DECRETO PNRR 2 – LE NOVITA’ IN ESSO CONTENUTE

A cura del Dott. Recchia Luca

Introduzione

In data 30.04.2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto PNRR 2, contenente, tra le altre, una serie di novità in materia fiscale e finanziaria.

Sanzioni per mancata accettazione pagamenti elettronici

In primo luogo, l’art. 18, co. 1, anticipa al 30.06.2022 la decorrenza della disposizione che prevede l’avvio delle sanzioni per professionisti e commercianti che non accettano pagamenti tramite strumenti elettronici (carte di credito/bancomat).

Ne discende che dal 30.06.2022, in luogo della scadenza del 01.01.2023, si applicherà una duplice sanzione pari a:

  • un importo fisso di Euro 30 euro e
  • un importo pari al 4% del valore della transazione.

Al fine di garantire la stretta sull’uso del POS viene introdotta inoltre una nuova comunicazione di tipo giornaliero delle transazioni con mezzi di pagamento elettronici. Saranno gli intermediari finanziari che emettono carte di credito, di debito o prepagate ad inviare i dati giornalmente all’Agenzia delle Entrate in modalità telematica.

Tale stretta intende contrastare la c.d. pratica del “pre-conto” (non seguita dall’emissione dello scontrino fiscale), attraverso il confronto tra scontrini emessi e pagamenti elettronici.

Fattura elettronica per contribuenti forfettari/minimi/Aps dal 01.07.2022

In secondo luogo, un intervento importante riguarda l’estensione della platea dei soggetti obbligati all’emissione della fatturazione elettronica a partire dal 01.07.2022.

In particolare rientrano tra i soggetti obbligati alla fatturazione elettronica dalla data in oggetto:

  • i contribuenti che applicano il regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014);
  •  contribuenti rientranti nel “regime di vantaggio” (articolo 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011) – ex minimi;
  • i soggetti passivi (associazioni sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore) che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime speciale ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi (articoli 1 e 2, legge 398/1991) e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi per un importo non superiore a Euro 65.0000 derivanti dall’esercizio di attività commerciali.

L’esonero continuerà ad applicarsi sino alla data del 31.12.2023 per le partite IVA di dimensioni minori, ossia quelle che nel periodo di imposta 2021 hanno realizzati ricavi/compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a Euro 25.000. Tali soggetti saranno quindi obbligati ad emettere fattura elettronica a partire dal 01.01.2024.

Viene inoltre previsto per i nuovi soggetti obbligati alla fatturazione elettronica dalla data del 01.07.2022, limitatamente al 3°trimestre 2022 (Luglio-Agosto-Settembre 2022) la possibilità di emettere fattura elettronica entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (in luogo dei canonici 12 giorni), senza incorrere in sanzioni.

Novità in materia di lavoro nero, convenzioni Inail e comunicazioni ENEA

Il decreto interviene introduce diverse novità su ulteriori tematiche, nel dettaglio:

  • per il contrasto al lavoro nero, viene istituito il Portale Nazionale del Sommerso, che accentrerà in un’unica banca dati tutte le informazioni derivanti dalle attività di controllo effettuate da INPS, Ispettorato Nazionale del Lavoro, INAIL, Carabinieri e Guardia di Finanza.
  • Possibilità per l’INAIL di promuovere specifici protocolli d’intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nell’esecuzione dei progetti, per attivare tra gli altri:
    • progetti di ricerca sperimentale di soluzioni tecnologiche che agevolino il miglioramento dei livelli-standard di sicurezza;
    • programmi straordinari di formazione aventi come oggetto salute e sicurezza;
    • iniziative aventi come oggetto la comunicazione e promozione della cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro.
  • Modifica prevista in materia di comunicazione ENEA dei lavori rientranti nei c.d. ecobonus e sismabonus. Viene previsto che la trasmissione delle informazioni avverrà secondo le regole previgenti, tuttavia cambia l’obiettivo dell’adempimento: non solo il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico, bensì la verifica circa la corretta attuazione del PNRR.

 

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