IL NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ALLA LUCE DEL DECRETO SOSTEGNO

A cura del Dott. Recchia Luca

Premessa

Il Decreto Sostegno è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 22.03.2021. Un capitolo molto importante è rappresentato dal contributi a fondo perduto (ristori), che viene qui di seguito riepilogato. Si fa presente che Agenzia Entrate ha emanato in data 23.03.2021 il Provvedimento Prot. 77923/2021 del 23.03.2021 che regolamenta ulteriormente la relativa disciplina.

Ambito soggettivo

Il contributo innanzitutto si rivolge ai soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato (indipendentemente dal codice ATECO) esercenti attività di impresa, arti, professioni, ovvero coloro che producono reddito agrario.

Questi soggetti devono avere dichiarato, con riferimento al 2°periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto (si fa riferimento quindi all’esercizio 2019), ricavi o compensi non superiori a Euro 10 milioni.

Dalla misura in questione sono esclusi i soggetti seguenti:

  • coloro cui risulti cessata l’attività alla data del 23.03.2021;
  • coloro che hanno attivato la partita iva successivamente la data del 23.03.2021;
  • intermediari finanziari e società di partecipazione;
  • enti pubblici.

Condizioni per il beneficio

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi relativi all’esercizio 2020 sia inferiore in misura pari ad almeno il 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi conseguiti nell’esercizio 2019.

Si fa riferimento, al fine di determinare i corretti valori, alla data di effettuazione delle operazioni di cessione di beni ovvero prestazioni di servizi.

In deroga al requisito generale di cui sopra, con riferimento specifico ai soggetti che hanno attivato la partita iva a partire dal 01.01.2019 il contributo compete anche in presenza di una perdita di fatturato mensile 2020 rispetto a quello conseguito nell’anno 2019 inferiore al limite del 30%.

Determinazione del contributo

Per calcolare il contributo a fondo perduto spettante, vanno applicate delle percentuali sulla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi conseguiti nell’anno 2019 e l’ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi conseguiti nell’esercizio 2020. Le percentuali di riferimento variano in funzione dell’ammontare di fatturato/corrispettivi conseguiti nel secondo esercizio precedente a quello di entrata in vigore del presente decreto (ossia anno 2019). Nel dettaglio abbiamo:

  • 60% per coloro che hanno fatturato sino a Euro 100.000;
  • 50% per coloro che hanno fatturato oltre Euro 100.000 sino a Euro 400.000;
  • 40% per coloro che hanno fatturato oltre Euro 400.000 sino a Euro 1 milione;
  • 30% per coloro che hanno fatturato oltre Euro 1 milione sino a Euro 5 milioni;
  • 20% per coloro che hanno fatturato oltre Euro 5 milioni sino a Euro 10 milioni.

Il contributo a fondo perduto non può superare la soglia di Euro 150.000 e spetta, al ricorrere dei requisiti, nella misura comunque minima di Euro 1.000 per le imprese individuali ed Euro 2.000 nel caso delle società (di persone/capitali).

Per coloro che hanno attivato la partita iva dal 01.01.2019, ai fini della determinazione del fatturato medio dell’anno 2019 rilevano i mesi successivi rispetto a quello di attivazione della partita Iva. In particolare:

  • se la differenza tra l’ammontare medio mensile e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 risulta negativa e il dato del 2020 è inferiore di almeno il 30% rispetto a quello dell’anno 2019, il contributo viene erogato applicando alla differenza le percentuali di cui sopra a seconda dell’ammontare dei ricavi/compensi dichiarati nell’anno di imposta 2019;
  • se invece la differenza tra l’ammontare medio mensile e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 risulta negativa, ma inferiore al 30%, nulla o positiva (quindi anche nel caso di aumento di fatturato medio) il contributo è pari all’importo di Euro 1.000 nel caso di imprese individuali ed Euro 2.000 nel caso di società di persone/di capitali.

Coloro che hanno attivato la partita iva dal 01.01.2020 sino alla data di entrata in vigore del presente decreto è comunque riconosciuto l’importo minimale del contributo (Euro 1.000 per le imprese individuali, Euro 2.000 nel caso delle società (di persone/capitali)).

Elemento di novità è rappresentato dal fatto che sulla istanza telematica il contribuente può scegliere in forma irrevocabile tra l’accredito della somma ovvero il riconoscimento di un credito di imposta in misura corrispondente da utilizzare in compensazione a mezzo modello F24.

Esempi di calcolo

Caso 1: un’impresa individuale fattura nell’anno 2019 Euro 90.000, nel 2020 Euro 50.000. Abbiamo quindi:

  • Fatturato medio mensile 2019: Euro 7.500;
  • Fatturato medio mensile 2020: Euro 4.167.

Il calo è superiore al 30%, quindi avremo: (Euro 7.500 – Euro 4.167) x 60% = Euro 1.999,80.

Caso 2: una società fattura nell’anno 2019 Euro 90.000, nel 2020 Euro 50.000. Abbiamo quindi:

  • Fatturato medio mensile 2019: Euro 7.500;
  • Fatturato medio mensile 2020: Euro 4.167.

Il calo è superiore al 30%, quindi avremo: (Euro 7.500 – Euro 4.167) x 60% = Euro 1.999,80. Viene garantito l’importo minimale di Euro 2.000.

Caso 3: una società attiva la partita nel mese di Settembre 2019. Fattura nell’anno 2019 Euro 30.000, nell’anno 2020 Euro 80.000. Abbiamo quindi:

  • Fatturato medio mensile 2019: Euro 30.000 / 3 = Euro 10.000
  • Fatturato medio mensile 2020: Euro 80.000 / 12 = Euro 6.667.

Il calo è superiore al 30%, quindi avremo: (Euro 10.000 – Euro 6.667) x 60% = Euro 1.999,80. Viene garantito l’importo minimale di Euro 2.000.

Come presentare la domanda di fondo perduto

Con la pubblicazione del Provvedimento del Direttore di Agenzia Entrate del 23.03.2021 è stato predisposto il modello per la presentazione dell’istanza per il riconoscimento del fondo perduto. Il canale telematico decorre dalla data del 30.03.2021 sino alla data del 28.05.2021. Nel periodo citato è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione della precedente trasmessa. L’ultima istanza trasmessa nel periodo sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è già eseguito il mandato di pagamento del contributo ovvero non sia stato comunicato il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito di imposta.

L’istanza può essere presentata tramite l’applicazione “Desktop Telematico”, ovvero tramite il portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle Entrate.

A seguito della presentazione dell’istanza è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati contenuti in essa. Una volta che il sistema elabora la ricevuta di presa in carico, Agenzia delle Entrate effettua dei controlli con i dati contenuti in Anagrafe tributaria e, nel caso di superamento, comunica l’accoglimento della richiesta e l’avvenuto mandato di pagamento del contributo nella sezione “Contributo a fondo perduto – consultazione esito”, contenuto nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”. Alternativamente, Agenzia delle Entrate comunica lo scarto eventuale dell’istanza evidenziandone i motivi.

 

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