LE NOVITA’ IN MATERIA DI BONUS EDILIZI ALLA LUCE DEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO

A cura del Dott. Recchia Luca
Introduzione
A seguito del Consiglio dei Ministri tenutosi ancora in data 28.10.2021, il Governo ha approvato il disegno di legge di Bilancio 2022, per la cui approvazione definitiva servirà attendere l’iter parlamentare.
Rispetto alla versione originaria, tuttavia, sono state effettuate modifiche. Risulta quindi necessario attendere la pubblicazione in Gazzetta ufficiale per poter parlare di norma definitiva.
La legge di bilancio, tra gli altri, interviene pesantemente in materia bonus edilizi.
Viene prevista:
  • una proroga selettiva del c.d. superbonus 110%;
  • una stabilizzazione (sino al termine del periodo 2024) di tutti gli altri bonus;
  • una modifica sul massimale di spesa riguardante il c.d. bonus mobili;
  • una riduzione dell’aliquota di detrazione del c.d. bonus facciate;
  • con riferimento alle opzioni “sconto in fattura” e “cessione del credito”, rispetto alla versione originaria, viene prevista la proroga sino all’esercizio 2024 per quanto concerne i bonus edilizi e all’anno 2025 con riferimento alla maxi detrazione.

Vediamo nel dettaglio le misure previste.

Proroga superbonus 110%

Il disegno di legge di Bilancio 2022 prevede la proroga del superbonus 110%, tuttavia con scadenze differenziate a seconda della tipologia di beneficiario.
In particolare, con riferimento agli interventi su edifici unifamiliari abbiamo una situazione diversificata come segue:
  • se tali interventi vengono effettuati da persone fisiche la maxi detrazione spetta sino alla data del 31.12.2022 esclusivamente in due casi:
    • primo caso: se gli interventi sono eseguiti da persone fisiche aventi ISEE non superiore a Euro 25.000 annui e su unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
    • secondo caso: se, alla data del 30.09.2021, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero, nel caso di interventi riguardanti demolizione e ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l’acquisizione del titolo abilitativo.
  • per tutte le altre fattispecie, il termine ultimo per concludere i lavori per beneficiare del superbonus 110% resta confermato al 30.06.2022.
Per quanto riguarda invece condomini, IACP e cooperative i termini sono più lunghi. Abbiamo infatti la seguente situazione:
  • per gli interventi effettuati dai condomìni e dalle persone fisiche proprietarie uniche o in comproprietà di edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate (compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione) sarà possibile fruire del superbonus sino alla data del 31.12.2025, tuttavia dal periodo 2024 scatta un decalage, infatti:
    • la maxi detrazione resterà al 110% sulle spese sostenute sino alla data del 31.12.2023;
    • la percentuale di detrazione si ridurrà al 70% per le spese sostenute nel periodo 2024 mentre
    • per le spese sostenute nell’esercizio 2025 la detrazione fiscale si ridurrà ulteriormente alla misura del 65%.
  • con riferimento gli interventi effettuati dagli IACP, nonchè dalle cooperative edilizie il superbonus 110% potrà arrivare sino alla data del 31.12.2023, a condizione che alla data del 30.06.2023 siano già stati ultimati lavori per una percentuale di completamento dell’intervento complessivo pari ad almeno il 60%.

Ulteriori bonus edilizi

Il disegno di legge di Bilancio 2022 stabilizza sino alla data del 31.12.2024:
  • la detrazione IRPEF pari al 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, con limite di spesa pari a Euro 96.000 di cui all’art. 16-bis del TUIR;
  • il sismabonus “ordinario” (incluso anche quello acquisti) pari alle aliquote del 50-70-75-80-85% (di cui all’art. 16, D.L. n. 63/2013);
  • l’ecobonus “ordinario” pari alle aliquote del 50-65-70-75% e il bonus unico pari alle aliquote del 80-85% per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica (di cui all’art. 14 del D.L. n. 63/2013). Vengono quindi mantenute le differenze già in vigore tra interventi rientranti nella detrazione del 50% (es. sostituzione di infissi) e nella detrazione del 65%;
  • il bonus verde, ossia la detrazione IRPEF in misura pari al 36% per interventi di cura, ristrutturazione e irrigazione del verde privato di cui all’art. 1, commi 12-15, della legge n. 205/2017.

Modifiche al bonus mobili

Anche il bonus mobili resterà in vigore fino alla data del 31.12.2024, tuttavia, a partire dalla data del 01.01.2022, la spesa massima ammissibile si ridurrà a Euro 5.000, contro l’attuale limite di Euro 16.000.
Il disegno della legge di Bilancio 2022 prevede nello specifico che la detrazione sarà riconosciuta per ulteriori spese documentate sostenute negli esercizi 2022, 2023 e 2024 per acquistare mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione e di classi non inferiori ai seguenti limiti:
  • classe A per i forni;
  • classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie;
  • classe F per i frigoriferi e i congelatori, nonchè le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.
La misura della detrazione – da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo – resta confermata alla percentuale del 50%, ma, come anticipato precedentemente, per le spese sostenute a decorrere dal 01.01.2022, dovrà essere calcolata su un massimale di spesa non superiore a Euro 5.000. Il bonus dovrà essere abbinato a interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dalla data del 01.01 dell’anno antecedente a quello di acquisto. Qualora gli interventi di recupero del patrimonio fossero iniziati nell’anno precedente a quello dell’acquisto e proseguiti in quest’ultimo anno, il limite di Euro 5.000 euro va considerato al netto delle spese eventualmente sostenute nell’anno precedente per le quali si è fruito della detrazione.

 

Bonus facciate

Il disegno della legge di Bilancio 2022 conferma sino alla fine dell’esercizio 2022 il bonus facciate, andando tuttavia a ridurre l’aliquota della detrazione nella misura del 60% limitatamente alle spese sostenute a partire dal 01.01.2022. La misura prevista invece sino alla data del 31.12.2021 è quella del 90%
Per completezza, si ricorda che il bonus facciate può essere fruito a fronte di interventi finalizzati al recupero ovvero al restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (a prescindere dalla categoria catastale, quindi compresi gli immobili strumentali) ubicati nelle zona A o B, individuate dal D.M. n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
Il beneficio è valido per gli interventi riguardanti l’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire la parte frontale, anteriore, nonchè quella principale dell’edificio e sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).
Sono invece esclusi quegli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico (es. cavedi, cortili e spazi interni, tranne quelle visibili dalla strada).
Segnaliamo in merito un importante chiarimento fornito dal MEF a seguito di interrogazione parlamentare del 17.11.2021. In particolare, il bonus facciate spetta in misura pari al 90% delle spese sostenute (criterio di cassa) sino al 31.12.2021. Alla luce di questo, viene chiarito che il committente e il fornitore possono accordarsi circa l’emissione della fattura entro il 31.12.2021, applicando sconto sul corrispettivo in misura pari al 90% e pagamento della parte restante non coperta dallo sconto medesimo anche nel caso in cui i lavori, al momento dell’emissione della fattura scontata e del pagamento ridotto, non risultano essere stati ancora effettuati. Ovviamente resta inteso che la condizione necessaria per fruire dell’agevolazione è l’effettiva realizzazione dei lavori corrispondenti alle predette spese, realizzazione che a sua volta può avvenire anche successivamente al termine della finestra temporale agevolata.

 

Sconto in fattura o cessione

Il disegno di legge di Bilancio interviene altresì sul tema “sconto in fattura” ovvero “cessione del credito”, vale a dire i metodi di fruizione delle diverse agevolazioni alternativi alla detrazione diretta.
In particolare, secondo il testo approvato dal Consiglio dei Ministri, i due meccanismi resteranno in vigore con delle date differenziate. Ricordiamo che la bozza iniziale della legge di bilancio approvata dal Consiglio dei ministri prevedeva una proroga dei due meccanismi citati sino alla data del 31.12.2025 esclusivamente per quanto riguarda il superbonus 110%.
A seguito delle modifiche apportate, invece, viene previsto:
  • proroga di cessione del credito/sconto fattura all’esercizio 2025 con riferimento alla maxi detrazione 110%;
  • proroga di cessione del credito/sconto fattura all’esercizio 2024 con riguardo agli altri bonus edilizi (bonus ristrutturazioni, ecobonus, sismabonus, bonus facciate, colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, installazione di impianti fotovoltaici).
Per quanto riguarda le spese rientranti nel c.d. bonus verde, ricordiamo che per le stesse non operano i due istituti in questione (opera quindi la sola detrazione nell’arco temporale di 10 anni).
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