IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO NELLE CITTA TURISTICHE: ELEMENTI CARATTERISTICI E FUNZIONAMENTO

Presentazione

Il Decreto Agosto aveva introdotto un contributo a fondo perduto a favore degli esercizi commerciali situati nei centri storici delle c.d. “città turistiche”. La norma, per la sua attuazione, richiedeva l’emanazione di un provvedimento attuativo di Agenzia Entrate, necessario per definire il modello e le modalità di trasmissione delle istanze in forma telematica. Questo provvedimento è stato firmato in data 12.11.2020 e ha disposto un periodo di trasmissione delle pratiche dal 18.11.2020 sino al 14.01.2021. 

A chi è rivolto

Nel dettaglio, il contributo è rivolto agli esercizi commerciali situati nei centri storici di comuni italiani capoluogo di provincia ovvero di città metropolitana e che:

  • hanno registrato prima dell’emergenza sanitaria presenze di turisti in misura tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni nel caso di capoluogo di provincia;

 

  • hanno registrato prima dell’emergenza sanitaria presenze di turisti in misura pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni nel caso di capoluogo di città metropolitana.

Il contributo viene corrisposto agli esercizi commerciali situati nelle zone A o equivalenti di 29 comuni italiani: Verbania, Venezia, Firenze, Rimini, Verona, Siena, Pisa, Roma, Como, Urbino, Milano, Bologna, La Spezia, Bolzano, Ravenna, Bergamo, Lucca, Padova, Matera, Siracusa, Agrigento, Napoli, Cagliari, Genova, Palermo, Catania, Torino, Bari, Ragusa. 

Requisiti oggettivi

  • Dopo aver descritto i soggetti destinatari, si evidenziano qui di seguito i requisiti di tipo “oggettivo”. Il contributo spetta nei confronti di quei soggetti:

 

    • Che hanno conseguito nel mese di Giugno 2020 una perdita di fatturato in misura pari o superiore al 33% rispetto al fatturato conseguito nel mese di Giugno 2019, se  l’attività è iniziata in data antecedente al 01.07.2019;

 

    • Che hanno iniziato l’attività dalla data del 01.07.2019: in questo caso il contributo spetta in ogni caso a prescindere dal calo di fatturato.

Ammontare del contributo

  • Una volta accertata la zona in cui è situata la attività (ricordiamo deve trattarsi di zona A o equivalente in uno dei comuni sopra citati) e una volta accertati i requisiti oggettivi (calo di fatturato di almeno il 33%, ovvero data di inizio attività successiva al 01.07.2019), la domanda va presentata in forma telematica.

 

  • L’ammontare del contributo viene conteggiato applicando una percentuale forfettaria sulla perdita di fatturato conseguita nel mese di Giugno 2020 rispetto al corrispondente mese di Giugno 2019, variabile in funzione dei ricavi o compensi percepiti nell’anno 2019; precisamente tali percentuali sono:

 

    • 15% nel caso di ricavi o compensi conseguiti nell’anno 2019 non superiori a Euro 400.000;

 

    • 10% nel caso di ricavi o compensi conseguiti nell’anno 2019 sono compresi tra Euro 400.000 ed Euro 1.000.000;

 

    • 5% nel caso di ricavi o compensi conseguiti nell’anno 2019 sono superiori a Euro 1.000.000.

 

  • Viene comunque garantito un importo minimale pari a Euro 1.000 per le persone fisiche ed Euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Si segnala a tal proposito che questo contributo non fa distinzioni per quanto riguarda il regime fiscale applicato (semplificato, ordinario, piuttosto che forfettario).

 

  • Le imprese che hanno iniziato l’attività dal 01.07.2019 percepiranno quindi l’importo minimale di cui sopra (Euro 1.000 ovvero Euro 2.000 a seconda che si tratti di persone fisiche o giuridiche).

 

Presentazione della domanda e divieto di cumulo con il contributo del settore ristorazione di cui all’art. 58 Decreto Agosto

  • Come evidenziato sopra, il contribuente compila la apposita domanda, utilizzando il servizio web nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.

 

  • La richiesta può essere presentata direttamente o attraverso intermediario.

 

  • Una volta presentata la domanda il fisco rilascia una prima ricevuta di presa in carico (o di scarto). Entro i successivi sette giorni, effettuati tutti i controlli necessari viene rilasciata una seconda ricevuta, che rappresenta l’accoglimento definitivo della domanda. Il richiedente può consultare le ricevute nella sezione “Ricevute” della propria area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate (“la mia scrivania”) e nella sezione “Consultazione degli invii effettuati” dell’applicazione web predisposta per l’invio (portale “Fatture e Corrispettivi”). L’Agenzia delle entrate trasmette al richiedente altresì una comunicazione via PEC e nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.

 

  • Il contributo viene accreditato direttamente sul conto corrente, utilizzando l’IBAN indicato nelle domanda, che deve necessariamente essere intestato o cointestato al richiedente. Nel caso in cui, da controlli successivi, emerga che il contributo non spettava, bisogna rimborsare la somma ricevuta, comprensiva di relative sanzioni e interessi. Il contribuente può anche regolarizzare spontaneamente la propria posizione, avvalendosi delle riduzioni del ravvedimento operoso. I codici tributo da utilizzare nel modello F24 saranno istituiti con apposito provvedimento delle Entrate.

 

  • Si ricorda infine che il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con il contributo di cui all’art. 58 del decreto Agosto per le imprese della ristorazione ivi indicate, le quali possono, pertanto, presentare richiesta per uno solo dei due contributi. Il contributo di ci all’ 58 Decreto Agosto, si rivolge alle imprese del settore ristorazione e serve per finanziare l’acquisto di prodotti di filiere agricole e alimentari (per quest’ultimo faremo un intervento di approfondimento specifico).

 

 

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