LEGGE DI BILANCIO PARTE I – LE MODIFICHE AL REGIME FORFETTARIO E AI LIMITI DELLA CONTABILITA’ SEMPLIFICATA

A cura del Dott. Recchia Luca

Introduzione

La Legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022) è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 29.12.2022. La normativa interviene in diversi ambiti, che verranno trattati in più parti.

Una delle tematiche indubbiamente più discusse riguarda le modifiche apportate al regime forfettario, nonchè l’adesione al regime di contabilità semplificata. Ambedue gli interventi sono andati a modificare il limite dei ricavi o compensi rilevanti.

1) Regime forfettario

A partire dal periodo di imposta 2023, viene ampliata la platea dei soggetti che possono accedere al regime forfettario, in particolare l’intervento del legislatore modifica (mantenendo invariati gli altri requisiti di accesso) il limite dei ricavi o compensi massimi conseguibili che passa, per tutti i contribuenti e senza alcuna distinzione per codice attività, da Euro 65.000 a Euro 85.000.

Va ricordato che, di regola, il limite dei compensi o ricavi:

  • va ragguagliato rispetto l’anno solare;
  • va verificato per l’anno precedente.

Con particolare riguardo a quest’ultimo aspetto, va annoverata la Circolare di Agenzia Entrate n. 09/E/2019, intervenuta in occasione del precedente incremento della soglia di fatturato massima passata da Euro 30.000 nel periodo di imposta 2018 a Euro 65.000 nel periodo 2019. In quell’occasione è stato precisato (pag. 6) che “Il nuovo limite di ricavi/compensi di 65.000 euro va verificato, come si evince dall’espressa previsione normativa, con riferimento al limite dei ricavi conseguiti e dei compensi percepiti nell’anno precedente all’applicazione del regime forfetario. Da ciò consegue che, ad esempio, nel caso in cui il contribuente abbia superato la soglia di 30.000 euro di ricavi/compensi al 31 dicembre 2018, ma abbia conseguito/percepito, nel medesimo periodo d’imposta, ricavi/compensi non superiori alla soglia di 65.000 euro (quindi superiori ai limiti imposti dalla vecchia normativa ma inferiori a quelli indicati dalla nuova previsione della legge di bilancio 2019), può rimanere nel regime forfetario, applicando le disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2019”.

Volendo applicare il suddetto chiarimento all’innalzamento dei limiti di ricavi o compensi 2022 – 2023, con passaggio della soglia da Euro 65.000 a Euro  85.000, si può evincere che se il contribuente forfettario consegue nel periodo di imposta 2022 un fatturato superiore a Euro 65.000, ma inferiore a Euro 85.000, può continuare ad applicare il regime forfettario nel periodo di imposta 2023.

Il legislatore, tuttavia, interviene prevedendo un’altra causa di esclusione dal regime.

In base alla nuova regola, infatti, si fuoriesce dal regime forfettario:

  • a partire dall’esercizio successivo rispetto a quello di superamento della soglia di ricavi o compensi  laddove questi eccedano il limite di Euro 85.000, ma non superino l’importo di Euro 100.000;
  • dall’esercizio stesso in cui si verifica il superamento della soglia, laddove i compensi o i ricavi incassati eccedano la soglia di Euro 100.000. In quest’ultimo caso gli effetti si “duplicano”, nel senso che il reddito verrà determinato secondo modalità ordinarie,  mentre ai fini Iva l’imposta si applica alle operazioni effettuate che comportano il superamento del limite citato.

2) Limiti per accedere al regime di contabilità semplificata

Oltre all’intervento sul regime forfettario, viene allargata, con decorrenza 01.01.2023, la platea delle imprese che possono accedere al regime di contabilità semplificata.

In particolare, ai fini dell’adozione (naturale) del regime, le soglie di ricavi passano:

  • da Euro 400.000 euro a Euro 500.000 annui, nel caso di imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
  • da Euro 700.000 a Euro 800.000 annui, per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Per le nuove attività, anche in questa fattispecie, occorre adottare il metodo del ragguaglio dei ricavi che si presumono di percepire nel primo periodo.

Come viene gestita questa fase di transizione tra il periodo 2022 e il periodo 2023 alla luce delle modifiche dei limiti?

Anche in questo caso, occorre citare la Circolare di Agenzia Entrate n. 80/E/2001, intervenuta in occasione del precedente adeguamento delle soglie da Lire 360 milioni nel periodo 2000 a Lire 600 milioni nell’esercizio 2001. In quella occasione Agenzia Entrate disse che “per individuare il regime contabile “naturale” per l’anno 2001, le imprese dovranno verificare se nel precedente anno 2000 è stato o meno superato il limite di 600 milioni di ricavi. Soltanto se in tale anno hanno conseguito ricavi di ammontare non superiore a 600 milioni di lire possono beneficiare del regime contabile previsto dal citato articolo 18 del D.P.R. n. 600 del 1973. Pertanto le imprese esercenti attività di servizi, transitate in regime di contabilità ordinaria per aver conseguito nell’anno 2000 un ammontare di ricavi superiore a 360 ma non a 600 milioni di lire, devono ritenersi ammesse al regime di contabilità semplificata anche per il 2001. … I contribuenti che nell’anno d’imposta 2000 hanno superato il limite di 360 milioni, ma non quello “nuovo” di 600 milioni, se intendono continuare ad adottare il regime di contabilità ordinaria anche per l’anno 2001, dovranno ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del D.P.R. n. 442 del 1997 comunicare l’opzione nella prima dichiarazione annuale Iva da presentare successivamente alla scelta operata”, attribuendo in questo modo valore retroattivo al nuovo limite.

Pertanto, venendo all’attuale innalzamento, il regime della contabilità semplificata dovrebbe rappresentare il regime contabile naturale per il periodo 2023 per le imprese che nel 2022 non hanno superato il nuovo limite di Euro 500.000 (nel caso di imprese che svolgono attività di prestazioni di servizi), oppure di Euro 800.000 (per le altre tipologie di attività).

Infine si rileva che, ai sensi dell’art. 14, co. 11, Legge n. 183/2011, le nuove soglie operano anche con riferimento ai limiti per la liquidazione dell’Iva con cadenza trimestrale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *