REGOLE APPLICABILI DAL 07.04.2021 AL 30.04.2021: LE MISURE CONTENUTE NEL D.L. N. 44/2021 DEL 01/04/2021

A cura del Dott. Recchia Luca

Nella giornata del 01.04.2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 44/2021, contenente le regole che si applicheranno nel periodo intercorrente dal 07.04.2021 sino al 30.04.2021, data in cui è previsto il termine del periodo di emergenza.

Contenuti

Il D.L. 01.04.2021 proroga le regole vigenti e contenute nel DPCM 02.03.2021. In particolare, si evidenzia sin da subito che in questo periodo verranno applicate alle zone gialle le misure previste per le zone arancioni, salvo eventuali modifiche successive ad opera del consiglio dei ministri.

1 – ATTIVITA’ ECONOMICHE

 Ricordiamo che:

  • In tutte le zone è stato eliminato il divieto di asporto effettuato successivamente alle ore 18:00, tuttavia la ristorazione con asporto rimane consentita sino alle ore 22:00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Le attività che invece svolgono come attività prevalente quella identificata dal codice ATECO 56.3 (Bar e altri esercizi simili senza cucina) l’asporto è consentito esclusivamente sino alle ore 18:00. Per quanto riguarda invece la vendita tramite consegna a domicilio, la stessa è consentita senza limiti di orari.
  • per quanto riguarda le attività riguardanti i servizi alla persona (barbieri, parrucchieri, estetisti), saranno chiuse nel caso di zone rosse (aperte invece nelle zone arancioni).
  • con riferimento agli esercizi di commercio al dettaglio, si evidenzia che nel caso di zona arancione possono aprire senza limitazioni, nel rispetto dei protocolli di sicurezza. Resta tuttavia il blocco, durante le giornate festive e prefestive, per le attività commerciali che si trovano all’interno dei centri commerciali, fatta eccezione per le attività di generi alimentari, librerie, edicole, presidi sanitari, farmacie, parafarmacie. Nel caso invece di zona rossa, gli esercizi citati saranno chiusi, fatta eccezione il caso delle attività rientranti nell’elenco contenuto negli allegati 23 e 24 del DPCM 02.03.2021.

2 – SPOSTAMENTI

Ricordiamo che:

  • sono vietati gli spostamenti in zona rossa per andare a trovare amici e parenti anche nel medesimo comune di residenza, domicilio o dimora;
  • in zona arancione sono consentiti gli spostamenti per andare a trovare amici e parenti all’interno del proprio comune (di residenza, domicilio, dimora), una sola volta al giorno e al massimo in 2 persone, oltre ai figli minori di 14 anni ovvero a conviventi non autosufficienti;
  • sono vietati gli spostamenti tra Regioni, salvo i casi di esigenze di salute, di necessità ovvero motivi di lavoro.

 3 – SCUOLE

A prescindere dal colore della zona sull’intero territorio nazionale tornano in presenza i servizi educativi per infanzia, scuole materne, scuole elementari, nonché primo anno di media.

Negli altri casi invece abbiamo una situazione differenziata in base al colore delle zone:

  • nel caso di zona rossa le attività scolastiche e didattiche per le classi seconda e terza media e per le scuole superiori si svolgono esclusivamente a distanza;
  • nel caso di zone gialle e arancioni le attività scolastiche e didattiche si svolgono in presenza con riferimento alla seconda e terza media, mentre per le scuole superiori è possibile adottare forme flessibili di didattica volte a garantire l’attività in presenza ad almeno il 50%, sino al massimo del 75% degli studenti.
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