LEGGE DI BILANCIO – PARTE VII – LE MODIFICHE IN TEMA DI SOGLIA ANTIRICILAGGIO

A cura del Dott. Recchia Luca

Introduzione

La legge di Bilancio del 2023 interviene a livello normativo, elevando il limite relativo all’utilizzo del denaro contante. A partire dalla data del 01.01.2023, sarà così possibile effettuare trasferimenti di denaro contante tra soggetti diversi (persone fisiche/giuridiche) sino a Euro 4.999,99. Nel caso di mancanza di interventi da parte del legislatore, ricordiamo che il limite sarebbe sceso da Euro 2.000 a Euro 1.000.

Le modifiche introdotte dal legislatore

Come anticipato, è stato modificato la normativa in materia antiriciclaggio, in particolare andando ad aumentare il limite di denaro contante trasferibile tra soggetti diversi. D’altro canto, non viene toccata la restante disciplina dell’antiriciclaggio che continua a vietare il frazionamento delle operazioni con l’intento di aggirare il predetto limite.
Al riguardo, si considera frazionata un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore al tetto stabilito, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori a quel limite, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrono elementi per ritenerla tale.

Secondo la normativa antiriclaggio, quindi, dal 01.01.2023 il divieto di uso del contante scatta quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a Euro 5.000.

Cosa intendiamo con il termine “complessivamente”?

Al riguardo il Ministero delle finanze con risposta a Faq n. 7/2022 ha fornito chiarimenti in merito all’uso del denaro contante rispondendo al seguente quesito: Quale è il significato dell’avverbio “complessivamente”, contenuto nel 1° comma dell’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni?
L’avverbio “complessivamente”, va riferito al valore da trasferire. Pertanto, il divieto riguarda, in via generale, il trasferimento in unica soluzione di valori costituiti da denaro contante e titoli al portatore di importo pari o superiore a 5.000 euro, a prescindere dal fatto che il trasferimento sia effettuato mediante il ricorso ad uno solo di tali mezzi di pagamento, ovvero quando il suddetto limite venga superato cumulando contestualmente le diverse specie di mezzi di pagamento.

Non è ravvisabile la violazione nel caso in cui il trasferimento, considerato nel suo complesso, consegua alla somma algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, tali da sostanziare operazioni distinte e differenziate (ad es. singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini “cash and carry”) ovvero nell’ipotesi in cui una pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all’operazione stessa (ad es. contratto di somministrazione) ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (ad es. pagamento rateale). In tali ultime ipotesi rientra, comunque, nel potere dell’Amministrazione valutare, caso per caso, la sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto legislativo.

Il nuovo limite non si applica, però, ai versamenti o prelevamenti bancari. In tale ipotesi non viene effettuato alcun trasferimento di denaro in favore di soggetti diversi. Potrebbe essere quindi astrattamente possibile effettuare un versamento di denaro contante su un conto corrente bancario di un importo eccedente la soglia citata. Deve però considerarsi che il versamento di denaro contante se soprattutto avviene con una certa frequenza e per importi rilevanti può risultare anomalo. In questo caso, anche se come detto il comportamento descritto non viola alcuna disposizione, la banca potrebbe essere indotta a comunicare all’UIF l’effettuazione di un’operazione sospetta con riferimento alla disciplina antiriciclaggio. La valutazione, però, è a discrezione dell’istituto di credito che riceve la somma.

Sono consentiti i c.d. pagamenti “misti”, quindi innanzi a una transazione di entità superiore la soglia massima, è consentito il pagamento in denaro contante purché inferiore alla soglia di Euro 5.000 euro, oltre la quale è obbligatorio l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.

Le misure aventi ad oggetto le limitazioni all’utilizzo del denaro contante sono state al centro del dibattito politico durante l’iter di approvazione del provvedimento di fine anno. Nel testo della legge definitivamente approvato non ha trovato spazio la misura che avrebbe consentito a commercianti e professionisti di non accettare i pagamenti di importo pari o inferiore a 60 euro che l’acquirente avrebbe voluto effettuare tramite carte di debito o di credito.

Di conseguenza, sarà applicabile anche nell’anno 2023, il regime sanzionatorio previgente. Secondo quanto previsto dalla normativa, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, indipendentemente dall’importo, effettuato con carta di debito, carta di credito o carta prepagata, da parte di un professionista o da un esercente attività commerciale, si applica nei confronti di tale soggetto la sanzione amministrativa pari a Euro 30, aumentata della percentuale del 4% del valore della transazione.

Dal 1° gennaio 2023 è cambiato inoltre il limite previsto per le operazioni effettuate dai cambiavalute iscritti nell’apposito registro. Infatti, la soglia di Euro 2.000 è rimasta in vigore sino alla data del 31.12.2022. A partire dalla data del 01.01.2023 si applicherà il limite di base pari a Euro 3.000.

Non subirà alcuna modifica invece, neppure nel nuovo anno, il limite di Euro 999,99 all’utilizzo di contanti per il servizio di rimessa di denaro, più comunemente noto come money transfer.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *