APPROFONDIMENTO: IL BONUS INVESTIMENTI PREVISTO DALLA LEGGE DI STABILITA’ 2021

A cura del Dott. Recchia Luca

PREMESSA

La legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020), precisamente all’art. 1, co. da 1051 a 1063, intervengono sul credito di imposta per investimenti in beni strumentali, precedentemente disciplinato dalla L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020). Le modifiche riguardano essenzialmente:

  • l’allargamento dell’ambito oggettivo, tramite l’inclusione nell’agevolazione degli investimenti in beni immateriali ordinari (non inclusi nelle vecchie normative), a favore di imprese e professionisti;
  • l’aumento delle aliquote oggetto di agevolazione, dell’ammontare delle spese ammesse e le tempistiche di fruizione del suddetto credito.

Data la delicatezza e l’importanza della materia, cerchiamo di fornire un quadro riepilogativo in merito.

REQUISITI SOGGETTIVI

Il credito di imposta è rivolto alle imprese residenti (ivi incluse le stabili organizzazioni) che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi e destinati a unità produttive situate all’interno del territorio dello Stato. L’agevolazione compete a questi soggetti, a prescindere dalla forma giuridica, dalla dimensione, dalla attività esercitata, dal regime fiscale utilizzato per la determinazione del reddito di impresa (possono rientrare per es. i soggetti aderenti al regime forfettario ai sensi dell’art. 1 L. n. 190/2014).

Sono invece escluse dalla suddetta agevolazione:

  • le imprese destinatarie di provvedimenti interdittivi ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
  • le imprese in stato di fallimento, liquidazione volontaria, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, ovvero sottoposte ad altra procedura concorsuale;
  • le imprese non regolari con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi per i lavoratori dipendenti;
  • le imprese non in regola con la normativa sulla sicurezza.

REQUISITI TEMPORALI

L’agevolazione è riconosciuta per gli investimenti effettuati nel periodo intercorrente dal giorno 16.11.2020 sino al giorno 31.12.2022. E’ consentito  tuttavia l’accesso alla suddetta agevolazione anche con riferimento ai beni acquistati entro il giorno 30.06.2023, purchè l’ordine sia stato accettato dal soggetto venditore e l’acquirente abbia corrisposto un acconto in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisto.

REQUISITI OGGETTIVI

Al fine di incentivare uno sviluppo di tipo digitale delle imprese, anche attraverso il ricorso a piattaforme, nonché software non riconducibili al processo di trasformazione 4.0, sono inclusi nell’ambito oggettivo anche i beni (nuovi) strumentali immateriali, diversi da quelli elencati nell’allegato B di cui alla L. 232/2016. Per identificare i beni e le aliquote del credito in oggetto occorre fare riferimento quindi agli allegati A e B della richiamata legge n. 232/2016.

1 – BENI (MATERIALI) DI CUI ALL’ALLEGATO A

Rappresentano quei beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0». Si pensi per esempio a beni il cui funzionamento è gestito da appositi azionamenti, o sensori, ovvero è controllato da sistemi computerizzati.

Per queste tipologie di beni, gli investimenti effettuati nel periodo 16.11.2020 – 31.12.2021, ovvero entro il giorno 30.06.2022 a condizione che entro la data del 31.12.2021 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento da parte del compratore di almeno il 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è pari alle seguenti percentuali:

  • 50% del costo per la quota di investimenti sino a Euro 2,5 milioni;
  • 30% del costo per la quota di investimenti superiori a Euro 2,5 milioni e fino a Euro 10 milioni;
  • 10% del costo per la quota di investimenti superiori a Euro 10 milioni e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a Euro 20 milioni

Con riferimento invece agli investimenti effettuati nel periodo 01.01.2022 – 31.12.2022, ovvero entro il giorno 30.06.2023 a condizione che entro la data del 31.12.2022 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento da parte del compratore di almeno il 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è pari alle seguenti percentuali:

  • 40% del costo per la quota di investimenti sino a Euro 2,5 milioni;
  • 20% del costo per la quota di investimenti superiori a Euro 2,5 milioni e fino a Euro 10 milioni;
  • 10% del costo per la quota di investimenti superiori a Euro 10 milioni e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a Euro 20 milioni

2 – BENI (IMMATERIALI) DI CUI ALL’ALLEGATO B

Questi rappresentano dei beni di tipo immateriale (es. piattaforme, applicazioni, software) che collegati agli investimenti in beni materiali di cui al punto 1.

Per gli investimenti in beni di cui all’allegato B effettuati nel periodo intercorrente dal  16.11.2020 al 31.12.2022, ovvero entro il giorno 30.06.2023 a condizione che entro la data del 31.12.2022 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento da parte del compratore di almeno il 20% del costo di acquisizione, il credito di imposta è riconosciuto in ogni caso nella misura del 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a Euro 1 milione.

Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo di beni di cui all’allegato B citato, tramite soluzioni di cloud-computing, per la quota imputabile per competenza.

3 – BENI DIVERSI DAGLI ALLEGATI A E B

Per gli investimenti effettuati nel periodo 16.11.2020 – 31.12.2021, ovvero entro il giorno 30.06.2022 a condizione che entro la data del 31.12.2021 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento da parte del compratore di almeno il 20% del costo di acquisizione, in:

  • beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell’allegato A di cui alla L. n. 232/2016, nel limite massimo di Euro 2 milioni nonché
  • beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell’allegato B di cui alla L. n. 232/2016, nel limite massimo di Euro 1 milione

il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 10% del costo. La misura del credito di imposta è elevata al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile.

Per gli investimenti effettuati nel periodo 01.01.2022 – 31.12.2022, ovvero entro il giorno 30.06.2023 a condizione che entro la data del 31.12.2022 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento da parte del compratore di almeno il 20% del costo di acquisizione, in:

  • beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell’allegato A di cui alla L. n. 232/2016, nel limite massimo di Euro 2 milioni nonché
  • beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell’allegato B di cui alla L. n. 232/2016, nel limite massimo di Euro 1 milione

il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 6% del costo.

4 – BENI ESCLUSI

Sono esclusi dall’agevolazione i seguenti beni:

  • fabbricati e costruzioni;
  • beni con aliquote di ammortamento (ai sensi del DM 31/12/1988) inferiori al 6,5%;
  • mezzi di trasporto di cui all’art. 164 TUIR (autovetture, autocaravan, motocicli ecc.);

SICUREZZA E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

Il beneficio spettante è subordinato a due requisiti essenziali:

  • al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi assistenziali e previdenziali a favore dei lavoratori.
  • rispetto delle normative in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ogni settore.

UTILIZZO DEL CREDITO

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a mezzo modello F24 (ai sensi dell’art. 17 D.Lgs n. 241/1997), secondo 3 quote annuali di eguale importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni, ovvero nel caso di beni rientranti nel piano «Industria 4.0», dall’anno di avvenuta interconnessione.

Limitatamente al seguente caso:

  • soggetti aventi ricavi o compensi inferiori a Euro 5 milioni che
  • hanno acquistato beni non inclusi negli allegati A e B, nel periodo 16.11.2020 – 31.12.2021

il credito è utilizzabile in compensazione secondo un’unica quota annuale.

Si segnala che il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito, nonché della base imponibile IRAP. Esso è cumulabile con altre agevolazioni che riguardino i medesimi costi, purchè tale cumulo, avuto riguardo della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

PERIODO DI OSSERVAZIONE

I beni oggetto di agevolazione devono essere mantenuti sino al 31.12 del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione, ovvero a quello di avvenuta interconnessione.

In caso contrario, se i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto, escludendo dalla base originaria di calcolo il relativo costo.

Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione dovrà essere direttamente riversato entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

COMUNICAZIONE AL MINISTERO

Al fine di consentire al Ministero di acquisire le informazioni necessarie volte a valutare l’efficacia delle misure agevolative in oggetto, le imprese che si avvalgono di queste misure effettuano una comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico. Con apposito decreto verranno stabiliti modello, contenuto, modalità e termini di invio della comunicazione con riferimento a ciascun periodo di imposta.

PERIZIA E CONTROLLI

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che utilizzano questa agevolazione, pena la revoca del beneficio, devono conservare la documentazione idonea a dimostrare la corretta determinazione dei costi e l’effettivo sostenimento degli stessi.

In tal senso, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058

Nel caso di investimento effettuato su beni di cui agli allegati A e B di costo unitario superiore a Euro 300.000, è  richiesta una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale o, in alternativa, un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli nei citati allegati.

Nel caso di acquisto di beni di costo unitario non superiore a tale soglia, tale onere documentale può essere assolto con una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 45 DPR n. 445/2000.

 

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