IL BONUS LOCAZIONI ALLA LUCE DEL DECRETO SOSTEGNI BIS: REQUISITI E CODICE TRIBUTO

A cura del Dott. Recchia Luca

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Sostegni bis in data 25.05.2021 viene reintrodotto il credito di imposta in misura pari al 60 per cento dei canoni di locazione corrisposti nei mesi intercorrenti da Gennaio a Maggio 2021, per immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale o artigianale e dei canoni per affitto d’azienda.

Il nuovo provvedimento estende la platea di beneficiari: accedono all’agevolazione infatti gli esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno i requisiti per ottenere i contributi a fondo perduto.

Il bonus affitto 2021 spetta quindi a coloro che, confrontando l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei periodi 01.04.2020-31.03.2021 e 01.04.2019-31.03.2020, hanno subito un calo del fatturato in misura pari ad almeno il 30% e nell’esercizio 2019 non hanno conseguito ricavi o compensi superiori al limite di Euro 10 milioni.

Parallelamente viene confermata per altri tre mesi l’agevolazione prevista per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator.

1 – Il bonus locazioni Gennaio-Maggio 2021 “rinnovato”

Il bonus affitto, ideato ricordiamo dal Decreto Rilancio e prorogato dai diversi provvedimenti emergenziali approvati in questo anno di pandemia, nel testo del Decreto Sostegni Bis torna in una versione rinnovata per le mensilità intercorrenti da Gennaio 2021 a Maggio 2021.

In primo luogo, viene innalzato il limite del fatturato annuo massimo per poter accedere alla suddetta agevolazione, per l’esattezza dal valore di Euro 5 milioni all’importo di Euro 10 milioni. Ne deriva quindi che i soggetti che hanno un fatturato annuo 2019 inferiore al limite di Euro 10 milioni possono fruire dell’agevolazione (rispettando anche l’altro requisito), se invece sono oltre la soglia citata non godono dell’incentivo.

Questa non è però l’unica novità, in quanto cambia anche il requisito base per poter beneficiare del bonus locazioni.

Per verificare la possibilità di beneficiare del credito di imposta non bisogna più infatti basarsi sulla diminuzione del 50 per cento del fatturato o dei corrispettivi riferiti al singolo mese in relazione all’anno precedente, ma su una riduzione in misura pari ad almeno il 30 per cento registrata confrontando l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei due periodi seguenti:

  • 01.04.2020-31.03.2021;
  • 01.04.2019-31.03.2020.

Questa condizione, in ogni caso, non deve essere rispettata dai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 01.01.2019.

La misura dell’agevolazione consiste in un credito di imposta in misura pari al 60% del canone di locazione corrisposta nei singoli mesi (da Gennaio 2021 a Maggio 2021), ovvero, in misura pari al 30% nel caso di canoni di affitto d’azienda.

2 – Il bonus locazioni 2021 fino a Luglio per il settore del turismo

Il Decreto Sostegni bis conferma inoltre per altri tre mesi il bonus locazioni per il settore del turismo.

In questa fattispecie, infatti, il beneficio era già previsto fino al 30.04.2021 e viene esteso sino alla data del 31.07.2021.

Per le strutture agrituristiche, per le agenzie di viaggio, turismo, tour operator e stabilimenti termali e per le strutture alberghiere, senza alcun limite sul volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, c’è la possibilità di usufruire di un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo e del 50 per cento dell’ammontare mensile dei canoni per affitto d’azienda.

Non ci sono particolari novità sui requisiti in questo caso. Per beneficiarne, infatti, sembrerebbe confermata la necessità di rispettare la condizione prevista al comma 5 dell’articolo 28 Decreto Rilancio: “una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo di imposta precedente”. Anche in questo caso il credito di imposta spetta anche in assenza dei requisiti citati per coloro che hanno iniziato l’attività a partire dal 01.01.2019.

Per riepilogare, dunque, il bonus affitto 2021 “standard” di cui al decreto sostegni bis, farebbe riferimento a un confronto basato su 12 mesi mentre quello specifico per il settore turismo resterebbe ancorato ancora alla al calo di fatturato conseguito nella singola mensilità oggetto di osservazione.

 3 – Codice tributo da utilizzare nel modello F24

Per utilizzare in compensazione il credito d’imposta spettante per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda di cui sopra, il beneficiario deve indicare nel modello F24 il codice tributo 6920, e inserire nel campo “anno riferimento” il valore “2021”. Come ricordiamo, questo è importante segnalarlo, l’utilizzazione in compensazione del credito di imposta è subordinata sia al possesso dei requisiti che abbiamo visto, sia al pagamento dei canoni di locazione nei confronti del proprietario dell’immobile. Il calcolo quindi dell’importo spettante in compensazione è dunque pari al 60% dell’importo dei canone di locazioni che sono stati corrisposti nei confronti del proprietario.

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