BONUS PUBBLICITA’ – RISORSE DA “PRENOTARE” COL MESE DI OTTOBRE 2021

A cura del Dott. Recchia Luca

Introduzione

A seguito degli interventi di aggiornamento della piattaforma telematica, a partire dalla data del 01.10.2021 sino al giorno 31.10.2021, è possibile inviare la comunicazione per l’accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari per l’anno 2021 (c.d. fase di “prenotazione delle risorse”).

Ricordiamo che questa normativa aveva subito delle modifiche, con particolare riferimento agli esercizi 2021 e 2022. Grazie a tale intervento è riconosciuto un credito di imposta in misura pari al 50% sugli investimenti pubblicitari effettuati, su giornali quotidiani e periodici, nonchè sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Ne discende quindi che, limitatamente agli anni 2021 e 2022, viene meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito essenziale per accedere all’agevolazione fiscale.

Resta invariata la modalità per la presentazione del modello di comunicazione telematica, che deve essere trasmesso tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, tramite l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con le credenziali Entratel e Fisconline, il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Per quanto concerne le risorse disponibili destinate al finanziamento dell’agevolazione, si segnala che è stato portato a Euro 90 milioni lo stanziamento complessivo, che costituisce limite di spesa, di cui Euro 65 milioni per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente tramite l’istituto della compensazione, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi).

Ai fini della fruizione del credito è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6900, anno riferimento “2021”.

In cosa consiste

Come sopra anticipato, con la modifica normativa apportata, limitatamente agli anni 2021 e 2022 è riconosciuto un credito di imposta pari al 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati, su giornali quotidiani e periodici, nonchè sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Questa modifica è rilevante, rispetto agli esercizi passati, infatti, viene meno (per i soli due esercizi citati) il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito essenziale per accedere all’agevolazione fiscale.

Investimenti rientranti

Gli investimenti pubblicitari ammissibili rientranti nel novero del credito d’imposta devono essere effettuati su emittenti radiofoniche e televisive locali iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione (ROC) di cui all’art. 1, co. 6, lett. a) , n. 5) Legge n. 249/97, e su giornali iscritti presso il competente Tribunale, ai sensi dell’art. 5 Legge n. 47/1948, ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile (di cui all’articolo 3 D.P.C.M. 16.05.2018 n. 90).

Non rientrano nel credito d’imposta le spese sostenute per altre forme di pubblicità (si pensi per esempio alla pubblicità mediante affissioni e display, alla grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su autovetture o apparecchiature, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social (es. sponsorizzazioni) o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online, ecc.).

Procedura da seguire

Per usufruire dell’agevolazione occorre effettuare una prenotazione delle risorse per l’anno 2021 nella finestra 01.10.2021-31.10.2021 contenente i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell’anno agevolato.

Le comunicazioni telematiche già trasmesse nel periodo compreso tra il 01.03.2021 e il giorno 31.03.2021 (periodo di prenotazione a regime) restano comunque valide, e su di esse il calcolo per la determinazione del credito spettante sarà automaticamente effettuato sulla base delle nuove disposizioni (anche se il servizio telematico, non ancora adeguato totalmente al nuovo criterio di calcolo, ha restituito ai richiedenti il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti radio-televisive, una comunicazione di ricevuta con dati non aggiornati).

Successivamente, nella finestra di Gennaio 2022, i soggetti che hanno inviato la “comunicazione per l’accesso” devono spedire la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati“, resa ai sensi dell’art. 47 DPR n. 445/2000, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nell’anno agevolato.

In esito alla presentazione delle “Comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta”, il Dipartimento per l’informazione e l’editore forma un primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito dell’imposta con l’indicazione del credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto.

Successivamente, a valle della presentazione delle “Dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti effettuati”, sarà pubblicato sul sito del Dipartimento l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta in funzione alle risorse disponibili.

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *