FATTURE ELETTRONICHE DAL 01.07.2022 – COSA CAMBIA

A cura del Dott. Recchia Luca

Introduzione

Oltre all’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica per contribuenti minimi/forfettari con ricavi superiori a Euro 25.000, la data del 01.07.2022 contiene un’ulteriore novità: entrerà in vigore infatti l’obbligo di invio dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere tramite il sistema di Interscambio (SDI) in formato XML, così come avviene attualmente per l’invio delle fatture elettroniche.

L’obbligo comunicativo è invece facoltativo per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale, oppure emessa o ricevuta una fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio.

Cosa prevede il sistema vigente

In base alla normativa vigente, i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere telematicamente all’Agenzia Entrate, con cadenza periodica, una comunicazione denominata “Esterometro” . Grazie a questo adempimento vengono comunicati ad Agenzia Entrate stessa i dati riguardanti le operazioni attive/passive effettuate con soggetti non stabiliti sul territorio dello Stato e quindi non transitate sul Sistema di Interscambio attraverso le fatture elettroniche.

Cosa prevede il sistema futuro

Come sopra evidenziato, a partire dal mese di Luglio 2022 viene eliminato l’Esterometro e, parallelamente, viene introdotto l’obbligo di invio dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere esclusivamente tramite il Sistema di Interscambio e il formato XML, formato attualmente utilizzato per l’invio delle fatture elettroniche. Più dettagliatamente dobbiamo distinguere le tipologie di operazioni.

1 – Operazioni attive

Con riferimento alle operazioni attive dovranno essere trasmesse in formato elettronico, anche qualora il destinatario sia un soggetto non residente in Italia o senza una stabile organizzazione nel nostro Paese. La procedura è sostanzialmente analoga all’emissione di una normale fattura elettronica (tipologia documento “TD01”) e prevede la valorizzazione del campo “codice destinatario” con “XXXXXXX”. L’invio è previsto entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione ovvero entro il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni (ad esempio, entro il giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita).

2 – Operazioni passive

Con riferimento invece alle operazioni passive diventerà obbligatoria l’emissione di un documento di integrazione di tipo elettronico (nel caso di acquisto di beni/servizi intracomunitari), ovvero l’emissione di un’autofattura elettronica per la corretta contabilizzazione degli acquisti di servizi extra-Ue. Dalla normativa vanno esclusi gli acquisti di beni da soggetti Extra-UE, i quali dovranno come sempre essere accompagnati da bolletta doganale.

Tale integrazione/autofattura potrà essere effettuata solamente a fronte di documenti regolari, riportanti tutti i dati anagrafici del committente (professionista, ditta o società) ed indicazione della mancata applicazione dell’iva propria del paese di origine in mancanza del presupposto di applicazione. Per quanto riguarda i fornitori Extra-UE il controllo si limita a queste attività, quando invece l’acquisto avviene da un soggetto residente in UE ma al di fuori dell’Italia, sarà necessario verificare che lo stesso risulti iscritto al sistema europeo di scambio dei dati IVA, denominato VIES: se dal controllo dovesse emergere la carenza di tale iscrizione il documento non potrà essere registrato e sarà necessario richiedere al proprio fornitore di provvedere con l’iscrizione e riemettere un documento corretto.

Sotto il profilo procedurale, per le fatture ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà pertanto generare, a seconda dei casi, un’autofattura elettronica di tipo:

  • TD17Integrazione o Autofattura per acquisto di servizi dall’estero: è il caso del fornitore dei servizi estero (residente UE o extra UE, nella Repubblica di San Marino, oppure nella Città del Vaticano), e l’acquirente è un soggetto che risiede nel territorio italiano. Il soggetto italiano dovrà emettere un’autofattura elettronica con l’integrazione dell’imposta;
  • TD18 – Integrazione per acquisto di beni intracomunitari: questo codice si utilizza nel caso in cui un soggetto passivo italiano acquisti dei beni da un soggetto residente in uno dei Paesi dell’Unione Europea (integrazione per acquisto di beni intracomunitari). In questo caso l’IVA non risulta imponibile per il cedente, ma deve essere assolta dal cessionario in Italia;
  • TD19Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 DPR 633/72: questo caso si verifica quando il venditore estero commercializza dei beni che sono già presenti nel territorio italiano, di conseguenza non è necessario effettuare l’operazione di importazione o altro; il venditore in questo caso emette una fattura che riporta solamente il valore della base imponibile e non dell’imposta, che andrà assolta dal cessionario italiano.

Per tutte queste casistiche l’emissione del documento di autofattura elettronica dovrà avvenire entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.

3 – Caso particolare: reverse charge interno

Molto spesso, nel caso di lavori in particolari settori (es. subappalti edili, lavori di pulizia e completamento edifici), viene applicato un regime Iva particolare, denominato “reverse charge interno“. In questo caso il soggetto fornitore emetterà nei confronti del cliente una fattura senza addebito dell’Iva, che verrà successivamente integrata dall’acquirente stesso nel registro Iva acquisti e vendite.

Anche per questa casistica, la procedura di cui sopra dovrà essere adottata tramite l’emissione di una autofattura elettronica, utilizzando il tipo documento TD16.

Regime sanzionatorio

La sanzione applicabile è fissata nella misura di Euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di Euro 400 mensili.

La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di Euro 200 mensili, se la trasmissione viene effettuata entro 15 giorni successivi alle scadenze o se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

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