LE DETRAZIONI IRPEF PER LE SPESE SANITARIE – FUNZIONAMENTO E NOVITA’ CONTENUTE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2020

A cura del Dott. Recchia Marco

Regole principali

Tra le numerose detrazioni previste dalla normativa fiscale italiana, quella delle spese sanitarie rappresenta indubbiamente la tipologia più richiesta. In particolare, essa corrisponde a una detrazione dall’Irpef dovuta di una percentuale della spesa sostenuta (19%) per la parte eccedente l’importo di Euro 129,11 euro (denominata franchigia).

Per usufruire delle detrazioni è necessario, anzitutto, indicare le spese all’interno della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta in cui sono state sostenute (criterio di cassa) e documentarle adeguatamente. I giustificativi delle spese devono essere conservati sino al 31.12 del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Per la verifica del sostenimento della spesa, i documenti rilevanti sono costituiti unicamente dalle ricevute fiscali, dai c.d. scontrini “parlanti” e dalle fatture. Il contribuente, pertanto, non è tenuto a esibire la prova dell’avvenuto pagamento.

Le detrazioni possono essere fruite solamente nel caso in cui le spese restino effettivamente a carico di chi le ha sostenute e nel limite dell’imposta lorda annua (c.d. capienza reddituale). L’eventuale eccedenza non può essere chiesta a rimborso né utilizzata nel periodo d’imposta successivo.

La detrazione delle spese sanitarie è ammessa anche per quelle sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico e, in alcuni casi, nell’interesse di familiari non a carico (in quest’ultimo caso parliamo di spese per patologie che danno diritto all’esenzione dal ticket sanitario).

Ricordiamo che un familiare è considerato fiscalmente a carico se possiede un reddito complessivo uguale o inferiore a Euro 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. A partire dal 01.01.2019, solamente per i figli di età non superiore a 24 anni, questo limite è aumentato a Euro 4.000.

Entità della detrazione

È possibile portare in detrazione dall’Irpef il 19% delle spese sanitarie per la parte eccedente l franchigia paria a Euro 129,11. In sintesi, la detrazione spettante è pari al 19% della differenza tra il totale della somma spesa e la franchigia di Euro 129,11. Alcune spese sostenute per le persone con disabilità sono invece ammesse integralmente alla detrazione del 19%, senza applicare la franchigia citata (si pensi per esempio alle somme pagate per il trasporto in ambulanza del disabile, per l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione, ecc). L’imposta di bollo (attualmente pari a Euro 2), che deve essere applicata sulle fatture esenti da Iva di importo superiore a Euro 77,47, è detraibile se pagata dal cliente ed evidenziata a parte sulla fattura.

costi ammissibili su cui bisogna effettuare il calcolo sono i seguenti:

  • acquisto di medicinali da banco e/o con ricetta medica (anche omeopatici)
  • prestazioni rese da un medico generico (incluse quelle di medicina omeopatica);
  • spese legate a certificati medici ai fini sportivi, per la patente, per l’apertura e chiusura di malattie o infortuni, per pratiche assicurative e legali;
  • prestazioni di tipo specialistico;
  • terapie, analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
  • ricoveri per degenze o collegati ad interventi chirurgici;
  • prestazioni chirurgiche;
  • trapianto di organi;
  • cure termali (escluse le spese di viaggio e soggiorno);
  • acquisto o affitto di dispositivi medici/attrezzature sanitarie, comprese le protesi sanitarie;
  • prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto
  • importi dei ticket pagati, se le spese sopra elencate sono state sostenute nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.

È possibile fruire della detrazione d’imposta del 19% anche per le spese di assistenza specifica:

  • assistenza infermieristica e riabilitativa (es. fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.);
  • prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base ovvero di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
  • prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
  • prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
  • prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale;
  • importi dei ticket pagati, se le spese sopraelencate sono state sostenute nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.

Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali appena elencate sono detraibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento che attesta la spesa risulti il riferimento alla figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario.

Acquisto di farmaci

Sono detraibili le spese per l’acquisto di farmaci anche da banco, di medicinali omeopatici, di farmaci fitoterapici riconosciuti dall’Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco) come medicinali, acquistati presso le farmacie o presso i supermercati e tutti gli altri esercizi commerciali autorizzati, compresi quelli on line. L’elenco delle farmacie ed esercizi commerciali autorizzati alla vendita online è consultabile sul sito www.salute.gov.it.

Come evidenziato sopra, le spese per l’acquisto di medicinali devono essere certificate da fattura o da scontrino parlante contenente il codice fiscale del destinatario dei prodotti. Per ottenere la detrazione, lo scontrino deve riportare la dicitura:

  • farmaco, medicinale, f.co, med., SOP e OTC (cioè, medicinali da banco o di automedicazione),
  • TK e FC (cioè la notazione con cui la farmacia comunica i dati all’Agenzia delle Entrate);
  • omeopatico, preparazione galenica o ticket. Non è più necessaria la fotocopia della prescrizione medica.

Al fine di rispettare la privacy del contribuente, al posto del nome del farmaco gli scontrini devono indicare il numero di Autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), cioè il codice numerico che si trova in corrispondenza di ogni voce d’acquisto.

Non è possibile integrare le indicazioni da riportare sullo scontrino con altra documentazione, come ad esempio, la prescrizione medica o un’autocertificazione.

Non sono detraibili:

  • integratori alimentari assunti a scopo terapeutico e prescritti da un medico;
  • parafarmaci;
  • prodotti curativi naturali che non sono medicinali anche se acquistati in farmacia.

Visite specialistiche, analisi e terapie

Le spese mediche specialistiche sono quelle rese da un medico specialista, anche odontoiatra, nella particolare branca cui attiene la specializzazione.

Per il riconoscimento della detrazione, è necessario evincere dalla descrizione della fattura la natura “sanitaria” della prestazione resa, al fine di escludere quelle meramente “estetiche” o, comunque, di carattere non sanitario.

Infine, per essere detraibili, le prestazioni specialistiche, rese in centri autorizzati, devono riportare nella documentazione, l’esecuzione sotto la responsabilità tecnica di uno specialista. Nel caso la descrizione della prestazione non soddisfi tale requisito, è necessario richiedere l’integrazione della fattura a chi l’ha emessa.

Prestazioni chirurgiche, ricoveri per degenze e assistenza specifica

Le spese in questione, per poter essere detraibili, devono essere sostenute per interventi chirurgici ritenuti necessari per un recupero della normalità della persona dal punto di vista sanitario e funzionale, ovvero per interventi tesi a risolvere inestetismi, sia di tipo congenito, sia dovuti ad eventi pregressi di vario genere suscettibili di creare disagi psico-fisici alle persone (es. malattie tumorali, incendi, incidenti stradali, ecc.).

Acquisto o affitto di protesi e occhiali

In linea generale, si considerano protesi non solo le sostituzioni di un organo naturale o di parti dello stesso, ma anche i mezzi ausiliari ovvero correttivi di un organo carente o menomato nella sua funzionalità.

L’obbligo di tracciabilità

Con la legge di bilancio 2020, si è stabilito l’obbligo, salvo eccezioni, a partire dall’anno di imposta 2020 (a partire quindi dalle dichiarazioni dei redditi da redigere nell’anno solare 2021), di effettuare pagamento mediante strumenti tracciati per quanto riguarda le spese che danno diritto alla detrazione IRPEF pari al 19%. Testualmente, la norma recita:

Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dell’imposta lorda nella misura del 19% degli oneri indicati nell’articolo 15 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241”.

Sono quindi assoggettati a tale regime tutti i pagamenti relativi alle spese per i mutui, piuttosto che le spese relative all’istruzione. Rientrano nel concetto di caso eccezionale invece le spese connesse all’acquisto di medicinali presso strutture accreditate al Servizio Sanitario Nazionale.

Nello specifico, si intende quindi che, nei casi richiesti, il contribuente debba effettuare pagamento mediante strumenti tracciati, quali assegni, versamenti bancari e/o postali, ricevute bancomat, bollettini postali, MAV oppure pagamenti con PagoPA. La documentazione cartacea relativa all’avvenuto pagamento e/o alla transazione avrà conseguentemente funzione probatoria per il contribuente in sede di eventuale controllo fiscale. In mancanza di tale documentazione, sarà sufficiente esibire l’avvenuta annotazione presente nella fattura, oppure nella ricevuta o comunque nel documento commerciale prescelto da parte del percettore.

Si precisa in ogni caso che, nel caso dell’acquisto di medicinali o altri presidi medici, ovvero nel caso di prestazioni sanitarie fruite presso strutture pubbliche o private ma in ogni caso accreditate presso il Servizio Sanitario Nazionale, è concessa una deroga alla disciplina convenzionale, essendo infatti ancora prevista la possibilità di effettuare il pagamento in contanti, ovviamente nei limiti quantitativi previsti dalla normativa antiriciclaggio, che impedisce di effettuare pagamenti in contanti per importi maggiori o uguali a Euro 2000.

Volendo entrare più nel dettaglio, si elencano di seguito le principali tipologie di pagamento che, a partire dall’anno d’imposta 2020, saranno assoggettate all’obbligo di pagamento tracciato ai fini delle detrazioni IRPEF:

  • le spese relative al pagamento di interessi passivi ed accessori relativi, in corrispondenza all’accensione di mutui ipotecari sottoscritti per l’acquisto o anche per la costruzione o ristrutturazione di unità immobiliare (che deve essere adibita ad abitazione principale);
  • sempre relativamente all’acquisto di un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, vanno considerati nella stessa ottica anche i pagamenti corrisposti ad intermediari immobiliari coinvolti nell’operazione;
  • i canoni di locazione corrisposti per unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
  • le spese sanitarie, salvo quanto si evidenzia di seguito;
  • le spese funebri;
  • le spese veterinarie;
  • le spese relative alla frequenza universitaria;
  • i canoni di locazione derivanti da contratti stipulati da studenti iscritti ad un corso di laurea;
  • le spese relative alla frequenza di scuole dell’infanzia, primarie e secondarie;
  • i premi assicurativi di rischio morte o invalidità permanente in misura non inferiore al 5%;
  • donazioni spontanee verso ONLUS ed altri enti benefici (c.d. erogazioni liberali);
  • spese relative a iscrizioni e abbonamenti, per ragazzi di età compresa tra 5 anni e 18 anni, presso associazioni sportive, piscine, palestre e simili;
  • le spese sostenute e connesse all’assistenza di persone non autosufficienti.

La rimodulazione delle detrazioni in funzione del reddito

La Legge di Bilancio 2020 ha modificato il regime delle detrazioni fiscali IRPEF al 19% (regolate dall’art. 15 TUIR) sulla maggior parte delle spese, ed ha previsto una riduzione progressiva della percentuale di recupero in funzione del reddito complessivo del contribuente.

La decorrenza delle nuove regole produrrà i suoi effetti a partire dal 1° gennaio 2020, in sede quindi di predisposizione delle dichiarazioni dei redditi 2021.,

La rimodulazione operativa per le dichiarazioni del 2021 sui redditi 2020, infatti, si basa sulle seguenti fasce reddituali:

  • con un reddito sino a Euro 120.000 euro, la quota di detraibilità delle spese rimane invariata al 100%;
  • con un reddito compreso tra Euro 120.000 ed Euro 240.000, la quota di detraibilità diminuisce progressivamente al crescere dei redditi percepiti;
  • con un reddito complessivo superiore a Euro 240.000 la quota di detraibilità è pari a 0.

In sostanza, con l’avvicinarsi al limite di Euro 240.000 annui, la detrazione si abbassa, fino ad azzerarsi completamente una volta superata questa fascia reddituale.

Attenzione però, perchè queste modifiche non interessano tutte le spese che si sono sostenute nel 2020. Vi sono infatti degli oneri per i quali la detrazione IRPEF del 19% rimane uguale per tutti, a prescindere dal reddito percepito. Sono esclusi dalla rimodulazione, infatti, i seguenti oneri:

  • spese sanitarie;
  • gli interessi dovuti derivanti da mutui ipotecari per l’acquisto o la costruzione dell’abitazione principale;
  • interessi dovuti derivanti da mutui agrari;
  • spese sostenute per ristrutturazioni di immobili.
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