DECRETO FISCALE COLLEGATO IN GAZZETTA UFFICIALE – LE NOVITA’ INTRODOTTE

A cura del Dott. Recchia Luca

Introduzione

In data 21.10.2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2022.

Le novità in esso contenute sono svariate: passiamo per esempio da alcune importanti novità in materia di lavoro, sino a una proroga sulle scadenze di pagamento delle cartelle esattoriali notificate a partire dal 01.09.2021, e così via.

Vediamo di riepilogarle qui di seguito.

Le novità contenute in materia di riscossione

Come già evidenziato anche nel comunicato stampa del 15.10.2021, le principali novità fiscali riguardano la riscossione.

In primo luogo, come sappiamo, a decorrere dalla data del 01.09.2021, è ripresa l’attività di notifica delle cartelle esattoriali da parte di Agenzia Entrate-Riscossione. Dato il contesto, viene previsto che i soggetti che ricevono cartelle esattoriali nel lasso temporale 01.09.2021-31.12.2021, hanno un termine per effettuare il pagamento pari a 150 giorni, in luogo dei “canonici” 60 giorni. Inoltre, è previsto che sino allo scadere del termine di 150 giorni l’Agente della Riscossione non potrà agire per recuperare il debito e non saranno dovuti gli interessi di mora. Con questa misura viene dunque concesso un maggior termine ai contribuenti per ottemperare ai propri debiti.

In seconda battuta, abbiamo la riapertura dei termini per i contribuenti che erano decaduti dalla rottamazione ter e dal saldo e stralcio: si fissa, come nuova scadenza, quella del 30.11.2021 per il pagamento delle rate relative al periodo 2020 e al 2021 (rate scadenti dal 28.02.2021 alla data del 31.07.2021). Con un versamento integrale delle somme dovute entro la nuova scadenza del 30.11.2021, il pagamento è considerato dunque tempestivo. Si fa presente che per i pagamenti disposti entro questo nuovo termine di scadenza sono ammessi 5 giorni di tolleranza, pertanto il termine ultimo è il giorno 06.12.2021 (posto che la data del 05.12.2021 cade di domenica).

Una ulteriore novità per agevolare i contribuenti che devono regolarizzarsi con i pagamenti riguardanti piani di rateazione già in essere prima dell’inizio del periodo di sospensione della riscossione (per l’esattezza quelli in essere alla data del 08.03.2020), riguarda il numero delle rate, le quali, se non pagate, determinano la decadenza dai piani di rateizzazione. In particolare, i benefici si perdono non più dopo il mancato il pagamento di n. 10 rate, bensì dopo il mancato pagamento di n. 18 rate. Coloro che sono già decaduti, saranno automaticamente riammessi e il nuovo termine di versamento delle rate sospese corrisponde alla data del 31.10.2021. Per quanto riguarda invece i piani di rateazione presentati entro la data del 31.12.2021 e successivamente al giorno 08.03.2020 la decadenza dal piano di rateazione si determina col mancato versamento di n. 10 rate. Per riepilogare, abbiamo quindi la situazione seguente:

  • per i piani di dilazione in essere alla data dell’08.03.2020 la decadenza si verifica se nel periodo di rateazione non sono state versate 18 rate anche non consecutive;
  • per quanto riguarda invece le richieste presentate sino alla data del 31.12.2021, la decadenza si ha se nel periodo di rateazione non sono state versate 10 rate anche non consecutive.
  • salvo ulteriori proroghe o modifiche, per quanto riguarda invece le richieste presentate dal giorno 01.01.2022, la decadenza si ha se nel periodo di rateazione non sono state versate 5 rate anche non consecutive.

Oltre agli interventi che riguardano il tema della riscossione, il Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2022 prevede il rifinanziamento dell’ecobonus auto in particolare per l’acquisto di veicoli a bassa emissione di anidride carbonica. Le risorse ammontano a Euro 100 milioni da impiegare per buona parte per i veicoli elettrici e ibridi plug in.

La destinazione delle risorse, che costituisce limite di spesa, avviene in questa modalità:

  • Euro 65 milioni ai contributi per l’acquisto, anche tramite contratto di leasing, di autoveicoli nuovi di fabbrica rientranti nella categoria M1 con emissioni comprese nella fascia 0-60 g. di anidride carbonica (CO2) per chilometro (Km). A tal proposito ricordiamo brevemente che il prezzo ufficiale della casa madre dei veicoli sui quali è riconosciuta l’agevolazione deve essere inferiore a Euro 50.000, IVA esclusa. L’agevolazione viene riconosciuta inoltre in misura differente a seconda dei limiti di emissioni di co2/Km del veicolo acquistato e a seconda del fatto che si rottami o meno un altro veicolo;
  • Euro 20 milioni di euro (di cui Euro 15 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici) ai contributi per l’acquisto, anche tramite contratto di leasing, di veicoli commerciali nuovi di fabbrica rientranti nella categoria N1, ovvero autoveicoli nuovi di fabbrica speciali di categoria M1;
  • Euro 10 milioni ai contributi per l’acquisto, anche tramite contratto di leasing, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 61-135 g. di anidride carbonica (CO2) per chilometro (Km); si tratta del contributo pari a Euro 1.500 per l’acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato immatricolato ante 01.01.2011, qualora il numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO2) emessi per chilometro (km) sia compreso tra 61 e 135 e sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno Euro 2.000;
  • Euro 5 milioni per il contributo rivolto alle persone fisiche che acquistano in Italia, entro la data del 31.12.2021, un veicolo di categoria M1 usato e di prima immatricolazione in Italia. Per il veicolo in oggetto non devono essere già stati riconosciuti gli incentivi descritti brevemente in precedenza, inoltre deve essere stato omologato in una classe non inferiore a Euro 6 e il prezzo non deve essere maggiore di Euro 25.000. Contestualmente, è necessario che venga rottamato un veicolo della medesima categoria, immatricolato ante 01.01.2011 e di cui l’acquirente o un suo familiare convivente siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi; il contributo è calcolato in funzione del numero di grammi di CO2 emessi per km.

Novità in materia di lavoro

In materia di lavoro il decreto interviene e introduce diverse novità.

Indennità malattia o quarantena da Covid-19 e rimborsi malattia ai datori di lavoro

In primo luogo, vengono stanziati ulteriori Euro 976,7 milioni per il 2021 per garantire:

  • la copertura dell’indennità di malattia per periodi di quarantena in permanenza domiciliare fiduciaria dei lavoratori del settore privato, ovvero con sorveglianza attiva, imposti dalle ASL fino al 31.12. 2021;
  • il riconoscimento dell’indennità di ricovero ospedaliero per i periodi di assenza dei lavoratori “Fragili”, ovvero dipendenti pubblici e privati in situazioni particolari, ossia quelle in cui è presente il rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, ovvero disabilità con connotazione di gravità.

Viene inoltre previsto per il periodo 31.01.2020 – 31.12.2021 un rimborso di tipo forfettario nei confronti dei datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell’Inps, esclusi i datori di lavoro domestico, per quanto riguarda gli oneri sostenuti per ogni lavoratore non avente diritto alla copertura INPS per la malattia, per il quale la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità di lavoro agile. Il rimborso sarà erogato dall’INPS, per un importo massimo pari a Euro 600,00 per ciascun lavoratore, previa presentazione di domanda telematica corredata da dichiarazione attestante i periodi interessati da trasmettere nelle modalità che saranno indicate dall’INPS, da parte del datore di lavoro. L’INPS a tal proposito è autorizzato al trattamento dei dati sensibili contenuti documentazione sanitaria dei lavoratori interessati ai fini dei controlli a campione sulle dichiarazioni.

Congedi parentali

Il Decreto fiscale prevede nuovi congedi parentali COVID, in caso di assenze dal lavoro motivate da quarantena COVID, ovvero malattia COVID dei figli, ovvero sospensioni dell’attività didattica in presenza, secondo due modalità:

  • Congedo indennizzato: la prima modalità di congedo Covid consiste nella possibilità di astensione dal lavoro indennizzata in misura pari al 50% della retribuzione e coperta da contribuzione figurativa, nei confronti dei genitori lavoratori dipendenti aventi:
    • figli conviventi di età minore di anni 14.
    • figli con disabilità in situazione di gravità anche non conviventi e senza limite di età, che siano alternativamente iscritti presso scuole di ogni ordine e grado, per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, ovvero ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura, ovvero in malattia Covid-19, ovvero in quarantena da contatto con soggetti positivi al COVID.  I periodi di congedo potranno essere utilizzati alternativamente tra i due genitori (non nei medesimi giorni) sia in forma giornaliera che oraria.

Tale beneficio sarà garantito anche nei confronti:

    • dei genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS, la cui indennità sarà pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto, nonchè
    • nei confronti dei lavoratori autonomi iscritti esclusivamente alla Gestione separata, per in quali l’indennizzo verrà determinato in misura pari al 50% di 1/365 del reddito calcolato con le modalità utilizzate per l’indennità di maternità, nonchè
    • ai lavoratori iscritti agli enti previdenziali privati, ai quali andrà una indennità calcolata in misura pari al 50% di 1/365 del reddito. La gestione in questo caso sarà affidata alle Casse stesse che comunicheranno all’INPS il numero di beneficiari.
  • Congedo non indennizzato: secondo una logica di continuità si prevede, per i lavoratori dipendenti che hanno figli di età compresa tra 14 e 16 anni, nelle stesse situazioni di cui sopra, la possibilità di astensione dal lavoro non retribuita, e senza contribuzione figurativa, ma con diritto alla conservazione del posto di lavoro e divieto di licenziamento.

Trattamenti di integrazione salariale

Vengono introdotti ulteriori periodi di ammortizzatori COVID, nei confronti delle aziende dei settori più colpiti dall’emergenza COVID 19. Tali interventi si concretizzano nei seguenti provvedimenti:

  • 9 settimane di cassa integrazione ordinaria per il settore tessile, moda, pelletterie, da fruire nel periodo compreso tra il 01.10.2021 e il giorno 31.12.2021 e
  • 13 settimane di cassa in deroga o assegno ordinario, da fruire sempre nel medesimo periodo (ossia tra il 01.10.2021-31.12.2021) per i settori interessati.

a – Cassa integrazione ordinaria per il settore tessile-moda

I datori di lavoro rientranti nei settori delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, tessili e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007, dai codici 13, 14 e 15, i quali sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza COVID-19 e che hanno esaurito le settimane di ammortizzatori sociali possono presentare, per i lavoratori in forza al 22.10.2021:

  • domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale,
  • per una durata massima di n. 9 settimane nel periodo intercorrente tra la data del 01.10.2021 e la data del 31.12.2021.

Non è dovuto alcun contributo addizionale.

Le domande andranno inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In sede di prima applicazione, il termine di decadenza per le domande è fissato alla fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto-legge, corrispondente alla data del 30.11.2021.

Ai datori che utilizzino i trattamenti di integrazione salariale citati resta precluso, nei periodi di fruizione, l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo ovvero per giustificato motivo oggettivo. 

b – Cassa integrazione in deroga e assegni ordinari

I datori di lavoro rientranti nei settori che non hanno accesso alla CIGO (somministrazione, artigianato, servizi, terziario) che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 che hanno esaurito le settimane di ammortizzatori sociali previsti dal Decreto Sostegni bis possono presentare, per i lavoratori in forza al 22.10.2021 domanda di:

  • assegno ordinario ovvero
  • cassa integrazione salariale in deroga

per una durata massima di ulteriori 13 settimane nel periodo compreso tra il 01.10.2021 e il 31.12.2021, ancora una volta senza obbligo di versamento del contributo addizionale.

Ai datori che utilizzino i trattamenti di integrazione salariale citati resta precluso, nei periodi di fruizione, l’avvio delle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e licenziamenti collettivi

Misure per la sicurezza nei luoghi di lavoro

Vengono previste misure per il miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo alla prevenzione degli infortuni. Le misure prevedono:

  • un significativo rafforzamento del sistema dei controlli e d’altro canto un
  • inasprimento delle sanzioni alle aziende che non rispettano e non fanno rispettare la normativa contenuta nel Testo unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al d.lgs 81/2008.

Casi di sospensione dell’attività

Innanzitutto viene abbassata al 10% la soglia di lavoratori irregolari oltre la quale l’ispettorato del lavoro può adottare il provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Il provvedimento non è applicabile nel caso in azienda vi sia un unico dipendente e può riguardare anche solo un settore dell’impresa.

Il medesimo provvedimento può essere adottato nel caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza, senza attendere l’eventuale recidiva. L’Ispettorato del Lavoro può imporre ulteriori misure specifiche al fine di far cessare il pericolo per la sicurezza dei lavoratori. La sospensione scatta dalle ore 12.00 del giorno successivo al rilevamento delle violazioni o dal momento di cessazione di una attività in corso che non possa essere interrotta per motivi di sicurezza. Per tutto il periodo di sospensione può essere fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione. La sospensione è comunicata all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle infrastrutture.

L’Ispettorato può adottare provvedimenti di sospensione anche su segnalazione di altre amministrazioni, entro 7 giorni dal ricevimento del relativo verbale. La sospensione può essere disposta anche dai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con:

  • l’arresto sino a 6 mesi per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza e
  • da 3 a 6 mesi ovvero con l’ammenda da 2.500 a 6.400 € nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

Condizioni per la revoca della sospensione

Le condizioni per revocare la eventuale sospensione dell’attività di cui ai casi precedenti sono le seguenti:

  • regolarizzazione dei lavoratori anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
  • ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina sulla salute e sicurezza sul lavoro;
  • nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a Euro 2.500 sino a cinque lavoratori irregolari e pari a Euro 5.000 nel caso siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari;
  • rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi previste dall’Allegato I;
  • nelle ipotesi di cui all’Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I (anche in forma dilazionata, su istanza di parte)
  • su istanza di parte, fermo restando il rispetto delle condizioni precedenti la revoca può essere concessa dietro pagamento del 20%.

Sanzioni aggiornate di cui all’allegato I D.Lgs. n. 81/2008

Le sanzioni aggiornate di cui all’allegato I del D.Lgs n. 81/2008 sono le seguenti:

  • Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione – Euro 2.500;
  • Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi – Euro 2.500;
  • Mancata formazione ed addestramento – Euro 300 per ciascun lavoratore interessato;
  • Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile – Euro 3.000;
  • Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) – Euro 2.500;
  • Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto – Euro 300 per ciascun lavoratore interessato;
  • Mancanza di protezioni verso il vuoto – Euro 3.000;
  • Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno – Euro 3.000;
  • Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi – Euro 3.000;
  • Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi – Euro 3.000
  • Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) – Euro 3.000
  • Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo – Euro 3.000
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