LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI: QUANDO E’ OBBLIGATORIA E QUANDO OPERA L’ESONERO

A cura del Dott. Recchia Luca

Si avvicina l’apertura della campagna fiscale. Risulta quindi molto utile comprendere in questa sede i soggetti che sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi (modello 730 o Unico) e, per differenza, coloro che invece ne sono esonerati.

In generale, devono compilare e inviare la dichiarazione dei redditi i contribuenti che:

  • hanno conseguito redditi nell’anno di imposta 2020, nonchè
  • a prescindere dal reddito conseguito, coloro che hanno l’obbligo di tenuta delle scritture contabili (titolari di partita IVA).

Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi

Detto che i soggetti titolari di partita iva devono presentare in ogni caso la dichiarazione dei redditi, a prescindere dal reddito percepito, in questa fattispecie rientrano:

  • i lavoratori dipendenti che hanno modificato nel corso dell’esercizio il datore di lavoro e, pertanto, sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (Certificazione Unica 2021), nel caso in cui l’imposta netta derivante sia superiore a Euro 10,33. Un esempio emblematico tutti riguarda i lavoratori che nell’anno 2020 hanno in parte lavorato presso un datore di lavoro e, al contempo, hanno percepito l’ammortizzatore “cassa integrazione” dagli enti INPS/EBAV a seconda dei casi;
  • i lavoratori dipendenti che hanno percepito, direttamente dall’INPS o da altri Enti, indennità/somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, nel caso in cui non siano state erroneamente operate le ritenute ovvero se non ricorrono le condizioni di esonero di seguito esplicitate;
  • i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni, ovvero redditi da soggetti privati non soggetti per legge all’assoggettamento alle ritenute d’acconto (es. autisti, addetti alla casa ecc.);
  • i lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi assimilati ai quali non sono state operate ovvero sono state operate in misura insufficiente, le addizionali comunale e regionale all’IRPEF. In tal caso l’obbligo sussiste nel solo caso in cui l’importo dovuto per ciascuna addizionale superi il limite di Euro 10,33;
  • i contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l’imposta si applica separatamente. Vanno però escluse dal novero (purchè erogate da soggetti obbligati a operare ritenute alla fonte) le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi;
  • i lavoratori dipendenti a cui il sostituto d’imposta ha riconosciuto erroneamente deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta non spettanti totalmente o parzialmente (anche nell’ipotesi in cui vi sia il possesso di una sola Certificazione Unica 2021);
  • i contribuenti che hanno realizzato plusvalenze e altri redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM.

Soggetti esonerati dalla presentazione la dichiarazione dei redditi 2021

Dopo aver definito i casi di presentazione obbligatoria della dichiarazione dei redditi, vediamo quali sono i casi di esonero.

In generale il contribuente non obbligato alla tenuta delle scritture contabili e che, al contempo, possiede redditi dai quali derivi un’imposta netta pari a Euro 10,33, è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi 2021 anno imposta 2020.

Inoltre, non è obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi il contribuente che possiede esclusivamente:

  • redditi da abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati, purchè il fabbricato si trovi in un comune diverso da quello in cui è ubicata l’abitazione principale;
  • redditi da lavoro dipendente o pensione;
  • redditi da lavoro dipendente/pensione e redditi da abitazione principale e relative pertinenze e altri fabbricati non locati, purchè situati in un comune diverso da quello in cui è ubicata l’abitazione principale;
  • redditi da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto.

In relazione ai casi di cui sopra, non è obbligatoria la trasmissione del modello 730 ovvero del modello Unico, qualora redditi derivanti da pensione, lavoro dipendente, rapporti di collaborazione siano stati percepiti da un unico sostituto d’imposta che opera le ritenute d’acconto ovvero, nel caso in cui siano stati corrisposti da più sostituti, purché l’ultimo di essi certifichi l’effettuazione del conguaglio. L’esonero, infine, si applica anche al caso in cui non siano dovute addizionali regionali e/o comunali.

Sono inoltre esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi i soggetti che nell’esercizio 2020 hanno percepito esclusivamente:

  • redditi soggetti ad imposta sostitutiva (diversi da quelli derivanti dalle locazioni immobiliari sottoposte al regime di cedolare secca), come interessi su titoli di debito pubblico (es. BOT);
  • redditi esenti, come borse di studio, pensione di invalidità Inail, pensioni di guerra, indennità di accompagnamento, pensioni sociali, ecc;
  • redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, come per es. dividendi, ovvero interessi sui conti correnti bancari o postali;
  • redditi derivanti da lavori socialmente utili.

Le cause di esonero legate a limiti reddituali

L’esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi 2021 opera inoltre in alcuni casi specifici, in base a determinati limiti di reddito, ossia:

  • reddito da terreni e/o fabbricati (incluse abitazione principale e relative pertinenze) entro il limite di Euro 500;
  • reddito da pensione e altre tipologie di reddito entro il limite di Euro 7.750 per un periodo non inferiore a 365 giorni;
  • reddito da lavoro dipendente o assimilato e altre tipologie di reddito nel limite di Euro 8.000 per un periodo non inferiore a 365 giorni;
  • reddito da pensione, terreni, abitazione principale e relative pertinenze inferiore a Euro 7.750 euro annui (reddito da pensione) ed Euro 185,99 (terreni);
  • reddito da pensione e altre tipologie di reddito entro il limite di Euro 8.000 nel caso di contribuenti aventi età pari o superiore a 75 anni per un periodo non inferiore a 365 giorni.

In questi casi non è obbligatorio presentare il modello Unico ovvero il modello 730, solamente nel caso in cui le detrazioni per coniuge e familiari a carico siano spettanti effettivamente e qualora non siano dovute addizionali regionale e comunale. Se il sostituto d’imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito di imposta, presentando la relativa dichiarazione dei redditi.

Infine, ulteriori casi di esonero sono previsti in queste fattispecie:

  • compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche entro il limite di Euro 28.158,28;
  • redditi da assegno periodico corrisposto dal coniuge e altre tipologie di reddito (ad esclusione dell’assegno periodico destinato al mantenimento dei figli) entro il limite di Euro 7.750;
  • redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro entro il limite di Euro 4.800.
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