PARTE II – LEGGE DI STABILITA’ 2021: RIEPILOGO DELLE MISURE ADOTTATE IN TEMA DI LAVORO

A cura del Dott. Recchia Luca

Premessa

In data 31.12.2020 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020). In questa seconda parte analizziamo le novità in tema di LAVORO.

Sgravi contributivi per l’assunzione di persone “under 35”

  • Si prevede, per le nuove assunzionidi soggetti fino a 35 anni di età con un contratto a tempo indeterminato, ovvero per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate negli anni 2021 e 2022, un esonero contributivo (già previsto nella legge di bilancio 2018):
    • nella misura del 100% (fermo restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), della durata
    • massima di 36 mesi, entro il limite massimo di Euro 6.000 annui.
  • Per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l’esonero contributivo è garantito per una durata massima pari a 48 mesi.
  • Infine, l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano effettuato, nei 6 mesi antecedenti l’assunzione, né effettuino, nei 9 mesi successivi alla stessa:
    • licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero
    • licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
  • L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Sgravio contributivo per l’assunzione di lavoratrici donne

  • Con riferimento alle assunzioni di lavoratrici donne, effettuate negli anni 2021-2022, con contratto di lavoro dipendente a tempo determinatoè previsto un esonero  contributivo pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL (ferma restando comunque l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche):
    1. per la durata di 12 mesi(elevabili a 18 in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato) e
    2. nel limite massimo di 6.000 euro annui.
  • Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra:
    1. il numero dei lavoratori occupati e rilevato in ciascun mese e
    2. il numero dei lavoratori occupati mediamente nei 12 mesi antecedenti.
  • L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Stabilizzazione ulteriori detrazioni da lavoro dipendente e assimilati

  • E’ prevista la stabilizzazione della ulteriore detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilati disciplinata dall’articolo 2 del D.L. n. 3/2020. La detrazione corrisponde a Euro 600 in corrispondenza di un reddito complessivo pari a Euro 28.000 e decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a Euro 40.000.

Fondo esonero contributi previdenziali per autonomi e professionisti

  • È prevista l’istituzione del Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti (con dotazione finanziaria iniziale pari a 1 miliardo di euro per il 2021), volto a finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti:
    • dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e
    • dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza,

dotati contestualmente dei seguenti requisiti:

    • aver conseguito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a Euro 50.000 e
    • aver subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi annui 2020 pari ad almeno il 33% rispetto a quelli conseguiti nell’esercizio 2019.
  • Sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali inoltre medici, infermieri, altri professionisti e operatori sanitari, già collocati in quiescenza e assunti per l’emergenza sanitaria legata al virus COVID-19.
  • Sono esclusi dall’esonero i premi dovuti all’INAIL.
  • Con uno o più decreti interministeriali dovranno essere definite modalità e criteri utili per la concessione del suddetto esonero, nonché la quota del limite di spesa da destinare eccezionalmente ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza inclusi i relativi criteri di ripartizione.

 Rientro al lavoro delle lavoratrici madri

  • Al fine di sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri e al fine di favorire la conciliazione tra i tempi di lavoro e quelli di cura della famiglia, viene incrementato il Fondo per le politiche della famiglia (di cui all’articolo 19, comma 1, del D.L. n. 223/2006) per l’anno 2021 di Euro 50 milioni, destinato al sostegno e alla valorizzazione delle misure organizzative adottate dalle imprese volte favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto.
  • Un decreto interministeriale dovrà definire le modalità di attribuzione delle risorse citate.

Congedo paternità

  • Per l’anno 2021 viene esteso il congedo di paternità obbligatorio e facoltativo ai casi di morte perinatale (morte del feto o del neonato nel periodo intercorrente tra le 28 settimane di gravidanza sino alla prima settimana di vita).
  • Per l’anno 2021 viene elevatada 7 a 10 giorni la durata obbligatoria del congedo di paternità obbligatorio per l’anno 2021.
  • Per l’anno 2021 viene prorogata la possibilità di astensione per il periodo ulteriore di un giorno (congedo facoltativo), previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

Esonero contributivo giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli

  • Con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola intercorrenti tra il 01.2021 e il 31.12.2021 è previsto l’esonero contributivo di cui all’articolo 1, co. 503, della legge di Bilancio 2020 a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) con età inferiore a 40 anni. Il beneficio, in particolare, consiste, per un periodo massimo di 24 mesi di attività, nell’esonero contributivo in misura pari al 100%:
    • dal versamentodella contribuzione della quota per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (IVS), e
    • del contributo addizionale di cui all’articolo 17, comma 1, della legge n. 160/1975, cui è tenuto l’imprenditore agricolo professionale e il coltivatore diretto per l’intero nucleo.
  • Sono esclusi dall’agevolazione il contributo di maternità, dovuto per ciascuna unità attiva iscritta alla gestione agricoli autonomi, e il contributo INAIL, dovuto dai soli coltivatori diretti.

Sgravi contributivi nel settore dilettantistico

  • E’ prevista l’istituzione di un fondo, avente una dotazione di Euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, finalizzato al riconoscimento anche parziale di un esonero dei contribuiti previdenziali a carico:
    • delle federazioni sportive nazionalidiscipline sportive associate
    • enti di promozione sportiva
    • associazioni e società sportive dilettantistiche,
  • Vengono quindi esclusi i premi e i contributi dovuti all’INAIL, relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con istruttori, allenatori, atleti, direttori di gara, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici. Lo sgravio è cumulabile con gli esoneri o le riduzioni delle aliquote previdenziali previsti da altre norme.

Sospensione versamenti federazioni sportive

  • Nei confronti delle federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni in corso di svolgimento ai sensi del D.P.C.M. 24 ottobre 2020, vengono sospesi, fino al 28.02.2021, i versamenti:
    • delle imposte sul reddito,
    • dell’IVA e
    • dei contributi previdenziali.
  • I versamenti sospesi possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2021 ovvero mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021.

Decontribuzione Sud

  • Al fine di garantire i livelli occupazionali in alcune Regioni del Centro-Sud, per il periodo 2021-2029, è previsto un esonero contributivo parziale a favore dei datori di lavoro del settore privato che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Sono escluse le imprese del settore agricolo e i titolari di contratto di lavoro domestico.
  • Lo sgravio corrisponde:
    • al 30%dei contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;
    • al 20%dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;
    • al 10%dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.
  • L’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Rinnovo dei contratti a tempo determinato

  • Viene disposta la proroga al 31.03.2021come data ultima per il rinnovo o la proroga dei contratti a termine – per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta – anche in assenza delle condizioni poste dall’articolo 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 e ss.mm., ossia per:
    • esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
    • esigenze di sostituzionedi altri lavoratori assenti;
    • altre esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’ordinaria attività.

Proroga CIG Covid

  • E’ prevista la concessione di altre 12 settimane di trattamenti di cassa integrazione ordinaria e in deroga e di assegno ordinario previsti in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Tali 12 settimane (gratuite) devono essere collocate nei corrispondenti periodi:
    • 01.2021-31.03.2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;
    • 01.2021-30.06.2021 per i trattamenti di di cassa integrazione in deroga e per l’assegno ordinario.
  • Tali 12 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale Covid-19.
  • periodi di integrazione precedentemente richiesti autorizzati ai sensi del decreto Ristori collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane aggiuntive previste.
  • Viene riconosciuto ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedanoi suddetti interventi di integrazione salariale, un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 8 settimane, fruibile entro il 31 marzo 2021. Tale esonero è attribuito nei limiti delle ore di integrazione salariale riconosciute nei mesi di maggio e giugno 2020 ed è, entro tale ambito, riparametrato ed applicato su scala mensile.
  • Per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA) nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021, è concesso un ulteriore periodo di 90 giorni di trattamento di integrazione salariale.
  • Infine, tutti i predetti benefici sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza al 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021).

Blocco dei licenziamenti sino al 31 marzo

  • Viene esteso sino al 31.03.2021 il divieto di procedere a licenziamenti collettivi per motivi economici (con sospensione delle procedure in corso), nonché individuali per giustificato motivo oggettivo.
  • Il divieto non trova applicazione nel caso di licenziamenti motivati:
    • dal fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio di impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nell’ipotesi in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso;
    • dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, derivanti dalla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività di impresa, e nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa;
    • da ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo: a questi lavoratori è comunque riconosciuta l’indennità di disoccupazione (Naspi).

Contratto di espansione interprofessionale

Il comma 349 – intervenendo sull’articolo 41 del D.Lgs. n. 148/2015 – proroga al 2021 l’operatività del contratto di espansione, estendendone l’applicazione anche alle imprese con almeno 500 dipendenti (in luogo dei 1.000 finora previsti). Tale strumento sarà attivabile anche dalle imprese con almeno di 250 unità nel caso in cui le stesse accompagnino le nuove assunzioni a uno scivolo per i lavoratori più vicini all’età pensionabile.

Per le aziende che occupano più di 1.000 dipendenti, a fronte di un impegno ad assumere un lavoratore ogni 3 in uscita, viene ulteriormente alleggerito il costo legato al prepensionamento.

ISCRO

  • Per gli esercizi 2021-2022-2023 viene introdotta l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei soggetti seguenti:
    • iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, i quali
    • esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo (di cui al comma 1 dell’articolo 53 del TUIR) e
    • non sono titolari di trattamento pensionistico diretto (né sono assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie) e
    • non beneficiari del reddito di cittadinanza.
  • L’indennità potrà essere richiesta una sola volta nel triennio e corrisponde, su base semestrale, al 25% dell’ultimo reddito liquidato dall’Agenzia delle Entrate e viene erogata dall’INPS in 6 mensilità, di importo variabile da un minimo di 250 euro a un massimo di 800 euro al mese.
  • Per poter accedere alla suddetta indennità è necessario presentare in via telematica all’INPS la domanda entro il termine perentorio del 31.10 di ogni anno dall’esercizio 2021 al 2023.
  • Per poter presentare domanda, occorre:
    • essere titolari di partita IVA attiva , alla data della richiesta, da almeno 4 anni, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso;
    • nell’anno antecedente la richiesta, occorre avere prodotto un reddito di lavoro autonomo inferiore al 50% del reddito medio conseguito nei 3 anni precedenti;
    • essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria
    • aver dichiarato nell’anno antecedente la richiesta un reddito non superiore a Euro 8.145 euro rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Lavoratori fragili

  • Viene estesa, al periodo compreso tra il 01.01.2021 e il 28.02.2021, l’applicazione delle disposizioni che prevedono in materia di “lavoratori fragili”:
    • l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità;
    • la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento.

Bonus bebè

  • Il bonus bebè, ossia l’assegno di natalità erogato ai nuclei familiari per ogni figlio nato o adottato nel periodo intercorrente tra il 01.01.2015 e il 31.12.2020, viene riconosciuto con le stesse modalità ai nuclei familiari per ogni figlio nato o adottato nel periodo intercorrente tra il 01.01.2021 e il 31.12.2021.

Reddito di cittadinanza

  • A partire dall’esercizio 2021 viene disposto un incremento della autorizzazione di spesa per finanziare il reddito di cittadinanza.

Opzione “donna”

  • Viene prorogata per l’esercizio 2021 la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato “Opzione Donna”, riconosciuto alle lavoratrici che alla data del 31.12.2020 hanno maturato i seguenti requisiti:
    • anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni;
    • età anagrafica pari o superiore a 58 anni nel caso di lavoratrici dipendenti e 59 anni nel caso di lavoratrici autonome.
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