MODELLO 730/2023 – COME CAMBIANO LE REGOLE SULLE DETRAZIONI PER I FIGLI A CARICO

A cura del Dott. Recchia Luca

Introduzione

All’interno del modello 730/2023 una particolare attenzione va posta alle nuove regole per determinare le detrazioni per figli a carico. Infatti, con l’entrata in vigore, dal 01.03.2022, dell’assegno unico universale, le vecchie detrazioni sono state, in gran parte, assorbite dall’ assegno medesimo: sono state infatti inglobate per esempio il premio nascita, l’assegno familiare, nonchè l’assegno per chi ha tre figli minori. Restano in vigore solamente le detrazioni per i figli aventi età pari o superiore di 21 anni.

Tutto questo, pertanto, ha conseguenze importanti sulla compilazione della dichiarazione dei redditi 2023, tra cui il modello 730/2023.
Proviamo a sintetizzare le novità con qualche esempio di compilazione del modello.

Riepilogo della normativa sulle detrazioni per figli a carico 

Come anticipato, a decorrere dalla data del 01.03.2022 sono cambiate le regole per calcolare le detrazioni IRPEF per i figli a carico.
Volendo sintetizzare, da questa data:
– resta in vigore la detrazione di importo pari a Euro 950 per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli affidati o adottivi, purché di età pari o superiore a 21 anni; tale detrazione spetta a partire dal mese del compimento dei 21 anni di età del figlio.
– resta confermata la regola secondo cui la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di Euro 95.000, diminuito del reddito complessivo, ed Euro 95.000;
– conferma anche per la regola in base alla quale in presenza di più figli che danno diritto alla detrazione, l’importo di Euro 95.000 è aumentato di Euro 15.000 per ogni figlio successivo al primo.
La formula quindi da applicarsi per determinare la detrazione è la seguente:
950 x (95.000 – reddito complessivo) / 95.000
dove, per ogni figlio in più rispetto al primo, l’importo di Euro 95.000 al numeratore e al denominatore viene incrementato di Euro 15.000.
Co riferimento al limite di reddito per essere considerati fiscalmente a carico valgono le regole operative antecedentemente, quindi la misura è pari a Euro 2.840,51, ovvero Euro 4.000 per i figli di età inferiore a 24 anni.
Sono, invece, state abrogate:
– la detrazione aumentata a Euro 1.220 per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni;
– gli aumenti di importo pari a Euro 400 per ogni figlio portatore di handicap e di Euro 200 per ciascun figlio a partire dal primo per i contribuenti con più di tre figli a carico;
– l’ulteriore detrazione di 1.200 euro per le famiglie numerose.

Calcoli delle detrazioni

Alla luce di quanto sopra esposto, in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi 2023 è necessario dunque:
– calcolare l’ammontare delle detrazioni spettanti per il periodo intercorrente dal 01.01.2022 al 28.02.2022 utilizzando le vecchie regole;
– applicare le nuove regole per determinare l’ammontare delle eventuali detrazioni spettanti per il periodo intercorrente dal 01.03.2022 al 31.12.2022.
Come di consueto, effettuati i calcoli, le eventuali detrazioni spettanti vanno riportate nei righi 22 e 23 del modello 730-3.

Esempio

Si supponga il caso di un contribuente che, nel 2022, dispone della seguente situazione familiare:
– primo figlio a carico di 22 anni di età: ha diritto alla detrazione per figli a carico per il periodo di 12 mesi;
– secondo figlio a carico di 16 anni di età: ha diritto alla detrazione per figli a carico solamente per i mesi di gennaio e febbraio 2023.
Chi presta assistenza fiscale deve, quindi, tener conto delle seguenti detrazioni teoriche:
– detrazione primo figlio = Euro 158 euro (gennaio-febbraio 2022) + Euro 792 euro (periodo marzo-dicembre 2022) = Euro 950
– detrazione secondo figlio = Euro 158 euro (periodo gennaio-febbraio 2022)
E’ fondamentale evidenziare che i valori in oggetto rappresentano le detrazioni teoriche che vanno poi rapportate al reddito complessivo per determinare il coefficiente di spettanza e, quindi, l’importo da indicare all’interno della dichiarazione dei redditi.
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *