RISCOSSIONE: IL PUNTO SULLE NOVITA’ CONTENUTE NEL “DECRETO SOSTEGNI”

A cura del Dott. Recchia Marco

Con l’entrata in vigore del Decreto Sostegni, una tra le più importanti novità proposte è data dalle misure attuate per mezzo di Agenzia delle Entrate, in materia di riscossione. Vediamo in estrema sintesi, rifacendoci alle FAQ presenti sul sito di Agenzia delle Entrate Riscossione, quali siano i termini e le modalità di tale provvedimento.

  1. Sospensione dei pagamenti delle cartelle

Il termine per la sospensione del versamento delle cartelle di pagamento, nonché di avvisi di addebito ed avvisi di accertamento è prorogato al 30.04.2021. Il periodo di sospensione comprende i pagamenti aventi scadenza tra il giorno 08.03.2020 e il giorno 30.04.2021. Un ulteriore differimento è stato concesso ai residenti dei comuni in “zona rossa” ai sensi del DPCM 01.03.2020: in questo caso la proroga decorre dal 21.02.2020.

  1. Caso di una cartella notificata da tempo con scadenza post-08.03.2020

In questo caso, si conferma ovviamente quanto spiegato nel punto precedente, ovverosia come il termine per la sospensione del pagamento al 30.04.2021 sia valido. A partire da questa data, si è concordato come il versamento delle somme interessate sia da effettuarsi entro e non oltre il mese successivo alla data indicata come termine ultimo, portando al giorno 31.05.2021 il termine entro il quale deve avvenire il versamento.

  1. Pagamento in unica soluzione o rateizzabile?

Nel caso di versamenti da effettuare entro il 31.05.2021, è possibile richiedere una rateizzazione delle somme dovute, presentando apposita richiesta entro il giorno 31.05.2021.

  1. Emissione di eventuali nuove cartelle nel periodo di sospensione

Il periodo di proroga è valido anche per la notifica di eventuali nuove cartelle o avvisi, che non sono conseguentemente notificabili da Agenzia Entrate Riscossione, né fisicamente, né tramite pec (posta elettronica certificata).

  1. Stralcio delle cartelle pre-2010

Sono annullati i debiti, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal giorno 01.01.2000 al giorno 31.12.2010, che, alla data di entrata in vigore del “Decreto Sostegni”, hanno importo residuo fino a Euro 5.000 (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni).

Tra i debiti oggetto dello “Stralcio” sono compresi anche quelli eventualmente presenti nei piani di pagamento della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”. I beneficiari dello “Stralcio” sono:

  • le persone fisiche che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile sino a 30 mila euro;
  • soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro.

Le modalità e le date dell’annullamento dei debiti saranno disposte con un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del “Decreto Sostegni”. Non sono rimborsabili le somme versate anteriormente alla data dell’annullamento.

Fino alla data stabilita dal citato Decreto ministeriale, è in ogni caso sospesa la riscossione di tutti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2010 di importo residuo fino a 5.000 Euro, calcolato al 23.03.2021 (data di entrata in vigore del “Decreto Sostegni”), e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.

L’annullamento non si applica alle seguenti tipologie di carichi affidati all’Agente della riscossione:

  • debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
  • debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
  1. “Rottamazione-ter” e “Saldo e Stralcio”: proroghe

Ulteriori proroghe sono state definite per quel che riguarda i termini di pagamento degli importi relativi alle misure di “Rottamazione-ter” e “Saldo e Stralcio”. Nello specifico, si è ulteriormente differito il pagamento degli importi in scadenza nell’anno 2020, sino alla data del 31.07.2021 (già prorogato al 01.03.2021 dal precedente “Decreto Ristori”). Parallelamente, si segnala come le rate in scadenza i giorni 28.02.2021, 31.03.2021, al 31.05.2021 e 31.07.2021 siano state prorogate al 30.11.2021, data che rimane valida per il pagamento della quarta rata 2021 della “Rottamazione-ter”. Condizione necessaria per beneficiare di tali misure, è la regolarità dei pagamenti precedenti a tali date. Si evince quindi come chi possa beneficiare della proroga al 31.07.2021 sia chi ha versato puntualmente le rate in scadenza nell’anno 2019, mentre, per quanto riguarda la proroga al 30.11.2021, si rende necessario l’avvenuto pagamento delle rate 2020 alla data del 31.07.2021.

  1. Tolleranza di 5 giorni

Ai sensi del Decreto Sostegni, è concesso un regime di tolleranza nell’ordine dei 5 giorni, per quanto concerne il pagamento dei carichi con termine 31.07.2021 e 30.11.2021 di cui sopra, oltre che per le rate relative all’anno 2022, che sono considerati tempestivamente versati anche con un ritardo non superiore ai 5 giorni, termine entro il quale il contraente può conservare i vantaggi della Definizione Agevolata, senza per questo incorrere nel ricalcolo di interessi e/o sanzioni.

  1. Casi di inadempienza in merito a “Rottamazione-ter” e/o “Saldo e Stralcio”

Nel caso in cui il contraente non sia stato in grado di ottemperare, con un pagamento puntuale delle rate previste, al piano di definizione agevolata permesso dalle misure “Rottamazione-ter” e/o “Saldo e Stralcio”, ai sensi del Decreto Sostegni, viene data la possibilità di rateizzare l’ammontare residuo. Tale possibilità è estesa inoltre ai contraenti che non sono stati in grado di ottemperare alle due precedenti misure di definizione agevolata (“Rottamazione” e “Rottamazione-bis”)

  1. Piani di rateizzazione con rate in scadenza nel periodo di proroga

Per quanto riguarda eventuali piani di rateizzazione già contratti, aventi rate in scadenza nel periodo compreso tra il giorno 08.03.2021 e il giorno 30.04.2021, vale anche in questo caso la proroga di cui sopra, che sospende anche il pagamento delle rate, che devono comunque essere versate entro il 31.05.2021. Rimane invece invariata la scadenza delle rate successive a tale periodo.

  1. Istanze di rateizzazione e proroga

Nel periodo interessato dalla proroga ai sensi del Decreto Sostegni, si mantiene operativa l’attività di Agenzia Entrate-Riscossione, che darà quindi la possibilità di presentare comunque eventuali istanze di rateizzazione su carichi già ad esso affidati.

  1. Difficoltà ad ottemperare agli oneri derivanti da un piano di rateizzazione

Ai sensi del Decreto Rilancio, è prevista una forma di agevolazione nel pagamento di una rateizzazione: per coloro che dovessero incontrare oggettive difficoltà nell’ottemperare agli oneri derivanti dalla contrazione di un piano di rateizzazione, è stato concesso un termine di 10 rate (anche non consecutive), per far decadere un piano di rateizzazione, a differenza delle 5 sufficienti in precedenza. Tale prerogativa è concessa, in estensione, a tutti i piani di rateizzazione che verranno contratti fino al 31.12.2021.

  1. Modifiche alle richieste di rateizzazione

Coerentemente con l’intenzione di agevolare i contraenti che necessitano di una rateizzazione per il pagamento di un debito con l’ente riscossore, causato da una situazione di difficoltà economica, si è portato a 100.000 Euro la soglia debitoria oltre la quale la situazione economica generale va documentata e comprovata (nello specifico, si devono documentare la situazione di difficoltà ma anche e soprattutto la capacità di ottemperare all’impegno dato dall’accoglienza dell’istanza di rateizzazione) , partendo dal limite di Euro 60.000 previsto sinora.

  1. Rateizzazione e procedure esecutive in essere

Per quanto riguarda eventuali procedure esecutive già in essere prima della presentazione di un’istanza di rateizzazione, a decorrere dal 30/11/2020, si determina l’estinzione delle stesse con il pagamento della prima rata del piano. Tale procedura decade nel caso in cui la vendita all’asta sia già avvenuta, con il terzo che abbia già reso dichiarazione positiva, oppure nel caso in cui sia già stato reso esecutivo il provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

  1. Proroga dei provvedimenti cautelari

Nel caso di cartelle aventi termini di versamento in scadenza antecedentemente il giorno 08.03.2020, coerentemente con l’intento del periodo di proroga, non verranno avviate attività cautelari e/o esecutive fino al giorno 30.04.2021, salvo che ovviamente queste non siano state attivate prima della data di inizio del periodo di proroga.

  1. Fermo amministrativo e misure cautelari

Nel caso di misure cautelari quali i fermi amministrativi, se derivanti da vecchie cartelle e notificati prima del periodo di proroga, coerentemente con la dottrina vigente già prima del periodo in esame, si può pagare integralmente la somma oggetto del provvedimento cautelare, determinando così l’estinzione dello stesso, oppure presentare un’istanza di rateizzazione, che se accolta permetterà così di sospendere il provvedimento. In quest’ultimo caso, il bene non può essere né alienato né distrutto fino al pagamento dell’intera somma (corrispondente al pagamento dell’ultima rata del piano).

  1. Pignoramento dello stipendio e proroga

Nel caso in cui un contraente abbia subito un pignoramento dello stipendio per mezzo dell’ente riscossore, si precisa che nel periodo in esame e quindi fino al 30.04.2021 sono sospesi gli oneri derivanti da pignoramento presso terzi, se riferiti a somme aventi titolo di stipendio salario, indennità in genere relative a rapporto di lavoro, pensione e simili. Si evince quindi che tali trattenute sono temporaneamente sospese, e che, se ancora sussistenti, riprenderanno dal 01.05.2021.

  1. Pagamenti PA superiori a Euro 5.000

Nel caso in cui un contraente sia creditore nei confronti della PA per prestazioni di importo superiore a Euro 5.000, ma abbia in essere presso l’ente riscossore una o più cartelle di pagamento, la PA non avrà l’onere di verificare la sussistenza di debiti non pagati presso l’ente riscossore per corrispondere quanto dovuto al contraente. Questo perché vige il periodo di sospensione di tali verifiche di inadempienza intercorrente dal giorno 08.03.2020 al giorno 30.04.2021 (scadenza aggiornata). Eventuali verifiche, anche antecedenti al periodo di sospensione, dalle quali sia emersa una situazione di inadempienza ma che non abbiano ancora portato alla notifica di eventuali atti di pignoramento, sono pertanto prive di effetti.

  1. Disciplina per l’accesso agli sportelli

Per accedere agli sportelli locali di Agenzia delle Entrate Riscossione, aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 08.15 alle 13.15, è necessario fissare precedentemente un appuntamento mediante l’app gratuita “Equiclick”, per il quale non è necessario né un codice pin né una password.

 

 

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