le richieste del permesso di costruire presentate allo sportello comunale competente sino alla data del 15.01.2020 prive della asseverazione, sono considerate a tutti gli effetti tardive (con tutte le conseguenze che ne deriva) anche se tale asseverazione è stata presentata antecedentemente la data di inizio lavori.

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