AGEVOLAZIONE PER ACQUISTO PRIMA CASA PER I SOGGETTI UNDER 36 AI SENSI DEL DECRETO SOSTEGNI BIS

A cura del Dott. Recchia Luca

Per dare un nuovo impulso al mercato immobiliare colpito pesantemente dall’emergenza sanitaria, il Governo ha introdotto con il decreto Sostegni bis una serie di misure tra cui rileva la nuova agevolazione in favore dei giovani under 36, per l’acquisto della prima casa.

Si tratta di un’agevolazione molto importante destinata ai soggetti under 36, posto che a beneficiarne saranno gli acquirenti che nell’anno di acquisto dell’immobile non abbiano ancora compiuto l’età di 36 anni.

Oltre a questo requisito di tipo anagrafico, è richiesto altresì un limite ai fini Isee: è necessario infatti che essi abbiano un Isee avente valore inferiore a Euro 40.000. 

Nella stesura definitiva del decreto scompare la previsione del dimezzamento degli onorari notarili connessi alla stipula dell’atto di acquisto della prima casa e dell’eventuale contratto di mutuo.

Dal punto di vista temporale il Decreto Sostegni Bis applica i benefici ai rogiti stipulati dalla data di entrata in vigore del decreto e sino alla data del 30.06.2022.

Nel dettaglio, la misura prevede l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali a favore dei giovani che acquistano immobili da adibire ad abitazione prima casa non ricompresi nelle categorie catastali A1 (Abitazioni di tipo signorile)A8 (Abitazioni in ville) e A9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

La medesima esenzione si applica con riferimento all’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative in luogo dell’imposta pari allo 0,25% sui finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti di cui alla norma in commento.

L’agevolazione si applica inoltre agli atti traslativi o costitutivi dei diritti di nuda proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione relativi alle medesime prime case.

Nel caso in cui la transazione sia soggetta ad Iva oltre all’esenzione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è previsto un credito di imposta pari all’Iva corrisposta in relazione all’acquisto. Il credito medesimo potrà essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero potrà essere portato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto. Potrà, infine, essere utilizzato in compensazione, la norma prevede espressamente che tale credito non possa in ogni caso essere richiesto a rimborso.

L’accesso al fondo di Garanzia

Il Decreto Sostegni bis, oltre alle agevolazioni di cui sopra, ha ampliato la platea dei soggetti che possono accedere al Fondo di garanzia per i mutui per acquisto e ristrutturazione prima casa. I soggetti che presentano domanda nel periodo intercorrente dal 24.06.2021 al 30.06.2022, la garanzia massima è concessa nella misura dell’80% della quota capitale.

Le categorie prioritarie che possono accedere al Fondo sono:

  • nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;
  • giovani coppie;
  • giovani che non hanno compiuto 36 anni di età.

Il Decreto Sostegni Bis è intervenuto nell’’ultimo punto, in quanto l’accesso al fondo era precedentemente concesso ai giovani di età inferiore all’età di 35 anni purchè titolari di un rapporto di lavoro atipico.

Oltre a rientrare in queste categorie, sono altri due i requisiti per poter accedere alla garanzia dell’80% della quota capitale. E’ necessario:

  • avere un un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEEnon superiore a Euro 40.000;
  • che il rapporto tra l’importo del finanziamento e il prezzo dell’acquisto dell’immobile, comprensivo degli oneri accessori, non superi la percentuale dell’80%.

Il richiedente, alla data di presentazione di domanda di mutuo, non deve risultare proprietario di altri immobili ad uso abitativo, eccetto quelli acquistati per successione mortis causa, anche in comunione con altri successori, e in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.

L’immobile ad uso abitativo deve essere sito nel territorio nazionale, inoltre non deve rientrare come detto nelle categorie catastali A/1, A/8 ovvero A9. Il mutuo ipotecario deve essere di importo non superiore a Euro 250.000.

 

 

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