LE NOVITA’ IN MATERIA DI RATEAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI ALLA LUCE DEL DECRETO AIUTI

A cura del Dott. Recchia Luca
Introduzione

La legge di conversione del “decreto Aiuti” ha introdotto, tra gli altri, una serie di modifiche strutturali alla disciplina delle rateizzazioni delle cartelle esattoriali. In particolare, il provvedimento ha stabilito un limite più alto di debito, ossia sino a Euro 120.000, per le istanze di rateazione semplificate, cioè senza necessità di documentazione aggiuntiva, oltre a margini più ampi per evitare la decadenza dai piani di rateazione. Il decreto ha inoltre reso definitiva la possibilità di compensare i crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione con i debiti iscritti a ruolo. Entriamo nel merito delle singole novità.

Rateizzazioni semplificate sino al valore “soglia” pari a Euro 120.000
Il “decreto Aiuti”, modificando la norma di riferimento che regola l’istituto della rateizzazione delle cartelle di pagamento, ha previsto che, a partire dalle domande di dilazione presentate dalla data del 16.07.2022, venga aumentato da Euro 60.000 a Euro 120.000 il valore limite di debito per il quale è possibile ottenere, in modo semplice e automatico, una rateizzazione ordinaria sino a 72 rate (6 anni), senza la necessità di dover documentare la temporanea situazione di temporanea difficoltà economico-finanziaria. Il provvedimento ha previsto inoltre che la nuova soglia di debito (Euro 120.000) sia riferita a ogni singola istanza di rateizzazione, al fine di poter richiedere la dilazione fino a 72 rate senza allegare alcuna documentazione che comprovi la situazione di difficoltà economico-finanziaria.

Decadenza dopo 8 rate non pagate
Novità anche per i termini di decadenza. Viene in particolare disposto che per le richieste di rateizzazione presentate a decorrere dalla data del 16.07.2022, la decadenza dai piani di rateizzazione accordati venga determinata a seguito del mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive, in luogo delle 5 precedentemente previste. In caso di decadenza, il debito non potrà essere nuovamente dilazionato. La decadenza dalla rateizzazione di uno o più carichi non pregiudica, tuttavia, la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento per altre cartelle/avvisi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.
Si ricorda che per effetto delle varie disposizioni normative intervenute durante il periodo di sospensione dell’attività di riscossione dovuta all’emergenza sanitaria, sono tuttora vigenti termini di decadenza differenziati in funzione della data in cui è stata presentata la richiesta di rateizzazione. Nel dettaglio:

  • per i piani di dilazione in corso alla data dell’ 08.03.2020 (inizio del periodo di sospensione delle attività di riscossione conseguente all’emergenza Covid-19), è stato esteso a 18 il numero di rate che, in caso di mancato pagamento, determinano la decadenza dal beneficio;
  • per le rateizzazioni concesse dalla data dell’08.03.2020 e relative a istanze presentate sino alla data del 31.12.2021, la decadenza si determina nel caso di mancato pagamento di n. 10 rate;
  • per le rateizzazioni richieste a partire dalla data del 01.01.2022 sino alla data del 15.07.2022 la decadenza si verifica dopo il mancato pagamento di n. 5 rate.

La compensazione crediti Pa/cartelle
Viene resa infine definitiva la possibilità di compensazione dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, senza più la necessità di rinnovo annuale della misura. Infine il provvedimento estende la possibilità di compensazione anche ai crediti derivanti da prestazioni professionali. Queste disposizioni si applicano ai carichi affidati all’agente di riscossione entro il secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.

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