GREEN PASS E LAVORO: RIEPILOGO A SEGUITO DEGLI ULTIMI DPCM

A cura del Dott. Recchia Luca

Introduzione

Come sappiamo, per effetto del Decreto Legge n. 127/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 21.09.2021, a partire dal giorno 15.10.2021 sino al 31.12.2021, data che rappresenta allo stato dell’arte il termine dello stato di emergenza, per accedere ai luoghi di lavoro pubblici e privati, servirà il Green Pass.

Casi di rilascio del Green Pass

Innanzitutto il Green Pass viene rilasciato validamente al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
  • per chi abbia eseguito un tampone molecolare con esito negativo nelle 72 ore antecedenti;
  • per chi abbia eseguito un tampone rapido antigenico con esito negativo nelle 48 ore antecedenti;
  • per chi abbia ricevuto almeno una dose di vaccino;
  • per chi sia guarito dalla malattia Covid-19 nei 6 mesi antecedenti.

Per quanto riguarda la validità, va evidenziato che per le persone che eseguono il ciclo vaccinale, il Green Pass dura 12 mesi dalla data dell’ultima somministrazione.

Per i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento, sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.

Quando scatta l’obbligo 

Per effetto del Decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri, l’obbligo scatta a partire dalla data del 15.10.2021 per accedere ai luoghi di lavoro pubblici e privati. Tale obbligo riguarda i seguenti soggetti:

  • lavoratori dipendenti delle aziende pubbliche o private, titolari e dipendenti degli studi professionali (avvocati, commercialisti, ingegneri, ecc.), collaboratori non dipendenti;
  • colf, baby sitter, badanti;
  • titolari di partita iva (es. fornitori) che effettuino l’accesso, si pensi per esempio all’elettricista ovvero all’idraulico che svolge il suo lavoro nel pubblico ovvero nel privato, oppure all’impresa di pulizie che effettui l’accesso in un ente pubblico;
  • avvocati, magistrati ordinari, contabili, amministrativi e militari, procuratori di Stato, componenti delle commissioni tributarie (al fine di accedere agli uffici giudiziari);
  • volontari del settore non profit, nonchè coloro che svolgono a vario titolo attività di formazione, volontariato nel settore pubblico o privato;
  • autorità amministrative indipendenti, comprese la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, la Commissione nazionale per la società e la borsa, Banca d’Italia. Trova applicazione anche nei confronti degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale. L’obbligo è esteso anche ai titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice.

Dalla suddetta normativa evidenziamo sin da subito che le regole in questione non trovano applicazione per i soggetti esenti, in possesso di idonea certificazione, nonchè ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale. Si evidenzia che i soggetti i quali, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il COVID-19, dovranno esibire un certificato contenente l’apposito “QR code” in corso di predisposizione.

Conseguenze legate alla mancanza del green pass

I lavoratori dipendenti che saranno sprovvisti, a partire dalla data del 15.10.2021, della certificazione green pass saranno soggetti alla disciplina che segue e che si differenzia tra il settore pubblico e il settore privato (aziende aventi un numero superiore o inferiore a 15 dipendenti). In ogni caso, non subiranno conseguenze disciplinari e avranno diritto alla conservazione del posto di lavoro.

a) Settore pubblico

Nel caso di dipendenti della Pubblica amministrazione che si presentino al lavoro senza Green Pass:

  • la retribuzione viene sospesa (sino alla relativa regolarizzazione), a partire dal primo giorno in cui si presentano al lavoro senza la certificazione verde;
  • sono altresì sospesi i contributi assistenziali e previdenziali collegati alla retribuzione stessa. L’assenza ha effetto anche sulla maturazione del TFR che è sospesa per lo stesso periodo e impatta anche sul calcolo degli Assegni al nucleo familiare, delle detrazioni e del trattamento integrativo (bonus Renzi). Il periodo di assenza ingiustificata non rientra nei calcoli per la maturazione delle ferie, dei permessi (inclusi quelli previsti ai sensi della legge n. 104) e neppure per l’anzianità di servizio;
  • come evidenziato, non sono previste conseguenze dal punto di vista disciplinare e si mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
b) Settore privato

I dipendenti privati che comunicheranno di non avere il green pass o che non saranno in grado di esibirlo all’accesso nel luogo di lavoro:

  • saranno considerati assenti senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del certificato verde;
  • anche in questo caso sono sospesi i contributi assistenziali e previdenziali collegati alla retribuzione stessa. L’assenza ha effetto anche sulla maturazione del TFR che è sospesa per lo stesso periodo e impatta anche sul calcolo degli Assegni al nucleo familiare, delle detrazioni e del trattamento integrativo (bonus Renzi). Il periodo di assenza ingiustificata non rientra nei calcoli per la maturazione delle ferie, dei permessi (inclusi quelli previsti ai sensi della legge n. 104) e neppure per l’anzianità di servizio;
  • non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Un discorso a parte va fatto per le sole aziende aventi un numero inferiore a 15 dipendenti. In questi casi la sospensione dall’attività lavorativa scatta a partire dal quinto giorno di mancata presentazione della certificazione verde e la durata può corrispondere a quella del contratto di lavoro stipulato con il dipendente assunto in sostituzione. Tale durata, in ogni caso, non può superare il valore limite di 10 giorni e non può andare oltre il termine del 31.12.2021.

Le attività di controllo
I datori di lavoro nei settori pubblici e privati sono responsabili del rispetto degli obblighi in materia di green pass per l’ingresso al lavoro (esiste in merito la app “Verifica C19”). Come detto, il controllo viene effettuato anche sui soggetti che svolgono attività di volontariato, ovvero di formazione.
Entro la data del 15.10.2021 i datori di lavoro definiranno le modalità operative per organizzare le attività di verifica, anche tramite campione, e identificheranno con apposita delega i soggetti incaricati dei controlli al momento dell’accesso al posto di lavoro e delle contestazioni delle violazioni.
Ogni amministrazione/azienda è autonoma nell’organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate con il DPCM 12.10.2021. I datori di lavoro definiscono le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.
È opportuno utilizzare modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all’ingresso.

Nelle pubbliche amministrazioni l’accertamento, che dovrà avvenire su base giornaliera, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa, potrà essere generalizzato o a campione, purché in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il controllo su tutto il personale dipendente. Oltre all’app “VerificaC19”, saranno rese disponibili per i datori di lavoro, pubblici e privati, specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. Tali verifiche potranno avvenire attraverso l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura.

Per quanto riguarda gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell’economia e delle finanze, tali verifiche potranno avvenire alternativamente attraverso l’interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC, mentre per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, può sussistere l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC; per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, può esservi una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale e la Piattaforma nazionale-DGC.

Nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento del green pass, i soggetti interessati possono utilizzare documenti rilasciati in formato digitale o cartaceo dalle strutture sanitarie pubbliche, private, dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni per il rilascio della certificazione verde.

Per i controlli effettuati con App è fatto divieto esplicito di conservare il Qr code delle certificazioni verdi, nonchè di registrare, trattare, consultare le informazioni rilevate dal medesimo codice a barre per finalità ulteriori a quelle per il controllo ai fini dell’accesso al lavoro.

Per far fronte a specifiche esigenze di natura organizzativa, per es. quelle derivanti da attività lavorative svolte in base a turnazioni, i soggetti preposti alla verifica del Green Pass possono chiederlo con l’anticipo necessario e comunque non superiore a 48 ore, in relazione agli obblighi di lealtà e collaborazione derivanti dal rapporto di lavoro.

Sanzioni
Sotto il profilo sanzionatorio vanno distinti i lavoratori privi di green pass che lavorano, dai datori di lavoro ritenuti responsabili per non aver espletato la dovuta attività di vigilanza. In particolare:
  • sono previste sanzioni pecuniarie per i lavoratori sorpresi all’interno del luogo di lavoro senza green pass. In questa fattispecie, il lavoratore, pubblico o privato, è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del green pass; come visto, nel caso di aziende sino a 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta in misura pari a dieci giorni. Il datore di lavoro deve poi effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa. Il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green pass è infatti soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da Euro 600 a Euro 1.500. Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore;
  • sono previste sanzioni da Euro 400,00 a Euro 1.000,00 per i datori di lavoro che non hanno effettuano i dovuti controlli.

Nel caso di presentazione di certificazione Green Pass falsa cosa succede?

Abbiamo due situazioni possibili:

  • contraffare o acquistare un certificato falso;
  • spacciarsi per un’altra persona mostrando la certificazione di un’altra persona.

In questi casi, chi falsifica una certificazione verde rischia di incorrere nel reato di falsità materiale commessa dal privato: la pena consiste nella reclusione da sei mesi a tre anni, ridotta fino a un terzo. Chi usa invece un pass falso senza aver preso parte alla contraffazione commette il reato di uso di atto falso, ma le pene sono ulteriormente ridotte di un terzo.

A carico di chi utilizza la certificazione di altri potrebbe inoltre applicarsi il reato di sostituzione di persona, punito con la reclusione sino a dodici mesi.

Tali reati sono procedibili d’ufficio: chiunque potrà denunciare la certificazione falsa, sia il personale dedito al controllo, sia qualsiasi altra persona.

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