IL DECRETO RIAPERTURE – LE MISURE IN ESSO CONTENUTE E INTEGRATE DALLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DEGLI INTERNI DEL 24.04.2021

A cura del Dott. Recchia Luca

Premessa

Il Decreto “Riaperture” è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 22.04.2021. Parallelamente, in data 24.04.2021 è stata emanata una circolare del Ministero degli Interni che ci da alcuni chiarimenti in merito. Vediamo quali sono le novità.

1 – SERVIZI DI RISTORAZIONE

A partire dalla data del 26.04.2021, per i territori in zona “gialla” sono consentite le attività dei servizi di ristorazione (bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie, pub, ecc.) con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, sia a pranzo, che a cena, rispettando gli orari del coprifuoco (ore 22.00).

Senza limiti di orario, resta consentita la vendita tramite consegna a domicilio, nonché, sino alle ore 22.00 la vendita tramite asporto. Costituiscono eccezione le attività con codice 56.30.00 per le quali è la vendita con asporto è consentita sino alle ore 18.00.

La Circolare del Ministero degli Interni ha chiarito che, relativamente agli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, rimane esclusa la possibilità di consumazione al banco.

Continua inoltre ad applicarsi la limitazione, secondo cui il consumo al tavolo è consentito per un numero massimo di 4 persone, salvo che le stesse siano tutte conviventi. Resta inoltre valido il divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze.

Resta fermo l’esercizio dell’attività di somministrazione, sotto forma di mense aziendali/catering continuativo (con la sottoscrizione di un contratto con l’azienda e l’elenco dei dipendenti), anche all’interno del locale.

A partire invece dalla data del 01.06.2021, sempre nella zona “gialla”, le attività riguardanti i servizi di ristorazione potranno riaprire anche all’interno con consumazione al tavolo dalle ore 05.00 alle ore 18.00, ovvero sino a un orario diverso previa decisione e deliberazione da parte del Consiglio dei Ministri.

Quindi, volendo riepilogare le misure applicabili dal 26.04.2021 sino al 01.06.2021, abbiamo:

  • apertura di queste attività (ristoranti, bar, pasticcerie, pub, gelaterie, ecc.) dalle ore 05.00 alle ore 22.00, con consumazione all’aperto e ed esclusivamente con servizio al tavolo. Non è consentita la consumazione al banco, mentre il servizio mensa è consentito anche all’interno del locale;
  • i tavoli sono formati da n. 4 persone per tavolo, ovvero, anche in misura maggiore nel caso in cui le persone siano tutte conviventi;
  • va mantenuta tra i clienti dello stesso tavolo la distanza di 1 metro;
  • è sempre consentita la vendita con servizio a domicilio senza limiti di orario;
  • è consentita la vendita tramite asporto sino alle ore 22.00, eccetto le attività con codice Ateco 563000 (bar senza cucina), per le quali tale attività è consentita sino alle ore 18.00;
  • come detto il coprifuoco è confermato alle ore 22.00 (con possibili revisioni nelle prossime settimane): attenzione – non ci sono deroghe per chi esce a cena nei locali, il rientro deve avvenire entro quell’ora;
  • le mascherine possono essere ovviamente tolte durante l’effettuazione della consumazione al tavolo; devono essere indossate per accedere ai servizi ovvero per recarsi alla cassa.

Resta infine consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

2 – ATTIVITA’ COMMERCIALI, FIERE, CONVEGNI, CONGRESSI

Nei territori in zona gialla sono previsti:

  • a partire dal 15.06.2021 lo svolgimento in presenza di fiere;
  • a partire dal 01.07.2021 lo svolgimento in presenza di convegni e congressi.

Con riferimento alle attività commerciali va evidenziato che possono operare, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, senza restrizioni. Contrariamente alla bozza del decreto approvata al Consiglio dei Ministri, nei giorni festivi e prefestivi rimangono chiuse le attività all’interno dei centri commerciali, mercati coperti e affini, tranne quelle deputate alla vendita di specifiche categorie merceologiche (ne deriva quindi che le attività, per il prossimo week end resteranno chiuse venerdì 30.04.2021, sabato 01.05.2021 e domenica 02.05.2021).

3 – CENTRI TERMALI, PARCHI DIVERTIMENTO E TEMATICI

Nei territori in zona gialla sono consentite le attività dei parchi divertimento, tematici e dei centri termali, a decorrere dalla data del 01.07.2021.

4 – SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO

Nei territori in zona gialla presso sale teatrali, da concerto, cinematografiche, live-club, nonché altri locali e spazi anche all’aperto, ripartono gli spettacoli aperti al pubblico. Dovranno svolgersi in via esclusiva con posti a sedere preventivamente assegnati. Le condizioni sono le seguenti:

  • la capienza consentita non può superare il 50% di quella massima autorizzata;
  • il numero massimo di spettatori in ogni caso non può superare 1.000 unità nel caso di spettacoli all’aperto (è possibile, in relazione all’andamento epidemiologico, autorizzare la presenza di un numero superiore di spettatori all’aperto), ovvero 500 unità nel caso di spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala;
  • rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 mt. sia per gli spettatori che non siano conviventi abitualmente, sia per il personale.

Laddove non sia possibile garantire l’osservanza delle suddette condizioni lo svolgimento degli spettacoli non è consentito.

Inoltre, queste limitazioni numeriche possono essere diversamente stabilite per gli eventi di spettacolo all’aperto, con decisione adottata dalla Conferenza delle Regioni.

E’ confermato infine il generale divieto di svolgimento delle attività che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali similari.

5 – PALESTRE, PISCINE E SPORT DI SQUADRA

Per i territori che si trovano in zona gialla è previsto che:

  • a partire dal 01.06.2021 riapriranno le palestre, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sulla base dei criteri definiti dal CTS;
  • a partire dal 15.05.2021 riapriranno le piscine solamente all’aperto, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sulla base dei criteri definiti dal CTS;
  • a partire dal 26.04.2021 è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi sport di squadra e di contatto, fermo restando il rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sport. È comunque interdetto l’uso di spogliatoi, ove non diversamente stabilito dalle suddette linee guida.

6 – SPOSTAMENTI

Come sopra evidenziato, dalla data del 26.04.2021 vengono ripristinate le c.d. zone gialle. Tornano quindi ad essere consentiti gli spostamenti tra Regioni di quel colore.

Gli spostamenti verso regioni di diverso colore potranno avvenire per motivazioni di necessità, salute, ovvero comprovate esigenze lavorative.

La novità riguarda gli spostamenti per motivi diversi da quelli precedenti (es. turismo):

  • se bisogna raggiungere una Regione bianca ovvero Gialla, non vi sono problemi;
  • se invece bisogna raggiungere una Regione di diverso colore, potremmo spostarci a patto di disporre di un certificato “verde”, che qui di seguito esporremo.

Visite a parenti o amici

Nel periodo intercorrente tra la data del 26.04.2021 e il 15.06.2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, sarà consentito lo spostamento una volta sola al giorno e verso una sola abitazione privata al fine di trovare parenti o amici, in un numero massimo di 4 persone, oltre a minorenni e persone conviventi non autosufficienti.

Tale spostamento resta vietato nei territori nell’ambito dei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.

Certificati verdi

Come si è detto, sarà possibile, sempre dalla data del 26.04.2021, spostarsi liberamente in entrata e in uscita dai territori regionali che si collocano in zona bianca o gialla.

Al fine di spostarsi liberamente in Regioni di diverso colore è necessario disporre di una certificazione “verde” che attesti alternativamente:

  • guarigione avvenuta da Covid-19 con cessazione contestuale dell’isolamento prescritto (validità certificazione 6 mesi);
  • vaccinazione completa anti-covid19 (validità certificazione 6 mesi);
  • effettuazione test rapido antigenico ovvero molecolare con esito negativo al virus, effettuato da operatori sanitari e riconosciuto dall’autorità sanitaria (validità certificazione 48 ore).

 

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