LEGGE DI BILANCIO – PARTE III – “PACE FISCALE”

A cura del Dott. Recchia Luca

Introduzione

La legge di Bilancio 2023 interviene in maniera importante sul fronte “pace fiscale”, essendovi numerose norme volte a definire in modo agevolato posizioni debitorie tra fisco e contribuente. Annoveriamo al riguardo:

  • Definizione agevolata delle comunicazioni di irregolarità;
  • Stralcio dei carichi sino a Euro 1.000,00;
  • Rottamazione-quater.

1 – Definizione agevolata delle comunicazioni di irregolarità

In questo ambito viene previsto che le somme dovute in seguito al controllo automatizzato delle dichiarazioni aventi i seguenti requisiti:

  • relative ai periodi di imposta in corso:
    • al 31.12.2019
    • al 31.12.2020
    • al 31.12.2021
  • per le quali il termine di pagamento integrale non è ancora scaduto ovvero, in caso di pagamento rateale, è ancora in corso,

In questi casi, potranno essere definite con il versamento del debito residuo a titolo di imposte, contributi previdenziali, somme aggiuntive e interessi.

La novità è rappresentata dal fatto che le sanzioni saranno dovute nella misura del 3% (in luogo del 10%), senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo.

E’ fondamentale segnalare che questa norma si applica alle comunicazioni di irregolarità (aventi come oggetto le annualità citate), i cui termini non siano già decorsi al momento dell’entrata in vigore della Legge di Stabilità (01.01.2023): in sintesi potranno essere definite quelle comunicazioni di irregolarità il cui termine di pagamento non è ancora scaduto (si è quindi nell’arco dei 30 giorni dalla data di notifica), oppure quelli già rateizzati, il cui pagamento rateale (art. 3-bis, D.Lgs. n. 462/1997) è ancora in corso alla data di entrata in vigore della norma.

La definizione comporterà pertanto che venga corrisposto:

  • il 100% di imposta (importo residuo, in caso di rateazione in corso), interessi e somme aggiuntive;
  •  il 3% delle sanzioni.

Non si applicherà alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo.

Una ulteriore novità consiste nel fatto che le dilazioni di pagamento saranno concesse con la presenza di n. 20 rate trimestrali e non vi sarà più una differenziazione in funzione dell’importo (maggiore o minore di Euro 5.000).

D’altro canto, abbiamo una conseguenza, ossia l’incremento dei termini di decadenza previsti per la notifica delle cartelle di pagamento: essi  saranno infatti prorogati di un anno, in deroga all’art. 3 dello Statuto dei diritti del contribuente.

2 – Stralcio dei carichi sino a Euro 1.000

Alla luce dei costi sostenuti per effettuare la riscossione dei debiti di seguito evidenziati, la Legge di Bilancio 2023 prevede altresì l’annullamento automatico, alla data del 31.03.2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti (si fa riferimento al singolo carico (non si guarda l’importo della cartella)) affidati all’Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, nel periodo intercorrente dal 01.01.2000 al 31.12.2015 e di importo residuo sino a Euro 1.000.
L’importo viene calcolato alla data di entrata in vigore della Legge ed è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.
Con riferimento ai carichi affidati dagli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali:

  • lo “Stralcio” riguarda esclusivamente sanzioni e interessi, compresi quelli di mora. Le somme capitale, nonchè quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e le spese di notifica delle cartelle restano interamente dovute;
  • per quanto riguarda le sanzioni per violazioni del Codice della strada e le altre sanzioni amministrative, (diverse dalle sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), lo “Stralcio” si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e non annulla le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Inoltre, si prevede che gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, possano stabilire di non applicare lo “Stralcio” (cd. annullamento parziale) e, quindi, di evitare l’annullamento automatico  previsto, adottando uno specifico provvedimento e comunicandolo all’Agente della riscossione entro il termine del 31.01.2023.

Si precisa, infine, che la misura relativa allo “Stralcio” fino a Euro 1.000 non trova applicazione per le seguenti tipologie di carichi affidati all’Agente della riscossione:

  • recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea;
  • crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

3 – Rottamazione “quater”

La Legge di Bilancio introduce una nuova “Definizione agevolata” per i debiti contenuti nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 01.01.2000 al 30.06.2022, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l’inefficacia (ex rottamazione-ter).
In particolare, la disposizione prevede la possibilità, per il contribuente, di estinguere i debiti iscritti a ruolo evitando di corrispondere le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di sanzioni, interessi, inclusi quelli di mora nonché il cd. aggio. Chiaramente questa misura fa riferimento ai debiti iscritti a ruolo non rientranti nello stralcio di cui alla casistica 2.
Sono da considerare nell’importo dovuto:

  • le somme a titolo di capitale 
  • le spese per le procedure esecutive
  • diritti di notifica.

Con riferimento alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada (tranne le sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), la definizione agevolata si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio.

In merito al pagamento, è possibile procedere:

  • in un’unica soluzione, entro la data del 31.07.2023;
  • oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni), di cui le prime due con scadenza il 31.07.2023 e il 30.11.2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28.02, 31.05, 31.07 e 30.11 di ciascun anno a decorrere dal periodo 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute, le restanti rate invece di pari importo.

Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso di interesse pari al 2 per cento annuo, a decorrere dalla data del 01.08.2023.
In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni di tolleranza, anche di una sola rata, la definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata alcune tipologie di carichi, esclusi in ragione della loro natura, e in particolare quelli riferiti a:

  • recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea;
  • crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

Per quanto riguarda i carichi degli enti di previdenza privati, la Legge di Stabilità 2023 prevede che tali carichi possano rientrare nella Definizione agevolata solamente a seguito di delibera apposita pubblicata sul sito internet dello specifico ente, entro la data del il 31.01.2023, e comunicata entro la stessa data ad Agenzia delle entrate-Riscossione mediante posta elettronica certificata (pec).

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