L’INTRODUZIONE DEL GREEN PASS VACCINALE: IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO

A cura del Dott. Recchia Luca

Introduzione

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 105/2021 in data 23.07.2021 anche nel nostro Paese viene introdotto l’obbligo di esibizione del certificato vaccinale (c.d. Green Pass), al fine dello svolgimento di determinate attività.

Il decreto, inoltre, interviene sul tema della modifica dei criteri per la colorazione delle Regioni. Viene infine prorogato al 31.12.2021 lo stato di emergenza nazionale e viene previsto in prima battuta un fondo di Euro 20 milioni di cui beneficeranno le discoteche (che restano ancora chiuse).

Vediamo nel dettaglio cosa prevede il decreto citato.

1 – Certificato vaccinale – Come si ottiene

Il Governo, come anticipato, ha previsto la possibilità di svolgimento di certe attività nel caso in cui i soggetti abbiano:

  • una guarigione dalla malattia Sars-Cov-2 (durata della validità 6 mesi);
  • effettuato un tampone rapido antigenico, ovvero un test molecolare, con risultato negativo al virus Sars-Cov-2 (durata della validità 48 ore);
  • certificazione vaccinale verde (c.d. Green Pass), attestante la somministrazione di almeno la prima dose vaccinale Sars-Cov-2.

Vi sono dei soggetti che sono esclusi da questo obbligo, in particolare stiamo parlando di:

  • coloro che sono esentati sulla base di idonea certificazione medica su modello ministeriale;
  • coloro che sono esclusi per età dalla campagna vaccinale.

Le attività soggette

Il Decreto in questione prevede che a decorrere dalla data del 06.08.2021, per accedere alle attività di seguito evidenziate, sarà necessario esibire alternativamente un tampone negativo effettuato da non oltre 48 ore, ovvero un certificato che attesti la guarigione dalla malattia Sars-Cov-2 da non oltre 6 mesi, ovvero il certificato Green Pass:

  • spettacoli aperti al pubblico, competizione ed eventi sportivi;
  • bar e ristoranti al chiuso. Si segnala in questo caso che l’obbligo scatta nel caso di somministrazione di cibi e bevande al tavolo e all’interno della struttura. Questo non opera nel caso in cui vi sia una consumazione al banco, ovvero essa avvenga all’aperto;
  • piscine, palestre, centri natatori, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, solamente per le attività svolte al chiuso;
  • sagre, convegni, congressi e fiere;
  • musei, mostre, altri istituti e luoghi della cultura;
  • parchi tematici, di divertimento, centri termali;
  • concorsi pubblici;
  • attività di sale scommesse, sale bingo, casinò, sale gioco;
  • centri sociali, ricreativi, culturali, solamente per le attività al chiuso e con esclusione dei centri estivi e relative attività di ristorazione, e i centri educativi per l’infanzia.

Regime sanzionatorio

Come si è detto i gestori o i titolari delle attività citate sono tenuti a verificare il possesso da parte della clientela del Green Pass. Si segnala a tal proposito che è stata creata una app denominata “VerificaC19”.

Sono previste a tal proposito sanzioni:

  • a livello pecuniario, sia in capo al cliente che all’esercente, importo da Euro 400 a Euro 1.000;
  • nel caso di violazione ripetuta per un numero di volte pari a tre in tre giorni diversi, la chiusura dell’attività da 1 giorno a 10 giorni.

2 – Colorazione delle regioni – la modifica dei criteri

Come si diceva, il decreto modifica inoltre i criteri previsti per la colorazione delle Regioni. In particolare, viene data priorità al tasso di ospedalizzazione, ossia all’occupazione dei posti letto in terapia intensiva e in area medica.

Abbiamo:

  • Zona Gialla: si ha con occupazione dei posti letto nelle terapie intensive in misura pari ad almeno la percentuale del 10% e in area medica in misura pari ad almeno la percentuale del 15%;
  • Zona Arancione: si ha con occupazione dei posti letto nelle terapie intensive in misura pari ad almeno la percentuale del 20% e in area medica in misura pari ad almeno la percentuale del 30%,
  • Zona Rossa: si ha con occupazione dei posti letto nelle terapie intensive in misura pari ad almeno la percentuale del 30% e in area medica in misura pari ad almeno la percentuale del 40%.

Capienze massime

Con riferimento agli eventi di tipo sportivo, abbiamo la seguente situazione:

  • Nel caso di zona bianca la capienza non potrà eccedere la misura del 25% di quella massima autorizzata (nel caso di eventi al chiuso) e il 50% di quella massima autorizzata (nel caso di eventi all’aperto);
  • Nel caso di zona gialla, invece, la capienza non potrà eccedere la misura del 50%, in ogni caso non potrà superare 1.000 persone per eventi al chiuso e 2.500 persone per eventi all’aperto.

In ogni caso le attività dovranno svolgersi rispettando linee guida adottate dalla Presidenza del consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sulla base di criteri definiti dal CTS e sentita la Federazione medico-sportiva.

Con riferimento invece agli eventi di tipo culturale, abbiamo la seguente situazione:

  • Nel caso di zona bianca, la capienza non potrà eccedere la misura del 25% di quella massima autorizzata (nel caso di eventi al chiuso) con spettatori in numero superiore a 2.500 persone e il 50% di quella massima autorizzata (nel caso di eventi all’aperto) con spettatori in misura superiore a 5.000 persone;
  • Nel caso di zona gialla, invece, la capienza non potrà eccedere la misura del 50%, in ogni caso non potrà superare 1.000 persone per eventi al chiuso e 2.500 persone per eventi all’aperto.

Tali spettacoli saranno in generale svolti tramite posti a sedere esclusivamente pre-assegnati, in modo che venga garantito il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro, sia per il personale, sia per gli spettatori non conviventi abitualmente. Per queste ultime attività sarà altresì necessaria una delle certificazioni verdi Covid-19.

3 – Stato di emergenza

Come detto, infine, il decreto proroga lo stato di emergenza al 31.12.2021.

 

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