LA NUOVA DEFINIZIONE DI “DEFAULT” NEI CONFRONTI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI VIGENTE DAL 01.01.2021

A cura del Dott. Recchia Luca

A partire dal 01.01.2021 è entrata in vigore la nuova definizione di “Default” riguardante i debiti contratti nei confronti degli intermediari finanziari.

Tale normativa parte in realtà da lontano, posto che i criteri con cui il sistema finanziario va ad individuare le posizioni “difficili” sono regolati, dall’anno 2014, tramite il Regolamento europeo sui requisiti di capitale delle banche.

L’Autorità Bancaria Europea (EBA) nel 2017 e la Commissione europea nel 2018, hanno ulteriormente specificato questa normativa arrivando all’applicazione della nuova definizione di “default”.

Le soglie rilevanti

Dal 01.01.2021 si considera “rilevante” il debito:

  • scaduto da oltre 90 giorni, che
  • superi congiuntamente una soglia assoluta e
  • una soglia relativa

Per quanto concerne la soglia assoluta, a sua volta dobbiamo distinguere le casistiche; essa è pari a:

  • Euro 100 per il settore “Retail”. In questo ambito rientrano privati e PMI, ossia imprese individuali, liberi professionisti, e imprese con fatturato sino a Euro 5.000.000 e una esposizione debitoria verso la banca inferiore a Euro 1.000.000;
  • Euro 500 per il settore “Corporate”, ossia i casi non rientranti nel punto precedente.

La soglia relativa corrisponde invece alla misura dell’1% del totale dell’esposizione verso il gruppo bancario.

Banca d’Italia ha confermato che, per poter considerare un debito in default, devono sussistere contemporaneamente i seguenti tre requisiti, ovvero:

  • Persistenza dell’inadempimento: il debito deve essere scaduto da oltre 90 giorni;
  • Superamento della soglia assoluta;
  • Superamento della soglia relativa.

Compensazione delle posizioni

Sino alla data del 31.12.2020 gli Istituti finanziari avevano la possibilità di “compensare” le diverse posizioni del debitore; dal 01.01.2021, con le nuove norme, questo non sarà più possibile.

Le aziende che hanno più linee di credito presso uno stesso istituto dovranno quindi prestare particolare attenzione cercando di bilanciare costantemente gli impegni finanziari con i margini disponibili. 

Due casi particolari: la “sofferenza” di gruppo e il contagio del “default”

Con la nuova normativa gli istituti finanziari sono obbligati, inoltre, ad armonizzare, all’interno dello stesso gruppo cui appartengono, le informazioni riguardanti le proprie posizioni.

Ne deriva che il soggetto che abbia a titolo esemplificativo un finanziamento con una banca e un contratto di Leasing con un istituto appartenente al medesimo gruppo, sarà considerato in default su ambedue le posizioni anche se risultano impagate, ad es., le sole rate del finanziamento.

Inoltre va tenuto presente il “contagio del default”: questo aspetto attiene alle posizioni condivise, per cui, un mutuo cointestato che risultasse in default, comporterebbe il default automatico anche delle posizioni dei singoli soggetti.

Fuoriuscita dal Default bancario

Anche la fuoriuscita dallo stato di default ha subito delle modifiche con il nuovo regolamento.

In passato era sufficiente regolare il debito scaduto, mentre dal 01.01.2021 dovranno decorrere 90 giorni dalla regolazione del debito, durante i quali il debitore verrà monitorato dall’istituto bancario e solo successivamente potrà essere considerato in bonis.

 

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