DECRETO SOSTEGNI: RIEPILOGO DELLE NOVITA’ IN AMBITO FISCALE

A cura del Dott. Recchia Marco

In data 22.03.2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il c.d. “Decreto Sostegni”, il quale ha portato alcune importanti novità, che elenchiamo di seguito in forma sintetica.

 1 – MISURE DI SOSTEGNO E CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO:

  • Contributi a fondo perduto: sarà riconosciuto un contributo a fondo perduto, ad esercenti attività d’impresa, arti o professioni o che producono reddito agrario, indipendentemente dai codici ATECO, spettante a condizione che l’ammontare medio mensile di fatturato e/o corrispettivi relativi all’anno 2020 sia inferiore di almeno il 30% rispetto allo stesso valore riferito al 2019. Fanno eccezione i soggetti di più recente costituzione (Partite IVA aperte nel 2019), cui il contributo spetta anche nel caso di riduzioni di fatturato più modeste.

La portata individuale di tale contributo viene determinata applicando, alla differenza di fatturato mensile presente tra 2019 e 2020 (per i soggetti 2019 rilevano i valori relativi ai mesi successivi alla costituzione), una percentuale variabile:

    • 60% nei casi in cui i valori riferiti al 2019 non superino il valore di 100.000 Euro (nello specifico, si fa riferimento al secondo periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto);
    • 50% se i valori riferiti al 2019 superano i 100.000 ma sono inferiori a 400.000 Euro;
    • 40% se i valori riferiti al 2019 superano i 400.000 ma sono inferiori ad 1 mln di Euro;
    • 30% se i valori riferiti al 2019 superano 1 mln di Euro ma sono inferiori a 5 mln di Euro;
    • 20% se i valori riferiti al 2019 superano i 5 mln di Euro ma sono inferiori a 10 mln di Euro.

L’importo minimale di tale contributo ammonta a Euro 1.000, nel caso in cui sia rivolto a persone fisiche, mentre per gli altri soggetti tale valore sale a Euro 2.000.

Un’ulteriore possibilità è data dal fatto che tale contributo sia incassabile sotto forma di credito di imposta, secondo scelta irrevocabile del contribuente.

La richiesta di accesso a tale fondo va presentata, sotto forma di istanza rivolta all’Agenzia delle Entrate, entro 60 giorni dall’avvio della procedura telematica dedicata.

  • Abrogazione contributi per attività con sede in centri commerciali: a fronte del precedente punto, si sancisce il superamento e l’abrogazione delle previsioni contenute nell’art. 1, commi 14-bis e 14-ter D.L. 137/2020, che configuravano un contributo specifico a favore degli esercenti presenti nei centri commerciali, nonché degli operatori del settore di produzione industriale di bevande ed alimentari.
  • Contributi a fondo perduto nei comuni con santuari religiosi: con il presente decreto, si modifica l’art. 59 D.L. 104/2020 in materia di contributi rivolti alle attività economiche e/o commerciali nei centri storici, che vengono ora rivolti esclusivamente ai comuni aventi più di 10.000 abitanti con la presenza di un santuario religioso.
  • Misure di sostegno a comuni montani appartenenti a comprensori sciistici: si istituisce un fondo, destinato ai territori facenti parte delle Regioni nonché delle Province autonome di Trento e Bolzano, finalizzato alla concessione di contributi rivolti agli esercenti dei comuni a vocazione montana inseriti in comprensori sciistici.
  • Indennità per lavoratori stagionali del turismo, stabilimenti termali, spettacolo e sport: è corrisposta, nei confronti dei lavoratori stagionali operanti nei settori suddetti, già beneficiari delle indennità riconosciute ai sensi degli Artt. 15 e 15-bis D.L. 137/2020, nonché al ricorrere di altre fattispecie specificamente indicate in normativa, una somma di Euro 2.400. Un’ulteriore indennità è riservata ai collaboratori, anche di Associazioni e/o Società Sportive Dilettantistiche, in misura variabile in base ai compensi relativi ad attività sportive percepiti nell’anno 2019.
  • Aiuti di Stato: viene innalzato il tetto massimo previsto dai precedenti Decreti, che da Euro 800.000 viene aumentato a Euro 1.8 Mln. Si predispone così un regime-quadro per l’adozione di aiuti di Stato per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19 da parte di Regioni e Province autonome, nonché da Enti Locali e Camere di Commercio. È stato inoltre aumentato l’importo massimo degli aiuti nei settori primari (pesca, acquacultura, agricoltura). Si segnala quindi un adeguamento della normativa nazionale in questo senso, a seguito delle relative modifiche introdotte in ambito europeo.

2 – MISURE IN AMBITO FISCALE/PREVIDENZIALE:

  • Differimento Registri IVA precompilati: con il presente decreto, si fa slittare al 01.07.2021 il termine oltre cui saranno forniti ai contribuenti i registri IVA precompilati e le liquidazioni periodiche precompilate. Le bozze della dichiarazione annuale saranno messe a disposizione a partire dalle operazioni IVA svolte oltre il 01.01.2022.
  • Proroga della sospensione delle attività dell’agente riscossore: viene prorogato al 30.04.2021 il termine del periodo di sospensione del versamento delle partite, tributarie e non, derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e/o di accertamento affidati al concessionario per la riscossione (Agenzia delle Entrate Riscossione). I versamenti sospesi vanno eseguiti in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (31.05.2021).
  • Rottamazione ter e saldo/stralcio: le rate della rottamazione ter e del saldo/stralcio in scadenza nell’esercizio 2020 sono pagabili entro la scadenza del 31.07.2020. Per quanto concerne invece le rate con scadenza 28.02.2021, 31.03.2021, 31.05.2021 e 31.07.2021, queste possono essere corrisposte entro la data del 30.11.2021, con relativo riconoscimento del termine di 5 giorni di tolleranza.
  • Annullamento dei carichi: vengono annullati con il presente decreto i debiti, aventi importo residuo sino a Euro 5.000 e risultanti da carichi, affidati ad Agenzia delle Entrate Riscossione, negli anni compresi tra il 2000 ed il 2010 (anche se compresi in rottamazione/ saldo e stralcio), relativi a persone fisiche, nonché soggetti diversi, che presentino per il periodo d’imposta 2019 un reddito imponibile non superiore a Euro 30.000. Si prevede l’emanazione di un ulteriore decreto, che sospenda in ogni caso la riscossione dei debiti di importo residuo non superiore ai 5.000 Euro fino alla data di annullamento.
  • Definizione avvisi bonari non spediti: saranno introdotti provvedimenti dedicati alla definizione di somme dovute a seguito di avvisi bonari non spediti coerentemente con l’introduzione del periodo di sospensione suddetto, elaborati entro il 2020, e relativi alle dichiarazioni dell’anno 2017, ed entro il 2021, e relativi alle dichiarazioni dell’anno di imposta 2018. Non verrà esteso tale provvedimento ai controlli formali ex art. 36-ter DPR n. 600/72. Il requisito per accedere a tale riduzione è dato dalla registrazione di una perdita del volume d’affari di oltre il 30%. Per i soggetti che non presentano la dichiarazione IVA, tale valore verrà identificato con l’ammontare di ricavi e/o compensi. I beneficiari di tale provvedimento saranno appositamente contattati dall’Agenzia delle Entrate che invierà loro la relativa Proposta di definizione, in sussistenza dei requisiti necessari. Il mancato pagamento delle somme alle scadenze previste farà decadere il piano di definizione.
  • Proroga invio Certificazioni uniche e conservazione fatture elettroniche: viene prorogato al 31.03.2021 il termine di trasmissione delle Certificazioni Uniche 2021, mentre per quanto riguarda le fatture elettroniche relative all’anno 2019, il termine ultimo per la loro conservazione viene portato al 10.06.2021.
  • Riduzione Canone RAI: viene ridotto, nella misura del 30%, l’importo del Canone di abbonamento RAI per le strutture ricettive e di somministrazione e consumo di cibo e bevande in spazi pubblici ed aperti al pubblico. Per tutti coloro che avessero già pagato la somma dovuta, viene riconosciuto un corrispondente credito d’imposta.
  • Riduzione bollette elettrice relative a utenze non domestiche: per la riduzione di oneri delle bollette elettriche il decreto sostegni stanzia un importo complessivo di Euro 600 milioni per l’anno 2021 (come per i contributi a fondo perduto anche in questo caso viene superata la logica dei codici ATECO). In particolare, è prevista su base trimestrale (dal mese di Aprile 2021 al mese di Giugno 2021), la riduzione degli oneri delle bollette elettriche relative alle utenze non domestiche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci identificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”. Sarà in ogni caso ARERA a rideterminare l’importo delle bollette sulla base delle risorse stanziate.
  • Esonero contributivo autonomi e professionisti: come ricordiamo, la legge di bilancio 2021 aveva istituito un fondo volto a finanziare il c.d. “anno bianco fiscale” delle partite iva, che prevede un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali dovuti nell’esercizio 2021. Per questo fondo, la legge di bilancio aveva destinato Euro 1 miliardo; il decreto Sostegni destina ulteriori risorse per 1,5 miliardi di Euro (somma complessiva dunque disponibile pari a 2,5 miliardi di Euro) a questo fondo finalizzato all’esonero parziale dei contributi previdenziali dovuti per il 2021 da autonomi e professionisti. Beneficiari della misura sono lavoratori autonomi e professionisti iscritti alla gestione separata INPS e professionisti iscritti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. Viene demandato a un decreto del Ministero del lavoro la determinazione della misura esatta dell’esonero per ciascun pagamento.
  • Proroga al 30.06.2021 del regime di esenzione del canone unico: a favore di pubblici esercizi, bar e ristoranti, nonchè attività temporanee di commercio su aree pubbliche, è prevista la proroga al 30.06.2021 del regime di esonero dal versamento del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione, ovvero esposizione pubblicitaria. Ricordiamo che questo canone sostituisce nel dettaglio le seguenti imposte:
    • tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
    • imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;
    • canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari;
    • canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
    • e il canone per l’occupazione del suolo pubblico,  limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.
  • Concessione suolo pubblico semplificata sino al 31.12.2021: viene disposta una proroga dal 31.03.2021 al 31.12.2021 delle procedure semplificate di presentazione delle domande di concessione per l’occupazione di suolo pubblico e di misure di distanziamento di pose in opera di strutture amovibili.
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