LE NOVITA’ IN MATERIA DI RISCOSSIONE CONTENUTE NEL DECRETO FISCO-LAVORO

A cura del Dott. Recchia Luca

Introduzione

In data 21.10.2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2022.

Le novità in esso contenute sono svariate: passiamo per esempio da alcune importanti novità in materia di lavoro, sino a una proroga sulle scadenze di pagamento delle cartelle esattoriali notificate a partire dal 01.09.2021, e così via.

In questa sede provvediamo ad approfondire le novità contenute esclusivamente in materia di riscossione.

Le novità in materia di rateazioni

Un primo intervento, volto ad agevolare i contribuenti che devono regolarizzarsi con i pagamenti riguardanti piani di rateazione già in essere prima dell’inizio del periodo di sospensione della riscossione (per l’esattezza quelli in essere alla data del 08.03.2020), riguarda il numero delle rate, le quali, se non pagate, determinano la decadenza dai piani di rateizzazione medesimi. In particolare, i benefici si perdono non più dopo il mancato il pagamento di n. 10 rate, bensì dopo il mancato pagamento di n. 18 rate. Entro la scadenza del 31.10.2021 il debitore dovrà versare un numero di rate tale da consentirgli di restare al di sotto del limite di n. 18 rate complessivamente non pagate, al fine di non decadere dal piano di rateazione

Coloro che sono già invece decaduti alla data del 22.10.2021, saranno automaticamente riammessi. Anche in questo caso le somme sospese vanno versate entro la scadenza del 31.10.2021, considerando il limite delle 18 rate non pagate come nuova causa di decadenza dal beneficio della rateazione. Si pensi per es. al caso di un soggetto che non abbia effettuato alcun versamento dalla data 08.03.2020 e che non abbia rate scadute ante 08.03.2020. Questi, per essere regolare, sarà sufficiente che paghi n. 3 rate alla scadenza del 31.10.2021 e potrà proseguire i versamenti mensili a partire dal mese di Novembre 2021.

Per quanto riguarda invece i piani di rateazione presentati entro la data del 31.12.2021 e successivamente al giorno 08.03.2020 la decadenza dal piano di rateazione si determina col mancato versamento di n. 10 rate. Questi soggetti dovevano versare gli importi sospesi entro la scadenza del 30.09.2021, considerando in questo caso come valore limite di n. 10 rate per non decadere dal piano medesimo.

Con riguardo infine ai piani di rateazione trasmessi a partire dal 01.01.2022, salvo modifiche, la decadenza si consegue nel caso di mancato versamento di n. 5 rate anche non consecutive.

Per riepilogare, abbiamo quindi la situazione seguente:

  • per i piani di dilazione in essere alla data dell’08.03.2020 la decadenza si verifica se nel periodo di rateazione non sono state versate n. 18 rate anche non consecutive;
  • per quanto riguarda i piani di rateazione trasmessi sino alla data del 31.12.2021 e successivamente alla data del 08.03.2020, la decadenza si ha se nel periodo di rateazione non sono state versate 10 rate anche non consecutive;
  • salvo ulteriori proroghe o modifiche, per quanto riguarda invece le richieste presentate dal giorno 01.01.2022, la decadenza si ha se nel periodo di rateazione non sono state versate 5 rate anche non consecutive.

Cartelle esattoriali notificate nel periodo 01.09.2021-31.12.2021

Come sappiamo, a decorrere dalla data del 01.09.2021, è ripresa l’attività di notifica delle cartelle esattoriali da parte di Agenzia Entrate-Riscossione. Dato il contesto, viene previsto che i soggetti che ricevono cartelle esattoriali nel lasso temporale 01.09.2021-31.12.2021, hanno un termine per effettuare il pagamento pari a 150 giorni, in luogo dei “canonici” 60 giorni. Inoltreè previsto che sino allo scadere del termine di 150 giorni l’Agente della Riscossione non potrà agire per recuperare il debito (sono inclusi pignoramenti, ipoteche e fermi) e non saranno dovuti gli interessi di mora. Con questa misura viene dunque concesso un maggior termine ai contribuenti per ottemperare ai propri debiti anche in forma rateale.

Riapertura dei termini di versamento rate rottamazione-ter/saldo e stralcio

Un ulteriore intervento consiste nella riapertura dei termini per i contribuenti che erano decaduti dai benefici correlati alla rottamazione ter e al saldo e stralcio: si fissa, come nuova scadenza, quella del 30.11.2021 per il pagamento delle rate relative al periodo 2020 e al 2021 (rate scadenti dal 28.02.2021 alla data del 31.07.2021).

Con un versamento integrale delle somme dovute entro la nuova scadenza del 30.11.2021, il pagamento è considerato dunque tempestivo. 

Si fa presente che per i pagamenti disposti entro questo nuovo termine di scadenza sono ammessi 5 giorni di tolleranza, pertanto il termine ultimo è il giorno 06.12.2021 (posto che la data del 05.12.2021 cade di domenica).

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