DECRETO AIUTI PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE – UN QUADRO DI SINTESI

A cura del Dott. Recchia Luca

Introduzione

In data 17.05.2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti). Si riepilogano qui di seguito, in sintesi, alcune delle principali novità in esso contenute.

Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina

Viene in primo luogo prevista l’istituzione di un fondo per il riconoscimento di contributi a fondo perduto nei confronti delle piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, che presentano, cumulativamente, i seguenti requisiti:
a) hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con Federazione Russa, Ucraina, e Repubblica di Bielorussia, pari al 20 per cento del fatturato aziendale totale;
b) hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell’ultimo trimestre antecedente la data di entrata in vigore del decreto (18.05.2022) incrementato in misura pari ad almeno il 30 per cento rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2019 ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2021;
c) hanno subito nel corso del trimestre antecedente la data di entrata in vigore del decreto (18.05.2022) un calo di fatturato di almeno il 30 per cento rispetto all’analogo periodo del 2019.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico saranno definite le modalità attuative di erogazione delle risorse.

Maggiorazione del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0

Viene disposto un incremento della aliquota del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 di cui all’allegato B annesso alla legge n. 232/2016 (es. software, piattaforme connesse a investimenti in beni materiali 4.0). In particolare, per gli investimenti aventi ad oggetto i suddetti beni effettuati a decorrere dal 01.01.2022 e sino al 31.12.2022ovvero entro il 30.06.2023, purchè entro la data del 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, l’aliquota del credito d’imposta previsto dalla legge n. 178/2020 è incrementata dal 20% alla misura del 50%.

Credito d’imposta per gli autotrasportatori

Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall’ aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti le attività di autotrasporto è riconosciuto un credito di imposta, nella misura del 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre dell’esercizio 2022 per l’acquisto del gasolio in veicoli di categoria Euro 5 o superiore, impiegati per l’esercizio della attività suddetta e al netto dell’Iva. Tale credito di imposta è utilizzabile esclusivamente tramite compensazione, non concorre a formare la base imponibile ai fini Irap e del reddito di impresa ed è cumulabile con le altre agevolazioni; questo, a condizione che da tale operazione di cumulo non si arrivi a fruire di un’ agevolazione complessiva che ecceda il costo sostenuto.

Novità in materia di superbonus 110%

Per gli interventi effettuati su unità immobiliari unifamiliari da parte delle persone fisiche la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro la data del 31.12.2022, a condizione che alla data del 30.09.2022 (in luogo della data del 30.06.2022, dapprima prevista) siano stati effettuati lavori in misura pari ad almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo. A tal proposito Agenzia Entrate spiega che la soglia del 30% si riferisce all’intervento complessivo e non solo ai lavori ammessi al Superbonus 110%, pertanto vanno considerati anche i lavori agevolati con altre detrazioni.

In tema di cessione del credito, a seguito anche delle modifiche recentemente introdotte dal D.L. 17/2022 (c.d. Decreto Energia), è stata prevista la possibilità, per le banche, di effettuare un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei propri correntisti, senza facoltà di ulteriore cessione. Riepilogando, alla luce dell’ultimo intervento normativo, abbiamo la seguente normativa:

  • la prima cessione è ammessa da fornitori e committenti verso qualunque soggetto;
  • la seconda e la terza cessione possono essere fatte solo alle banche e agli altri intermediari vigilati dalla Banca d’Italia;
  • la quarta cessione può essere fatta solo dalle banche ed esclusivamente nei confronti dei propri correntisti.

Indennità una tantum Euro 200

a) Lavoratori dipendenti

A favore dei lavoratori dipendenti:
– aventi retribuzione imponibile ai fini previdenziali, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccedenete l’importo mensile di Euro 2.692, 
– che non siano titolari di trattamenti di tipo pensionistico, indennità di disoccupazione Naspi, percettori del reddito di cittadinanza
– e che nel primo quadrimestre dell’anno 2022 hanno beneficiato dell’esonero contributivo di 0,8 punti percentuali dell’aliquota contributiva per almeno una mensilità (fattispecie prevista per lavoratori dipendenti di cui al punto 1),

è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a Euro 200. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni citate.

Per completezza ricordiamo che la riduzione contributiva dello 0,8% era stata introdotta dalla Legge di bilancio 2022. Essa prevede che dal 01.01.2022 al 31.12.2022 i lavoratori dipendenti, con retribuzione imponibile fino a Euro 35.000 annui, pari a circa Euro 2.692 lordi mensili, possono beneficiare di uno sconto dei contributi previdenziali nella misura dello 0,8 per cento.

b) Pensionati

In favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, i quali:

– hanno decorrenza entro la data del 30.06.2022 e
reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore, per l’esercizio 2021, a Euro 35.000,
l’Inps corrisponde d’ufficio, con la mensilità di luglio 2022, un’indennità una tantum pari a Euro 200.

c) Altre categorie

L’indennità di 200 euro è riconosciuta inoltre:
– a coloro che hanno percepito per il mese di giugno 2022 le indennità Naspi e DIS-COLL;
– a coloro che nel corso del 2022 percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021;
– ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i cui contratti sono attivi alla data del 18.05.2022, iscritti alla Gestione separata e con reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a Euro 35.000 per il periodo 2021 (indennità erogata a domanda);
– ai lavoratori stagionali del turismo, dello spettacolo, dello sport, nonchè degli stabilimenti balneari, i quali nel periodo 2021 sono stati beneficiari di una delle indennità specifiche;
– ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate, a condizione che il reddito derivante dai suddetti rapporti non sia superiore a Euro 35.000 per l’anno 2021 (indennità erogata a domanda);
– ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati, e con reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a Euro 35.000 per l’anno 2021 (indennità erogata a domanda);
– ai lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali (indennità erogata a domanda). Per tali contratti deve risultare per il 2021 l’accredito di almeno un contributo mensile, e i lavoratori devono essere già iscritti alla data del 18.05.2022 alla Gestione separata;
– agli incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell’anno 2021 derivante da tale attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita Iva attiva, iscritti alla data del 18.05.2022 alla Gestione separata.

Per quanto riguarda i nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza l’indennità di Euro 200 è corrisposta d’ufficio nel mese di luglio 2022, unitamente alla rata mensile di competenza. L’indennità non è corrisposta nei nuclei in cui è presente almeno un beneficiario rientrante tra le categorie precedentemente richiamate (es. pensionati, dipendenti).

d) Lavoratori autonomi

Viene istituito un fondo per il riconoscimento di un’indennità a favore di lavoratori autonomi e professionisti che non abbiano fruito delle indennità di cui ai precedenti articoli, e che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2021 un reddito complessivo non superiore all’importo stabilito da un apposito decreto che sarà emanato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del D.L. 50/2022.

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